§ 5.7.15 - Legge regionale 24 aprile 1980, n. 29.
Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:24/04/1980
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della riserva naturale speciale del «Parco Burcina»).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Gestione).
Art. 5 bis.  (Commissione tecnico-scientifica).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Controllo).
Art. 8.  (Norme vincolistiche).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 12.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie relative alla redazione).
Art. 14.  (Entrate).


§ 5.7.15 - Legge regionale 24 aprile 1980, n. 29. [1]

Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina [2].

(B.U. 7 maggio 1980, n. 19).

 

Art. 1. (Istituzione della riserva naturale speciale del «Parco Burcina»).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale del «Parco Burcina, con la denominazione ufficiale di «Riserva naturale speciale del Parco Burcina- Felice Piacenza».

 

     Art. 2. (Confini).

     I confini della Riserva naturale speciale del «Parco della Burcina», incidente sui Comuni di Biella e Pollone, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

     I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le aree di accesso e lungo il perimetro in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e recanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Parco Burcina».

     Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità a cura dell'Ente gestore della Riserva.

 

     Art. 3. (Finalità).

     Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale del «Parco Burcina» sono specificate secondo quanto segue:

     1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della Riserva, con particolare riguardo agli aspetti floristici e forestali;

     2) promuovere la valorizzazione delle attività della Riserva garantendo le cure colturali necessarie;

     3) favorire la fruizione a fini scientifici, culturali, sociali e didattici.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     La destinazione a Riserva naturale speciale attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Gestione). [3]

     I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, sono predisposti dalla Giunta Regionale d'intesa con i Comuni di Biella e di Pollone sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui al successivo art. 5 bis.

     Le attività di gestione, di attuazione dei Piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Biella. Con apposita convenzione tra il Comune di Biella e il Comune di Pollone, da stipularsi entro il 31 dicembre 1986, sono regolate le modalità per lo svolgimento delle attività gestionali.

     Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente articolo al Comune di Biella, il Comune stesso può avvalersi di proprio personale oltre che di quello di cui al successivo art. 6.

 

     Art. 5 bis. (Commissione tecnico-scientifica). [4]

     E' istituita una Commissione tecnico-scientifica con compiti consultivi in merito alla predisposizione dei Piani di intervento di cui al primo comma del precedente art. 5 ed alla loro attuazione.

     La Commissione tecnico-scientifica è presieduta dal Sindaco di Biella o suo delegato ed è inoltre composta da:

     a) cinque rappresentanti, di cui due della minoranza, del Comune di Biella, tra cui almeno un agronomo o un esperto botanico;

     b) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Pollone, tra cui almeno un agronomo o un esperto botanico;

     c) tre rappresentanti designati dal Consiglio Regionale.

     d) un esperto in materia botanica nominato dal Consiglio Regionale.

     La Commissione tecnico-scientifica adotta, entro 90 giorni dal suo insediamento, un proprio Regolamento da sottoporre all'approvazione con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     La Commissione tecnico-scientifica formula proposte ai Comuni di Biella e Pollone ed alla Giunta Regionale in merito alle attività di gestione ed ai piani di intervento.

     I membri della Commissione tecnico-scientifica durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

 

     Art. 6. (Personale).

     L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva sono disciplinati con legge regionale.

 

     Art. 7. (Controllo). [5]

     Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo delle deliberazioni del Comune di Biella e relative alle funzioni di gestione di cui all'art. 5 della presente legge, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51,

 

     Art. 8. (Norme vincolistiche).

     Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del «Parco Burcina», oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare l'attività venatoria;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

     e) costruire nuove strade o edifici ed ampliare le strade esistenti se non in funzione della fruizione della Riserva;

     f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.

     La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale.

     Le norme relative al mantenimento delle caratteristiche naturali, forestali e botaniche, sono previsti in apposito piano naturalistico, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

     In conformità al 2° comma dell'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, sono esclusi da autorizzazione gli interventi colturali per la manutenzione della Riserva naturale.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     Le violazioni di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e f) del primo comma del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni ai divieti di cui alla lettera e) del primo comma ed alle limitazioni di cui al 2° comma del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

     I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 3° e 4° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

     Contro tale provvedimento l'interessato può produrre entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

     Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello stato e della Regione.

     Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     La vigilanza della Riserva naturale speciale del «Parco Burcina» è affidata:

     a) al personale di sorveglianza della Riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6.

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate volontarie nominate in conformità all'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

 

     Art. 11. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     Per gli oneri relativi alle opere di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 1.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale del «Parco della Burcina», di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 70.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale e speciale del Parco della Burcina» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 70.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione).

     Per la redazione del piano naturalistico, di cui all'art. 8 della presente legge, è autorizzato per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 20.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano naturalistico della Riserva naturale speciale del parco Burcina» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000.

     Il Presidente Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. (Entrate).

     I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispettivi capitoli dei bilanci successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Modificata con L.R. 25.3.1985, n. 27 - B.U. 3.4.1985, n. 14.

[3] Articolo così sostituito dalla L.R. 25.3.1985, n. 27 (B.U. 3.4.1985, n. 14).

[4] Articolo aggiunto della L.R. 25.3.1985, n. 27 (B.U. 3.4.1985, n. 14).

[5] Articolo così sostituito dalla L.R. 25.3.1985, n. 27 (B.U. 3.4.1985, n. 14).