§ 5.7.60 - Legge regionale 30 agosto 1988, n. 40.
Sanzioni relative alle normative contenute nel piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:30/08/1988
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. Le violazioni alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.
Art. 2.      1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.


§ 5.7.60 - Legge regionale 30 agosto 1988, n. 40. [1]

Sanzioni relative alle normative contenute nel piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea.

(B.U. 7 settembre 1988, n. 36).

 

Art. 1.

     1. Le violazioni alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

     2. Le violazioni alla norma di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 1, relative al divieto di aprire e coltivare cave, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso, così come previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 45.

     3. Le violazioni alla norma di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 1, relative al divieto di esercitare l'attività venatoria, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

     4. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1, primo comma, lettere c), d), e), f) e i), relative ai divieti di:

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

     e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

     f) asportare rocce o minerali;

     i) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

     comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, così come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 45, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15. Uguale sanzione si applica per le violazioni alla limitazione di cui al secondo comma, sub 3), dello stesso articolo 1, che prevede che il pascolo e l'agricoltura si esercitino nelle forme e nei terreni entro i quali sono attualmente praticati.

     5. Le violazioni alle norme di cui alla lettera g) e h) del primo comma dell'articolo 1 ed alle limitazioni di cui al secondo comma, sub 1) e sub 2), dell'articolo 1, relative ai divieti di:

     g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, se non in funzione dell'attività agricola e forestale della fruibilità del Parco;

     h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi;

     ed alle limitazioni che prevedono la possibilità di ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalità istitutive del Parco, e che la costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, così come previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 45.

     6. Le violazioni alle norme di cui alle lettere a), g) e h), del primo comma dell'articolo 1 e le violazioni alle limitazioni di cui al secondo comma, sub 1) e sub 2), dell'articolo 1, comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     7. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1, terzo comma, lettere a), b), c), d), f), g), l), p), q), r) e s), relative ai divieti di:

     a) avvicinarsi ai nidi dell'aquila reale oltre i limiti di distanza stabiliti dall'Ente di gestione del Parco;

     b) introdurre cani, se non in funzione delle attività pastorali, se privi di collare e guinzaglio: sono esclusi dalla norma i cani in dotazione al Parco;

     c) introdurre animali selvatici non autoctoni;

     d) introdurre specie vegetali non autoctone, anche a scopo di rimboschimento: è comunque consentita l'introduzione di specie vegetali non autoctone per motivi scientifici, in apposita area delimitata da destinarsi a giardino botanico;

     f) raccogliere funghi, muschi, licheni, fragole, mirtilli, lamponi e bacche di ginepro, se non per scopi scientifici, su autorizzazione dell'Ente Parco;

     g) raccogliere molluschi, anfibi, gamberi, insetti ed in generale tutta la fauna minore, se non per scopi scientifici, su autorizzazione dell'Ente Parco;

     l) parcheggiare al di fuori delle aree a ciò destinate e lungo la strada di fondovalle;

     p) utilizzare motoslitte e simili, se non per motivi di servizio, di pronto soccorso od in funzione delle finalità istitutive del Parco: è consentito ai gestori della pista di fondo, anche sulla strada di fondovalle, previa convenzione con il Parco, procedere con gatti delle nevi o motoslitte alla battitura delle piste;

     q) campeggiare, anche se temporaneamente, fuori dalle zone individuate come aree di campeggio ai sensi della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 e successive modificazioni;

     r) accedere con veicoli motorizzati lungo la strada di fondovalle, oltre all'apposita sbarra, tranne che per motivi di servizio pubblico od in funzione delle attività agro-silvo-pastorali, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente Parco;

     s) sostare con campers;

     comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

     8. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 1, terzo comma, sub e), prima parte, relativo alla raccolta di fiori e piante e parti di essi, comportano le sanzioni previste dall'articolo 38, sub g), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, così come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto, qualora trattasi di specie a protezione assoluta, e da L. 5.000 a L. 50.000 nel caso delle altre specie.

     9. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 1, terzo comma, sub e), seconda parte, relativo alla raccolta di fiori e piante a scopo medicinale e/o per la produzione di liquori, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 2.000.000.

     10. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 1, terzo comma, sub h), relativa al divieto di gettare rifiuti di ogni genere, comportano le sanzioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

     11. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 1, terzo comma, sub i), relativa al divieto di accendere fuochi, tranne che negli appositi fornelli predisposti dal Parco e adeguatamente segnalati, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 200.000, così come previsto dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, così come modificata dalla legge 1 marzo 1975, n. 47.

     12. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 1, terzo comma, sub m), relativa al divieto di bruciare i prati e i pascoli, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000.

     13. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 1, terzo comma, sub n), relativa al divieto di ristrutturare gli edifici esistenti in maniera non consona al paesaggio, fatti salvi gli interventi che mantengono i canoni estetici originali, comportano le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

     14. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 1, terzo comma, sub o), relativa al divieto di sorvolare l'area a Parco con elicotteri, ad una quota inferiore ai 3.500 m. se non per motivi di servizio pubblico, di pronto soccorso od in funzione delle finalità istitutive del Parco, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.

     15. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1, quarto comma, lettere a), b), c) e d), relative ai divieti di:

     a) effettuare attività escursionistiche non guidate fuori dai sentieri;

     b) introdurre cani, se non in funzione delle attività pastorali;

     c) praticare attività alpinistiche nelle zone rupestri;

     d) praticare lo sci alpinismo;

     comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000.

     16. Per gli interventi eseguiti in difformità dal Piano di assestamento forestale e dalle indicazioni del Piano naturalistico relative alle foreste si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia forestale: oltre a tali sanzioni si applica inoltre la sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.

     17. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e d), relative ai divieti di:

     a) superare il numero di capi da monticare per contratto in ogni alpe: il carico dovrà essere definito da un apposito piano di pascolamento;

     d) introdurre bovini ovini, e caprini nell'area individuata nella Carta degli obiettivi naturalistici e selvicolturali, degli interventi e delle destinazioni, quale area di particolare pregio naturalistico sul versante sinistro;

     comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 40.000 per ogni capo di bestiame [2].

     18. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere c) e d), relative ai divieti di introdurre bestiame e cani non vaccinati comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia veterinaria.

     19. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 5, relative al divieto di apporre qualsiasi elemento e/o strutture di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività di fruizione che si svolgono nell'area del Parco, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000, oltre l'obbligo della demolizione.

 

     Art. 2.

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 1994, n. 12.