§ 5.7.87 - Legge regionale 4 novembre 1992, n. 45.
Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:04/11/1992
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Accesso alla Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta.
Art. 3.  Circolazione con mezzi motorizzati.
Art. 4.  Consumo dei pasti.
Art. 5.  Abbandono piccoli rifiuti.
Art. 6.  Accensione di fuochi.
Art. 7.  Abbruciamenti.
Art. 8.  Raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea.
Art. 9.  Raccolta della fauna minore.
Art. 10.  Introduzione di animali.
Art. 11.  Danneggiamenti.
Art. 12.  Disturbo della quiete e degli habitat naturali.
Art. 13.  Pascolo degli animali.
Art. 14.  Commercio ambulante.
Art. 15.  Campeggio.
Art. 16.  Attività fotografica e cinematografica.
Art. 17.  Divieti temporanei di accesso.
Art. 18.  Deroghe.
Art. 19.  Vigilanza.
Art. 20.  Procedure.


§ 5.7.87 - Legge regionale 4 novembre 1992, n. 45. [1]

Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta.

(B.U. 11 novembre 1992, n. 46).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta istituita con legge regionale 28 aprile 1980, n. 32, garantendo il rispetto della spiritualità e della religiosità del luogo.

 

     Art. 2. Accesso alla Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta.

     1. L'accesso dei visitatori alla Riserva è consentito tutti i giorni senza limite di orario.

     2. La circolazione pedonale nell'area storica è limitata alla rete dei percorsi, costituenti l'itinerario di visita alle Cappelle, indicati nella segnaletica della Riserva.

     3. L'accesso e la circolazione dei visitatori all'interno della Riserva possono esser vietati o limitati per motivi di sicurezza con disposizione del Presidente ovvero del Direttore dell'Ente di gestione.

     4. L'accesso e la fruizione delle Cappelle del Sacro Monte sono disciplinati dal Consiglio Direttivo, secondo modalità ed orari definiti con apposito atto deliberativo ed indicati in apposita segnaletica, sentito il Rettore del Santuario per quanto concerne le esigenze pastorali.

     5. E' sempre vietato l'accesso nei luoghi e negli edifici non aperti al pubblico.

     6. Le violazioni alle norme del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 3. Circolazione con mezzi motorizzati.

     1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati sono consentiti limitatamente ai percorsi segnalati per l'accesso ai parcheggi.

     2. L'accesso e la circolazione all'interno della Riserva di autobus di lunghezza non superiore a metri 10 sono consentiti limitatamente al percorso indicato nell'Allegato cartografico n. 2. L'inversione di marcia e la sosta, limitata al tempo necessario per permettere la salita e la discesa dei visitatori dall'autobus, sono consentite esclusivamente nell'area indicata nell'Allegato cartografico n. 2.

     3. La sosta e il parcheggio sono consentiti nelle aree appositamente delimitate.

     4. Sono vietati l'ingresso e la sosta di mezzi, anche non motorizzati, all'interno dell'area storica i cui confini sono indicati nell'Allegato cartografico n. 1.

     5. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma:

     a) i mezzi di soccorso e di vigilanza;

     b) i mezzi di ditte o di privati che eseguono lavori di pulizia, raccolta rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale e artistico e delle infrastrutture;

     c) i mezzi, muniti di contrassegno, o di autorizzazione del personale della Riserva, per i disabili e gli ammalati con difficoltà di deambulazione diretti al Santuario, agli uffici della Riserva e al ristorante [2];

     d) l'autovettura degli sposi durante i matrimoni che può esclusivamente transitare lungo il viale che conduce alla Cappella XVIII;

     e) gli automezzi adibiti al trasporto merci dei fornitori, limitatamente ai percorsi indicati nell'Allegato cartografico n. 2; agli stessi è consentita la sosta per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico;

     f) gli automezzi dei privati proprietari del convento e dei loro ospiti, limitatamente al percorso indicato nell'Allegato cartografico n. 1 e con l'obbligo di parcheggiare all'interno della loro proprietà;

     g) gli automezzi di proprietà dei gestori degli esercizi di ristoro e commerciale, ubicati all'interno della Riserva, che possono transitare lungo il percorso e parcheggiare nell'area indicata nell'Allegato cartografico n. 1;

     h) i mezzi di proprietà dei religiosi officianti, dei fedeli che si recano al Santuario e degli avventori del ristorante possono sostare nell'area a parcheggio, agli stessi riservata, indicata nell'allegato cartografico n. 1 e lungo il vale di accesso alla Cappella XVIII per un periodo limitato, stabilito con deliberazione del Consiglio direttivo, d'intesa con il Rettore del Santuario, e regolato tramite disco orario [3].

     6. Le violazioni alle norme contenute nel presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 4. Consumo dei pasti.

     1. Il consumo dei pasti al sacco al di fuori delle aree appositamente attrezzate o indicate dall'Ente di gestione è vietato.

