Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.11 biblioteche |
Data: | 22/04/1980 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione del centro) |
Art. 1 bis. (Finalità) |
Art. 2. (Compiti del Centro) |
Art. 3. (Comitato consultivo) |
Art. 4. (Finanziamento) |
§ 3.11.3 - Legge regionale 22 aprile 1980, n. 24. [1]
Istituzione del centro Gianni Oberto.
(B.U. 30 aprile 1980, n. 18).
Art. 1. (Istituzione del centro)
1. La Regione Piemonte istituisce, sulla base delle competenze attribuitele dall'articolo 49 del
Art. 1 bis. (Finalità)
1. L'attività del Centro Gianni Oberto (di seguito Centro) è finalizzata a salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale piemontese, compreso quello delle minoranze linguistiche, attraverso la raccolta e la conservazione di materiale di interesse storico e letterario presente sul territorio e la promozione di attività di studio, ricerca, informazione, cooperazione e sensibilizzazione.
Art. 2. (Compiti del Centro)
1. Il Centro collabora con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con le associazioni storico-culturali, nell'individuazione di un calendario di ricorrenze celebrative legate ad avvenimenti, tradizioni e figure significative che hanno caratterizzato la storia del Piemonte e per individuare nuove personalità di spicco che portano alti i valori del Piemonte nel mondo.
2. Il Centro svolge, inoltre, i compiti di:
a) acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti inediti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi;
b) tenere in deposito a titolo gratuito i materiali di cui alla lettera a) di proprietà di enti pubblici o di privati che ne affidano la custodia, nonché le tesi e i contributi scientifici di cui alla lettera e);
c) custodire e catalogare i materiali di cui alle lettere a) e b);
d) mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui alle lettere a) e b) per la consultazione nella sede del Centro;
e) proporre l'istituzione di premi di studio, da attribuire a laureati in discipline letterarie ed umanistiche presso le università piemontesi per tesi e contributi scientifici relativi alla storia, alla letteratura e al patrimonio culturale e linguistico piemontese;
f) proporre incontri volti alla divulgazione e all'approfondimento delle tesi e dei contributi scientifici di cui alla lettera e);
g) organizzare e promuovere convegni e incontri informativi finalizzati alla divulgazione della storia, della letteratura e del patrimonio culturale e linguistico piemontese;
h) proporre l'istituzione di premi di studio rivolti a studenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado per elaborati o iniziative relativi alla storia, alla letteratura e al patrimonio culturale e linguistico piemontese.
3. Le attività di cui al comma 1 e alle lettere a), b), c), e) del comma 2 sono approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3.
4. Il Centro ha sede presso la biblioteca della Regione Piemonte.
Art. 3. (Comitato consultivo)
1. Il Comitato consultivo è composto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato, che lo convoca e presiede, dall'Assessore regionale alla cultura, turismo, commercio o da un suo delegato, da otto componenti di nomina consiliare con voto limitato, da due consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di opposizione.
2. I componenti di nomina consiliare di cui al comma 1 sono scelti fra esperti in discipline umanistiche di comprovata competenza ed esperienza nella conservazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.
3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione del Comitato sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. Il Comitato rimane in carica quanto il Consiglio regionale.
5. La partecipazione al Comitato è resa a titolo gratuito e non prevede alcun rimborso spese o altre tipologie di ristoro
Art. 4. (Finanziamento)
1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti al capitolo n. 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni finanziari successivi.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla