§ 5.5.5 - Legge regionale 16 aprile 1985, n. 32.
Delega alle province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:16/04/1985
Numero:32


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Al fine di disciplinare la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per i quali, dato il loro impiego, non possono essere stabiliti itinerari prefissati, gli Enti proprietari delle [...]
Art. 5. 
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Ai fini dell'introito degli oneri di cui all'art. 5 della presente legge è istituito, con la denominazione «Trasporti eccezionali: indennizzo usura strade»
Art. 8.      Con la presente legge è abrogata la legge regionale 7 luglio 1982, n. 15
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Piemonte»


§ 5.5.5 - Legge regionale 16 aprile 1985, n. 32. [1]

Delega alle province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali.

(B.U. 24 aprile 1985, n. 17).

 

Art. 1. [2]

     1. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali previste dall'articolo 10, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada".

     2. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali di cui rispettivamente all'articolo 104, comma 8, e all'articolo 114, comma 3,. del D.Lgs. 285/1992.

     3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate:

     a) dalla Provincia in cui ha la sede principale l'impresa richiedente l'autorizzazione, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali, dato il loro impiego, non possono essere stabiliti itinerari prefissati; l'autorizzazione può essere rilasciata per tutta l'estensione della rete viaria provinciale e comunale del territorio regionale con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa; qualora l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente è quella il cui capoluogo è più prossimo alla sede dell'impresa stessa;

     b) dalla Provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali è noto l'itinerario, l'autorizzazione è rilasciata per tutto il percorso richiesto nell'ambito del territorio regionale con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa: qualora il transito abbia origine fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente è la prima interessata dal percorso effettuato dal veicolo o trasporto eccezionale.

     4. A seguito della riclassificazione delle strade nelle tipologie previste dall'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 285/1992, la Regione provvede, se necessario, a disciplinare con legge il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sulle strade classificate regionali.

 

     Art. 2. [3]

     1. La Giunta Regionale può emanare eventuali disposizioni di carattere tecnico-operativo necessarie per disciplinare l'esercizio della delega.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 4.

     Al fine di disciplinare la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per i quali, dato il loro impiego, non possono essere stabiliti itinerari prefissati, gli Enti proprietari delle strade dovranno apporre l'opportunità segnaletica atta ad indicare gli obblighi e le limitazioni localmente imposti, ovvero ad indicare percorsi obbligatori.

 

     Art. 5. [5]

     1. L'indennizzo di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" deve essere versato direttamente agli Enti proprietari delle strade interessate.

     2. L'indennizzo di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, del D.P.R. 495/1992 deve essere versato alla Regione che lo ripartisce tra gli Enti proprietari delle strade, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali e l'Associazione dei Comuni.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 7.

     Ai fini dell'introito degli oneri di cui all'art. 5 della presente legge è istituito, con la denominazione «Trasporti eccezionali: indennizzo usura strade» [7], apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e seguenti ed allo stesso è iscritta in termini di competenza e di cassa la somma di L. 5.000.000.

     Ai fini della corresponsione agli Enti proprietari delle strade degli indennizzi introitati dalla Regione è istituito con la denominazione «Ripartizione indennizzi usura strade», apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e seguenti ed allo stesso è iscritta in termini di competenza e di cassa la somma di L. 5.000.000.

     Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     Con la presente legge è abrogata la legge regionale 7 luglio 1982, n. 15.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Piemonte».

 

 


[1] Abrogata dall’art. 8 della L.R. 19 luglio 2004, n. 16.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 1994, n. 49.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 1994, n. 49.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 1994, n. 49.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 1994, n. 49.

[6] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 1994, n. 49.

[7] Denominazione così sostituita dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 1994, n. 49.