§ 5.3.38 - Legge Regionale 3 settembre 2001, n. 22.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:03/09/2001
Numero:22


Sommario
Art. 5. 
Art. 10.      1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 12 della L.R. 46/1995, sono abrogati.
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 25.      1. Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge possono essere convertite in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari [...]
Art. 26.      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:


§ 5.3.38 - Legge Regionale 3 settembre 2001, n. 22. [1]

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull'ordinamento contabile della Regione Piemonte.

(B.U. 5 settembre 2001, n. 36).

 

     Artt. 1. - 4. [2]

 

Art. 5. [3]

 

     Artt. 6. - 9. [4]

 

     Art. 10.

     1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 12 della L.R. 46/1995, sono abrogati.

 

     Art. 11. [5]

 

     Art. 12. [6]

 

     Art. 13. [7]

 

     Art. 14. [8]

 

     Art. 15. [9]

 

     Art. 16. [10]

 

     Art. 17. [11]

 

     Art. 18. [12]

 

     Art. 19. [13]

 

     Art. 20. [14]

 

     Art. 21. [15]

 

     Art. 22. [16]

 

     Artt. 23. - 24. [17]

 

     Art. 25.

     1. Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge possono essere convertite in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari comprovino, al momento dell'assegnazione a titolo provvisorio o della conversione della stessa in assegnazione definitiva, il possesso dei requisiti per l'accesso, di cui all'articolo 2 della L.R. 46/1995. Alla relativa verifica provvedono le commissioni di cui all'articolo 9 della L.R. 46/1995.

     2. I Comuni possono disporre, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che alla data medesima occupano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito di scadenza di assegnazione provvisoria, a condizione che:

     a) l'occupazione sia ancora in corso;

     b) gli occupanti siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo 2 della L.R. 46/1995;

     c) gli occupanti provvedano al pagamento all'ente gestore, anche in forma rateizzata, delle somme dovute per l'occupazione e delle spese relative, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;

     d) l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente individuato.

     3. Alla verifica dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 2 provvedono le commissioni di cui all'articolo 9 della L.R. 46/1995.

     4. [18].

     5. All'allegato C alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), disposto dall'articolo 45, comma 5, sono soppresse le parole: "Agenzie Territoriali per la Casa (ATC).".

 

     Art. 26.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 51;

     b) l'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5;

     c) la legge regionale 27 novembre 2000, n. 56.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 58 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3.

[2] Sostituiscono gli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[3] Sostituisce il comma 2, art. 6 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[4] Sostituiscono gli articoli 7, 9, 10 e 11 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[5] Sostituisce l'art. 13 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[6] Inserisce l'art. 13 bis nella L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[7] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[8] Sostituisce il comma 4, art. 15 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[9] Sostituisce l'art. 16 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[10] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 19 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[11] Sostituisce l'art. 20 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[12] Sostituisce il comma 1, art. 21 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[13] Sostituisce l'art. 23 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[14] Sostituisce il comma 3, art. 25 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[15] Sostituisce il comma 1, art. 27 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[16] Sostituisce il comma 5, art. 28 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[17] Sostituiscono gli articoli 29 e 31 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46.

[18] Inserisce l'art. 1 bis nella L.R. 24 gennaio 2000, n. 6.