Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 trasporti |
Data: | 19/07/2004 |
Numero: | 16 |
§ 5.5.47 - L.R. 19 luglio 2004, n. 16.
Trasferimento di funzioni alle province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale.
(B.U. 22 luglio 2004, n. 29).
Art. 1. (Campo d’applicazione).
1. La presente legge disciplina l’attività di competenza regionale inerente:
a) al rilascio di autorizzazioni su strade regionali, provinciali e comunali di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità nonché di macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali di cui agli articoli 10, 104 e 114 del
b) al rilascio di autorizzazioni di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all’articolo 9, comma 1, del
c) alla regolamentazione della circolazione sulla rete stradale del demanio regionale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del
Art. 2. (Funzioni delle province).
1. Sono trasferite alle province le funzioni di competenza regionale relative:
a) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali di cui all’articolo 10, comma 6, del
b) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole ed operatrici eccezionali di cui agli articoli 104, comma 8, e 114, comma 3, del
c) alla regolamentazione della circolazione sulla rete stradale del demanio regionale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del
Art. 3. (Rilascio delle autorizzazioni).
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sono rilasciate previa intesa con le altre province interessate, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con
a) dalla provincia in cui ha la sede principale l’impresa richiedente l’autorizzazione, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali non possono essere stabiliti itinerari prefissati; l’autorizzazione, valida su tutto il territorio regionale, è rilasciata per tutta l’estensione della rete viaria classificata regionale, provinciale e comunale, con le limitazioni previste dall’autorizzazione stessa;
b) dalla provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali è noto l’itinerario; l’autorizzazione, valida su tutto il territorio regionale, è rilasciata per tutto il percorso richiesto nell’ambito del territorio regionale sulla rete viaria classificata regionale, provinciale e comunale, con le limitazioni previste dall’autorizzazione stessa.
2. Nei casi in cui l’impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio regionale ovvero il transito abbia origine al di fuori della Regione Piemonte, le autorizzazioni di cui al comma 1, sono rilasciate dalla provincia che per prima è interessata dal percorso effettuato dal veicolo o trasporto eccezionale.
Art. 4. (Indennizzo usura strade).
1. Per le strade regionali l’indennizzo di cui all’articolo 18 del
2. Le province determinano i criteri per la ripartizione ed il trasferimento delle somme percepite a titolo di indennizzo a favore degli enti proprietari delle strade, fatto salvo quanto disposto al comma 1.
Art. 5. (Modificazioni alla
1. L’articolo 80 della
“Art. 80. (Competizioni su strade regionali).
1. E’ trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all’articolo 9, comma 1, del
2. L’autorizzazione è rilasciata, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 9 del
Art. 6. (Oneri a carico del richiedente).
1. I comuni e le province hanno facoltà, fatto salvo quanto disposto dal
Art. 7. (Esercizio delle funzioni).
1. L’effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite con la presente legge, è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 16 della
Art. 8. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
b)
Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.