§ 4.2.6 - Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54.
Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato
Data:09/12/1992
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Attività di estetista.
Art. 3.  Conseguimento della qualificazione professionale.
Art. 4.  Requisiti delle imprese.
Art. 5.  Programmazione delle attività.
Art. 6.  Regolamento comunale.
Art. 7.  (Dichiarazione di inizio attività)
Art. 8.  Sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Art. 9.  Equiparazione ai dipendenti di impresa
Art. 10.  Composizione della Commissione comunale.
Art. 11.  Corsi di Formazione Professionale.
Art. 12.  Compiti delle Unità Socio Sanitarie Locali.
Art. 13.  Vigilanza e sanzioni amministrative.
Art. 14.  Norme transitorie.
Art. 15.  Attività di estetista - parrucchiere.


§ 4.2.6 - Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista.

(B.U. 30 dicembre 1992, n. 53).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente legge disciplina e programma, nel quadro della vigente legislazione statale, l'attività di estetista, nel territorio della Regione Piemonte.

 

     Art. 2. Attività di estetista.

     1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

     2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'Allegato «A» alla presente legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

     3. L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui al comma 2, è aggiornato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, articolo 10, comma 1.

     4. L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

 

     Art. 3. Conseguimento della qualificazione professionale.

     1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:

     a) di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1/1990, articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;

     b) oppure da un anno di attività lavorativa «qualificata in qualità» di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato, legittimato all'esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore [1];

     c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione tecnica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro dovrà essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

     2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11.

 

     Art. 4. Requisiti delle imprese.

     1. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti [2].

     2. [Nel caso di imprese artigiane esercitate in forma di società, la maggioranza dei soci deve esercitare l'attività manuale di estetista e deve essere in possesso della relativa qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della presente legge; analogamente i dipendenti delle imprese artigiane costituite in cooperative debbono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della presente legge solo se esercitano professionalmente l'attività di estetista] [3].

     3. [Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 443/1985, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3] [4].

     4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

     5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.

     6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

 

     Art. 5. Programmazione delle attività.

     1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze sociali, la Regione, in armonia con gli indirizzi del Piano regionale di Sviluppo, programma un'equilibrata distribuzione sul territorio delle attività di estetista. A tal fine si avvale di:

     a) regolamenti comunali previsti dall'articolo 6;

     b) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale.

     2. [La dislocazione degli esercizi è programmata dai Comuni nel rispetto della vigente legislazione] [5].

     3. I corsi di Formazione Professionale sono programmati dalla Regione, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

     Art. 6. Regolamento comunale.

     1. I Comuni adottano appositi regolamenti, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per disciplinare l'attività di estetista ai sensi delle norme contenute nella legge n. 1/1990, e nella presente legge regionale.

     2. I regolamenti vengono adottati dai Comuni, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, integrata ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

     3. Tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse in forma individuale o in forma societaria, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento.

     4. Lo stesso si applica altresì alle attività di estetista svolte, anche in modo parziale nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, centri di abbronzature e saune od in altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nell'attività di estetista, come definite dalla legge n. 1/1990.

     5. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

     a) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di estetista;

     b) [la distribuzione degli esercizi a livello territoriale, tenuto conto del numero degli esercizi già esistenti, degli addetti occupati e delle superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività] [6];

     c) [le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed ai relativi addetti, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia] [7];

     d) le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'avvio dell'attività e per il trasferimento dell'esercizio di estetista in altra sede [8];

     e) [i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede] [9];

     f) le caratteristiche e la destinazione d'uso nonché i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari e di sicurezza per gli addetti;

     g) l'obbligo dell'esposizione delle tariffe professionali;

     h) le discipline degli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;

     6. [Le imprese e le attività già esistenti, di cui al comma 4, che non rispondono ai requisiti stabiliti dal regolamento, di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di dodici mesi dall'approvazione della presente legge, fissato dal Comune ai sensi della legge n. 1/1990, articolo 11, comma 2; decorso tale termine, l'autorizzazione viene revocata] [10].

     7. Il regolamento comunale può essere adottato anche attraverso l'adeguamento o l'integrazione di quello già previsto ai sensi della legge n. 1142/1970, rispetto alla normativa contenuta nella presente legge e nella legge n. 1/1990.

