§ 5.7.114 - Legge regionale 13 aprile 1995, n. 61.
Istituzione dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé ed istituzione dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:13/04/1995
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Area attrezzata.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Finalità.
Art. 4.  Gestione.
Art. 5.  Personale.
Art. 6.  Norme di salvaguardia.
Art. 7.  Sanzioni.
Art. 8.  Sorveglianza.
Art. 9.  Commissione per l'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé.
Art. 14.  Norme transitorie e finali.
Art. 15.  Abrogazione di norme.


§ 5.7.114 - Legge regionale 13 aprile 1995, n. 61. [1]

Istituzione dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé ed istituzione dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé.

(B.U. 19 aprile 1995, n. 16, suppl.).

 

Art. 1. Istituzione dell'Area attrezzata.

     1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è istituita l'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé.

 

     Art. 2. Confini.

     1. I confini dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé, incidente sui Comuni di Ronco Biellese e Zumaglia, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:10000.

     2. I confini dell'Area attrezzata sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta «Regione Piemonte - Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé».

     3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. Finalità.

     1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della L.R. 12/1990 le finalità dell'istituzione dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé, sono le seguenti:

     a) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dei luoghi;

     b) promuovere e favorire la fruizione a fini scientifici, didattici, culturali e ricreativi;

     c) migliorare le condizioni delle aree agricole e forestali.

 

     Art. 4. Gestione.

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 24 ed all'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 1992, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 5. Personale.

     1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, I'Ente di gestione si avvale del proprio personale.

 

     Art. 6. Norme di salvaguardia.

     1. Sull'intero territorio dell'Area attrezzata, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:

     a) aprire cave;

     b) esercitare l'attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 come modificata dalle leggi regionali 21 luglio 1992, n. 36 e 22 febbraio 1993, n. 6;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell'Area;

     e) abbattere o danneggiare alberi, fatte salve le opere di manutenzione dell'Area;

     f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall'articolo 3;

     g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

     h) effettuare opere di movimento terra tali da modificare la morfologia.

     2. Le norme ed i comportamenti concernenti il mantenimento dell'ambiente naturale, l'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio dell'Area attrezzata, sono previsti in apposito Piano naturalistico predisposto ed approvato secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. 12/1990.

     3. Le norme previste nel Piano naturalistico di cui al comma 2 sono prevalenti rispetto alla strumentazione urbanistica comunale e si sostituiscono alle eventuali previsioni difformi in essa contenute.

 

     Art. 7. Sanzioni.

     1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6 comma 1, lettera a), comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso.

     2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia.

     3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6 comma 1, lettere c), d), e) e g) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.

     4. Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f) ed h), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

     5. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamate ai commi 1 e 4 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     6. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     7. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 8. Sorveglianza.

     1. La sorveglianza sull'Area di cui alla presente legge è affidata:

     a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione dell'Area attrezzata di cui all'articolo 4;

     b) agli addetti di Polizia locale, urbana e rurale, alle Guardie di caccia e di pesca;

     c) alle Guardie ecologiche di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982 n. 32, previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

     2. La sorveglianza è altresì affidata al Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Art. 9. Commissione per l'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé.

     1. E' istituita una Commissione per l'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé, composta dal membro nominato in seno al Consiglio direttivo della Comunità Montana Bassa Valle Cervo e Oropa, dal membro nominato in seno al Consiglio direttivo d'intesa tra i Comuni di Ronco Biellese e Zumaglia e da un membro nominato dal Consiglio direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé: all'istituzione provvede con propria deliberazione il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione.

     2. La Commissione di cui al comma 1 predispone le linee di indirizzo gestionale dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé e propone al Consiglio direttivo dell'Ente indicazioni per la loro attuazione e gli eventuali contributi a favore della Comunità Montana Valle Cervo e Oropa per la realizzazione di opere ed interventi.

 

     Artt. 10. - 13. [2].

 

     Art. 14. Norme transitorie e finali.

     1. L'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé subentra nella gestione del bilancio degli Enti di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge e della Riserva naturale speciale della Bessa.

     2. L'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé succede nei rapporti di diritto pubblico e privato posti in essere dai soppressi Enti di gestione di cui al comma 1 dalla data di insediamento.

     3. Nelle more delle nomine dei membri del Consiglio direttivo di cui all'articolo 5 della L.R. 24/1985 ed all'articolo 4 della L.R. 3/1992, come modificati dalla presente legge, le funzioni gestionali della Riserva naturale orientata delle Baragge e della Riserva naturale speciale della Bessa sono rispettivamente esercitate dai Consigli direttivi delle Aree protette in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. Abrogazione di norme.

     1. L'articolo 15 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 24, è abrogato.

     2. Le lettere o) ed o1) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 35, sono abrogate.

     3. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, è abrogata.

     4. La lettera n) del comma 4 dell'articolo 6 della L.R. 36/1992, è abrogata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Modificano le LL.RR. 25 marzo 1985, n. 24, 14 gennaio 1992, n. 3, 22 marzo 1990, n. 12.