§ 5.6.11 - Legge regionale 21 giugno 1984, n. 29 - L.R. 2 novembre 1982, n.
32 «Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale» - Modifica ed integrazione degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:21/06/1984
Numero:29


Sommario
Art. 1.      L'art. 27 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32, è così sostituito:
Art. 2.      L'art. 33 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32, è così sostituito:
Art. 3.      L'art. 38 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32, è così sostituito:
Art. 4.  (Disposizioni transitorie).
Art. 5.  (Urgenza).


§ 5.6.11 - Legge regionale 21 giugno 1984, n. 29 - L.R. 2 novembre 1982, n.

32 «Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale» - Modifica ed integrazione degli articoli 27, 33, 38.

(B.U. 27 giugno 1984, Suppl. n. 26).

 

Art. 1.

     L'art. 27 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'art. 33 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     L'art. 38 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie).

     Alle infrazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla presente legge, ove più favorevoli, quando il relativo procedimento amministrativo non sia stato definito.

 

     Art. 5. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.