 

     Art. 7. (Dichiarazione di inizio attività) [11]

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'esercizio dell'attività' di estetista di cui alla l. 1/1990 e di cui alla presente legge, é soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

2. La DIA deve essere corredata dalle documentazioni relative agli apparecchi elettro meccanici per uso estetico impiegati e ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista, nonché alle eventuali altre prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 6 e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale.

3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

4. Il Comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.

6. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 8. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

     1. Il Sindaco può sospendere l'autorizzazione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti nella stessa previsti, e contestualmente notifica all'estetista apposita diffida a rimuovere, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data della sospensione le cause che l'hanno motivata.

     2. Qualora, trascorso inutilmente tale termine, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause che hanno motivato la sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

     3. Il Sindaco provvede alla revoca dell'autorizzazione qualora l'attività di estetista non venga più esercitata, senza giustificato motivo, per il periodo di un mese.

     4. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione qualora l'attività di estetista venga esercitata in difformità delle disposizioni contenute nel regolamento comunale, nella presente legge e nella legge n. 1/1990 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 9. Equiparazione ai dipendenti di impresa [12].

     1. [La Commissione provinciale per l'artigianato, previa valutazione dei titoli e dei documenti presentati, accerta ed attesta il periodo di attività lavorativa qualificata e lo svolgimento del rapporto di apprendistato, ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione teorico pratica previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) ] [13].

     2. [La Commissione provinciale per l'artigianato certifica altresì la qualificazione professionale dell'estetista conseguita a norma dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3] [14].

     3. Ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, i soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa.

     4. [Contro la decisione della Commissione provinciale per l'artigianato, l'interessato può presentare ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa] [15].

 

     Art. 10. Composizione della Commissione comunale.

     1. La Commissione comunale di cui all'articolo 3 della legge n. 1142/1970 è integrata da due imprenditori artigiani legittimati all'esercizio dell'attività di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, o su loro delega dalle associazioni provinciali [16].

     1 bis. In nessun caso alle determinazioni relative all'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista possono partecipare rappresentanze dei soggetti in attività [17].

 

     Art. 11. Corsi di Formazione Professionale.

     1. I Corsi di Formazione Professionale di cui all'articolo 3, sono istituiti dalla Regione annualmente con deliberazione della Giunta Regionale ed organizzati presso gli Enti di cui all'articolo 5 della legge n. 845/1978, oppure, in mancanza di strutture idonee e professionalità adeguate, presso centri privati di Formazione Professionale per estetiste anche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 1/1990 ed agli effetti dell'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 25 febbraio 1980.

     2. I contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale in relazione a quanto previsto dalla legge 1/1990, articoli 3, 6, commi 2 e 3, 8, commi 4 e 7, 10.

     3. I soggetti gestori dei corsi di cui al comma 1, dovranno garantire l'idoneità dei locali e le norme di funzionamento e di sicurezza degli impianti e delle eventuali apparecchiature utilizzate a scopo didattico, certificate dal Comune. La Regione esercita la vigilanza tecnica sulle attività di estetista attraverso le Unità Socio Sanitarie Locali nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1/1990.

     4. Per l'espletamento degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, la Regione nomina Commissioni d'esame ai sensi della legge regionale n. 8/1980, articolo 25, così composte:

     a) un funzionario regionale della Formazione Professionale con funzione di presidente;

     b) un esperto designato dal Provveditorato agli Studi;

     c) un esperto designato dall'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;

     d) due esperti designati dagli organi provinciali delle Organizzazioni delle categorie a struttura nazionale;

     e) due esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;

     f) il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;

     g) due docenti delle materie fondamentali impartite nei corsi previsti dalla legge n. 1/1990, articolo 6, comma 3.

     5. La Regione Piemonte a seguito del superamento dell'esame teorico pratico, rilascia un attestato di specializzazione professionale di estetista.

     Viene altresì rilasciato, al termine del corso biennale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e previo superamento di apposito esame presso le Commissioni di cui al comma 4, attestato di qualifica professionale ai sensi della legge n. 845/1978, articolo 14, comma 2.

 

     Art. 12. Compiti delle Unità Socio Sanitarie Locali. [18]

     [1. Le Unità Socio Sanitarie Locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, esprimono al Sindaco il parere di competenza circa l'idoneità igienico sanitaria dei locali adibiti all'esercizio di tali prestazioni così come previsto dall'articolo 6, lettera accertano lo stato di manutenzione delle apparecchiature utilizzate sia nello svolgimento delle attività di estetica che nelle strutture formative presso le quali si svolgono attività corsuali autorizzate dalla Regione, nonché i requisiti igienico sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.

     2. Allo stesso fine, le Unità Socio Sanitarie Locali effettuano controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero della Sanità ai sensi della legge n. 1/1990, articolo 10, comma 1.]

 

     Art. 13. Vigilanza e sanzioni amministrative.

     1. La vigilanza sulle osservazioni delle disposizioni di cui alla legge n. 1/1990, articolo 3 viene esercitata dalle UU.SS.SS.LL., e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento [19].

     2. Chi esercita attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge n. 1/1990, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire unmilione a lire cinquemilioni con le procedure di cui alla legge regionale n. 38/1987.

     3. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al secondo comma è il Sindaco del Comune in cui è avvenuta l'infrazione.

 

     Art. 14. Norme transitorie.

     1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) siano titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di estetista ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, articolo 1 come sostituito dalla legge n. 1142/1970, articolo 1;

     b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) e siano in possesso della qualificazione professionale di cui alla legge n. 1142/1970, articolo 2;

     c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

     2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1, è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

     3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonchè dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui al comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore ai tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

     4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ivi indicati, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare su domanda, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, corsi straordinari, della durata di duecentotrenta ore, istituiti o autorizzati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 11, al termine dei quali è rilasciato un apposito attestato di frequenza. Il possesso dei requisiti necessari per frequentare tali corsi viene accertato dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.

     5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita, previo superamento dell'esame di cui all'articolo 11, comma 4, da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla durata di un anno, dimostrino di aver frequentato un corso professionale della durata triennale presso scuole professionali per estetiste ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 8, articolo 28, a condizione che i programmi e la durata in ore dei corsi, debitamente documentati dalle scuole professionali, siano conformi a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a).

     6. Gli allievi che abbiano conseguito l'attestato di frequenza biennale a seguito di un corso della durata di novecento ore annue frequentate presso una scuola professionale per estetista, alla data di entrata in vigore della Presente legge e limitatamente alla durata di un anno, possono sostenere dinanzi alle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 11, comma 4, le prove d'esame valide per il rilascio dell'attestato di qualifica di cui alla legge n. 845/1978, articolo 14, comma 2; gli stessi soggetti conseguono la qualificazione professionale di estetista previo svolgimento del corso di specializzazione della durata di novecento ore ed a seguito del superamento dell'esame teorico pratico.

     7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e limitatamente alla durata di un anno, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, articolo 1, come sostituito dalla legge n. 1 142/1970, articolo 1, e che intendano conseguire la qualificazione professionale d'estetista, sono tenuti a frequentare un corso di riqualificazione professionale della durata di

cinquecentocinquanta ore istituito od autorizzato dalla Regione e dovranno sostenere l'esame teorico pratico di cui all'articolo 11, comma 4.

     8. [Fino a quando i Comuni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 5, spetta alle Commissioni provinciali per l'artigianato l'accertamento dei requisiti della qualificazione professionale di estetista] [20].

 

     Art. 15. Attività di estetista - parrucchiere.

     1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dalla legge n. 443/1985, articolo 3, comma 2. In tal caso, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

     2. I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

 

 

     Allegato A

 

ELENCO DEGLI APPARECCHI

ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

 

     Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

     Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a quattro milliampere (mA).

     Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

     Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

     Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

     Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

     Lampade abbronzanti UV-A.

     Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

     Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

     Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

     Scaldacera per cerette.

     Rulli elettrici e manuali.

     Vibratori elettrici oscillanti.

     Attrezzi per ginnastica estetica.

     Attrezzature per manicure e pedicure.

     Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

     Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

     Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

     Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

     Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).

     Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.

     Depilatori elettrici ed elettronici.

     Apparecchi per massaggi subacquei.

     Apparecchi per presso massaggio.

     Elettrostimolatore ad impulsi.

     Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

     Laser estetico.

     Saune.

 

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[2] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[3] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[4] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[5] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[6] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[7] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[9] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[10] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[12] Rubrica così sostituita dall'art. 22 della L.R. 23 aprile 2013, n. 5.

[13] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 aprile 2013, n. 5.

[14] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 aprile 2013, n. 5.

[15] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 aprile 2013, n. 5.

[16] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[17] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[18] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.

[19] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 23 aprile 2013, n. 5.

[20] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 aprile 2013, n. 5.