§ 5.5.17 - Legge regionale 18 novembre 1994, n. 49.
Modifica alla L.R. 16 aprile 1985, n. 32 «Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:18/11/1994
Numero:49


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'articolo 2 della L.R. 32/1985 è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'articolo 3 della L.R. 32/1985 è abrogato
Art. 4.      L'articolo 5 della L.R. 32/1985 è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'articolo 6 della L.R. 32/1985 è abrogato
Art. 6.      La denominazione del capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio di cui all'articolo 7, primo comma, della L.R. n. 32/1985 è sostituita dalla seguente
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.5.17 - Legge regionale 18 novembre 1994, n. 49. [1]

Modifica alla L.R. 16 aprile 1985, n. 32 «Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali».

(B.U. 23 novembre 1994, n. 47).

 

     Art. 1.

     L'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'articolo 2 della L.R. 32/1985 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     L'articolo 3 della L.R. 32/1985 è abrogato.

 

     Art. 4.

     L'articolo 5 della L.R. 32/1985 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     L'articolo 6 della L.R. 32/1985 è abrogato.

 

     Art. 6.

     La denominazione del capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio di cui all'articolo 7, primo comma, della L.R. n. 32/1985 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 8 della L.R. 19 luglio 2004, n. 16.