     2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 5. Abbandono piccoli rifiuti.

     1. E vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic o di qualsiasi altro genere.

     2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

     3. La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

 

     Art. 6. Accensione di fuochi.

     1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

     2. Nelle aree attrezzate, appositamente individuate e segnalate dall'Ente di gestione è ammesso esclusivamente l'uso di fornelli da campo a gas.

     3. Le violazioni alla norma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

 

     Art. 7. Abbruciamenti.

     1. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.

     2. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.

     3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

 

     Art. 8. Raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea.

     1. La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è regolata in base alle norme di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e successive modificazioni.

     2. La raccolta dei fiori è vietata così come l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva.

     3. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.

     4. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni.

     5. Le violazioni alla norma di cui al secondo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000. Qualora si tratti di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si applicano le sanzioni previste dall'art. 38, sub g), della legge medesima, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.

 

     Art. 9. Raccolta della fauna minore.

     1. La raccolta, la cattura, l'asportazione e l'uccisione volontaria di molluschi, di anfibi, di rettili e di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietati.

     2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.

     3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 10. Introduzione di animali.

     1. L'introduzione di animali di qualsiasi specie, fatto salvo quanto previsto al comma 2, è vietata.

     2. E' consentita l'introduzione di cani, purché al guinzaglio e sulle strade e sui sentieri.

     3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 11. Danneggiamenti.

     1. E' proibito lanciare monete o qualsiasi altro oggetto all'interno delle Cappelle.

     2. La violazione alla norma di cui al primo comma, nonché il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi della Riserva, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre al risarcimento dei danni senza pregiudizio di eventuali conseguenze penali.

     3. I danni arrecati alle Cappelle ed al patrimonio artistico sono sanzionati a norma delle leggi vigenti in materia.

     4. Eventuali danneggiamenti fortuiti, conseguenti ad operazioni agricole e selvicolturali, non sono soggetti a sanzioni.

 

     Art. 12. Disturbo della quiete e degli habitat naturali.

     1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di giradischi, mangianastri e simili, è vietato.

     2. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso, quelli ubicati presso le abitazioni private e quelli utilizzati nel corso delle funzioni religiose e durante manifestazioni culturali, turistiche e ricreative autorizzate dall'Ente di gestione: tali manifestazioni sono organizzate sentito il Rettore del Santuario.

     3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 13. Pascolo degli animali.

     1. Il pascolo e l'attraversamento con mandrie di bestiame di qualsiasi specie è vietato.

     2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 4.000 a L. 40.000 per ogni capo di bestiame.

 

     Art. 14. Commercio ambulante.

     1. Il commercio ambulante nell'area della Riserva è vietato.

     2. La violazione alla norma di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 15. Campeggio.

     1. All'interno dalla Riserva naturale è vietata qualsiasi forma di campeggio, anche temporaneo, tranne che nell'area attrezzata indicata nell'Allegato cartografico n. 1, previa autorizzazione del Presidente o del Direttore d'intesa con il Rettore del Santuario.

     2. Il parcheggio dei campers è regolamentato con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo.

     3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 16. Attività fotografica e cinematografica.

     1. L'attività fotografica e cinematografica amatoriale all'esterno delle Cappelle è libera.

     2. L'Ente di gestione regolamenta con apposito atto deliberativo, sentito il Rettore del Santuario a garanzia del carattere sacro del luogo, l'attività fotografica e cinematografica all'interno delle Cappelle e quella destinata a scopi professionali e commerciali.

     3. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 17. Divieti temporanei di accesso.

     1. L'Ente di gestione può temporaneamente impedire l'accesso all'intera area o a particolari e limitate zone ai fini selvicolturali e/o faunistici, in occasione di interventi sul patrimonio storico architettonico ed ambientale o in situazioni di pericolo per i visitatori.

     2. L'accesso, in violazione alla norma di cui al presente articolo, comporta una sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 18. Deroghe.

     1. Il Consiglio Direttivo può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione o siano di competenza di altri Organi o Autorità.

     2. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

     3. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

     4. Il personale dell'Ente può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo per quanto non in contrasto con le leggi regionali 18 febbraio 1985, n. 11 e 28 aprile 1980, n. 32, e con il Piano naturalistico e di intervento approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 792- 363 del 10 gennaio 1985.

 

     Art. 19. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative sanzioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente di gestione ed ai soggetti di cui all'art. 10 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 32, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

 

     Art. 20. Procedure.

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

     2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1992 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     3. Le somme introitate a titolo di rivalsa per danni, di cui all'art. 11, saranno introitate nel bilancio dell'Ente per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

     4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

 

 

Allegati - (Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 3 giugno 1993, n. 20 (B.U. 9 giugno 1993, n. 23).

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 3 giugno 1993, n. 20 (B.U. 9 giugno 1993, n. 23).