Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 13/04/1995 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione dell'Area attrezzata. |
Art. 2. Confini. |
Art. 3. Finalità. |
Art. 4. Gestione. |
Art. 5. Personale. |
Art. 6. Norme di salvaguardia. |
Art. 7. Sanzioni. |
Art. 8. Sorveglianza. |
Art. 9. Commissione per l'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé. |
Art. 14. Norme transitorie e finali. |
Art. 15. Abrogazione di norme. |
§ 5.7.114 - Legge regionale 13 aprile 1995, n. 61. [1]
Istituzione dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé ed istituzione dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé.
(B.U. 19 aprile 1995, n. 16, suppl.).
Art. 1. Istituzione dell'Area attrezzata.
1. Ai sensi della
Art. 2. Confini.
1. I confini dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé, incidente sui Comuni di Ronco Biellese e Zumaglia, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:10000.
2. I confini dell'Area attrezzata sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta «Regione Piemonte - Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé».
3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. Finalità.
1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della
a) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
b) promuovere e favorire la fruizione a fini scientifici, didattici, culturali e ricreativi;
c) migliorare le condizioni delle aree agricole e forestali.
Art. 4. Gestione.
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di cui all'articolo 5 della
Art. 5. Personale.
1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, I'Ente di gestione si avvale del proprio personale.
Art. 6. Norme di salvaguardia.
1. Sull'intero territorio dell'Area attrezzata, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:
a) aprire cave;
b) esercitare l'attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell'Area;
e) abbattere o danneggiare alberi, fatte salve le opere di manutenzione dell'Area;
f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall'articolo 3;
g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
h) effettuare opere di movimento terra tali da modificare la morfologia.
2. Le norme ed i comportamenti concernenti il mantenimento dell'ambiente naturale, l'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio dell'Area attrezzata, sono previsti in apposito Piano naturalistico predisposto ed approvato secondo quanto previsto dall'articolo 25 della
3. Le norme previste nel Piano naturalistico di cui al comma 2 sono prevalenti rispetto alla strumentazione urbanistica comunale e si sostituiscono alle eventuali previsioni difformi in essa contenute.
Art. 7. Sanzioni.
1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6 comma 1, lettera a), comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6 comma 1, lettere c), d), e) e g) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
4. Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f) ed h), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
5. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamate ai commi 1 e 4 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
6. Ai sensi della
7. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.
Art. 8. Sorveglianza.
1. La sorveglianza sull'Area di cui alla presente legge è affidata:
a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione dell'Area attrezzata di cui all'articolo 4;
b) agli addetti di Polizia locale, urbana e rurale, alle Guardie di caccia e di pesca;
c) alle Guardie ecologiche di cui all'articolo 37 della
2. La sorveglianza è altresì affidata al Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui all'articolo 27, comma 2, della
Art. 9. Commissione per l'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé.
1. E' istituita una Commissione per l'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé, composta dal membro nominato in seno al Consiglio direttivo della Comunità Montana Bassa Valle Cervo e Oropa, dal membro nominato in seno al Consiglio direttivo d'intesa tra i Comuni di Ronco Biellese e Zumaglia e da un membro nominato dal Consiglio direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé: all'istituzione provvede con propria deliberazione il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione.
2. La Commissione di cui al comma 1 predispone le linee di indirizzo gestionale dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé e propone al Consiglio direttivo dell'Ente indicazioni per la loro attuazione e gli eventuali contributi a favore della Comunità Montana Valle Cervo e Oropa per la realizzazione di opere ed interventi.
Artt. 10. - 13. [2].
Art. 14. Norme transitorie e finali.
1. L'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé subentra nella gestione del bilancio degli Enti di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge e della Riserva naturale speciale della Bessa.
2. L'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé succede nei rapporti di diritto pubblico e privato posti in essere dai soppressi Enti di gestione di cui al comma 1 dalla data di insediamento.
3. Nelle more delle nomine dei membri del Consiglio direttivo di cui all'articolo 5 della
Art. 15. Abrogazione di norme.
1. L'articolo 15 della
2. Le lettere o) ed o1) del comma 1 dell'articolo 7 della
3. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 6 della
4. La lettera n) del comma 4 dell'articolo 6 della
[1] Abrogata dall'art. 63 della
[2] Modificano le LL.RR. 25 marzo 1985, n. 24, 14 gennaio 1992, n. 3, 22 marzo 1990, n. 12.