Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 trasporti |
Data: | 16/04/1985 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Al fine di disciplinare la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per i quali, dato il loro impiego, non possono essere stabiliti itinerari prefissati, gli Enti proprietari delle [...] |
Art. 5. |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. Ai fini dell'introito degli oneri di cui all'art. 5 della presente legge è istituito, con la denominazione «Trasporti eccezionali: indennizzo usura strade» |
Art. 8. Con la presente legge è abrogata la legge regionale 7 luglio 1982, n. 15 |
Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Piemonte» |
§ 5.5.5 - Legge regionale 16 aprile 1985, n. 32. [1]
Delega alle province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali.
(B.U. 24 aprile 1985, n. 17).
1. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali previste dall'articolo 10, comma 6 del
2. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali di cui rispettivamente all'articolo 104, comma 8, e all'articolo 114, comma 3,. del
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate:
a) dalla Provincia in cui ha la sede principale l'impresa richiedente l'autorizzazione, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali, dato il loro impiego, non possono essere stabiliti itinerari prefissati; l'autorizzazione può essere rilasciata per tutta l'estensione della rete viaria provinciale e comunale del territorio regionale con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa; qualora l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente è quella il cui capoluogo è più prossimo alla sede dell'impresa stessa;
b) dalla Provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali è noto l'itinerario, l'autorizzazione è rilasciata per tutto il percorso richiesto nell'ambito del territorio regionale con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa: qualora il transito abbia origine fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente è la prima interessata dal percorso effettuato dal veicolo o trasporto eccezionale.
4. A seguito della riclassificazione delle strade nelle tipologie previste dall'articolo 2, comma 6, del
1. La Giunta Regionale può emanare eventuali disposizioni di carattere tecnico-operativo necessarie per disciplinare l'esercizio della delega.
(Omissis) [4].
Al fine di disciplinare la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per i quali, dato il loro impiego, non possono essere stabiliti itinerari prefissati, gli Enti proprietari delle strade dovranno apporre l'opportunità segnaletica atta ad indicare gli obblighi e le limitazioni localmente imposti, ovvero ad indicare percorsi obbligatori.
1. L'indennizzo di cui all'articolo 18, comma 1 del
2. L'indennizzo di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, del
(Omissis) [6].
Ai fini dell'introito degli oneri di cui all'art. 5 della presente legge è istituito, con la denominazione «Trasporti eccezionali: indennizzo usura strade» [7], apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e seguenti ed allo stesso è iscritta in termini di competenza e di cassa la somma di L. 5.000.000.
Ai fini della corresponsione agli Enti proprietari delle strade degli indennizzi introitati dalla Regione è istituito con la denominazione «Ripartizione indennizzi usura strade», apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e seguenti ed allo stesso è iscritta in termini di competenza e di cassa la somma di L. 5.000.000.
Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con la presente legge è abrogata la
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Piemonte».
[1] Abrogata dall’art. 8 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[7] Denominazione così sostituita dall'art. 6 della