§ 5.7.40 - Legge regionale 25 marzo 1985, n. 24.
Istituzione della Riserva naturale speciale della Bessa.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:25/03/1985
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della riserva naturale speciale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Consiglio Direttivo).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Controllo).
Art. 8.  (Vincoli e permessi).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Piano dell'area).
Art. 12.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 13.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 14.  (Entrate).
Art. 15.  (Norma transitoria).


§ 5.7.40 - Legge regionale 25 marzo 1985, n. 24. [1]

Istituzione della Riserva naturale speciale della Bessa.

(B.U. 27 marzo 1985, n. 13).

 

Art. 1. (Istituzione della riserva naturale speciale).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale della Bessa, Ente di Diritto Pubblico.

 

     Art. 2. (Confini).

     I confini della Riserva naturale della Bessa, incidente sui Comuni di Borriana, Cerrione, Mongrando e Zubiena, sono quelli individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:10.000, facente parte integrante della presente legge.

     Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo art. 11 possono essere individuate aree interne alla Riserva naturale classificate come «aree attrezzate», ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43.

     I confini della Riserva naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punta di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Bessa».

     Le tabelle debbano essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale della Bessa sono specificate seconda quanto segue:

     1) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche geologiche, naturali e ambientali della Bessa, in funzione dell'uso sociale di tali valori;

     2) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali;

     3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, connesse alle attività agricole e selvicolturali, anche attraverso forme di incentivazione che consentano il recupero di attività e di coltivazioni ora abbandonate a parzialmente abbandonate.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     La destinazione a Riserva naturale, attribuita con la presente legge, al territorio individuata dal precedente art. 2 ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Consiglio Direttivo).

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé.

     2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione di cui al comma 1 è così composto:

     a) cinque membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale orientata delle Baragge;

     b) due membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale speciale della Bessa;

     c) un membro nominato d'intesa tra i Sindaci di Ronco Biellese e Zumaglia;

     d) un membro nominato dalla Comunità Montana Bassa Valle Cervo e Oropa;

     e) un membro nominato dal Consiglio Regionale;

     f) tre membri nominati dalle Province interessate, uno per Provincia;

     g) due membri nominati dalla Provincia di Biella, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.

     3. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20 [2].

 

     Art. 6. (Personale).

     1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del precedente articolo, l'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé si avvale del personale individuato nella pianta organica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni [3].

 

     Art. 7. (Controllo).

     Per la formazione e gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi degli argani della Riserva naturale speciale della Bessa, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

 

     Art. 8. (Vincoli e permessi).

     Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale della Bessa, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatta divieto di;

     a) aprire e coltivare cave. L'attività estrattiva è consentita nell'area individuata con la lettera A nell'allegata planimetria, facente parte integrante della presente legge, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 l'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva in tale area è rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo della Riserva naturale;

     b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agricola;

     e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica della Riserva;

     f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

     g) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti a di costruzione di nuovi edifici a di strutture, stabili a temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

     L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio della Riserva devono corrispondere ai fini di cui al presente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.

     Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

     1) entra i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare ed ampliare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente art. 3.;

     2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo.

     Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni, i tagli boschivi sana regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge regionale medesima.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), prima comma, dell'art. 8 della presente legge comporta la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

     Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), primo comma, dell'art. 8 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f) del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e g) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'art. 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

     Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

     I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     Le violazioni ai divieti richiamati al commi 1°, 4°, 5°, e 6° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Le somme riscosse al sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge, saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     La vigilanza della Riserva naturale speciale della Bessa, è affidata:

     a) al personale di sorveglianza della riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate nominate in conformità all'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

 

     Art. 11. (Piano dell'area).

     In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta Regionale predispone un piano dell'area della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui al seguenti commi.

     La Giunta Regionale, entra 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai Comuni interessati, alla Comunità Montana Bassa Valle Elvo, al Comitato Comprensoriale di Biella e alla Provincia di Vercelli, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

     Entra 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entra lo stesso termine i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti politici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le amministrazioni della Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.

     La Giunta Regionale entra i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.

     Le indicazioni contenute nel piana dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 12. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, previsti in lire 1.500.000, si provvede mediante la stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985.

 

     Art. 13. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale della Bessa, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 20.000.000 per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale della Bessa» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. (Entrate).

     I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al capitolo 2230 della stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 15. (Norma transitoria). [4].

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 13 aprile 1995, n. 61.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 13 aprile 1995, n. 61.

[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 13 aprile 1995, n. 61.