Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato |
Data: | 23/04/2013 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1) |
Art. 2. (Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 1/2009) |
Art. 3. (Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 1/2009) |
Art. 4. (Sostituzione della rubrica del capo I del titolo III della l.r. 1/2009) |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 1/2009) |
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 1/2009) |
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 1/2009) |
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 1/2009) |
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 1/2009) |
Art. 10. (Sostituzione della rubrica del capo II del titolo III della l.r. 1/2009) |
Art. 11. (Modifica dell'articolo 28 della l.r. 1/2009) |
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 1/2009) |
Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 1/2009) |
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 1/2009) |
Art. 15. (Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 1/2009) |
Art. 16. (Modifica dell'articolo 33 della l.r. 1/2009) |
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 1/2009) |
Art. 18. (Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009) |
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 1/2009) |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 39 della l.r. 1/2009) |
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 1/2009) |
Art. 22. (Modifica dell'articolo 9 della l.r. 54/1992) |
Art. 23. (Norme transitorie) |
Art. 24. (Abrogazione di norme) |
§ 4.2.48 - L.R. 23 aprile 2013, n. 5.
Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista).
(B.U. 30 aprile 2013, n. 17 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 2. (Modifiche dell'articolo 10 della
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della
"1. La Giunta regionale approva ogni tre anni, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel comitato di coordinamento unitario, un documento di indirizzi nel quale sono individuate le priorità per l'attuazione del presente capo, con riferimento agli obiettivi, agli strumenti e alle tipologie di intervento e all'impiego delle risorse stanziate nel bilancio regionale. Il documento di indirizzi è preventivamente sottoposto alla commissione consiliare competente che esprime un parere entro il termine di trenta giorni. Decorso detto termine, il parere si intende favorevole.".
Art. 3. (Modifiche dell'articolo 14 della
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della
"1. La Giunta regionale, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato, definisce i criteri, le procedure e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, per la revisione dei disciplinari vigenti, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi e per il conferimento del riconoscimento di 'Eccellenza artigiana'.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della
"2 bis. Le modalità tecniche delle annotazioni da apportare nella sezione speciale del registro delle imprese sulla posizione delle imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari sono determinate dalla Giunta regionale sulla base di criteri atti a garantire l'unitarietà del sistema informativo.".
3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 14 della
"2 ter. Il registro delle imprese comunica alla struttura regionale competente ogni modifica o cancellazione relativa all'annotazione dell'impresa in possesso del riconoscimento di 'Eccellenza artigiana' .".
Art. 4. (Sostituzione della rubrica del capo I del titolo III della
1. La rubrica del capo I del titolo III della
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 22 della
1. L'articolo 22 della
"Art. 22. (Annotazione, modifica e cancellazione nel registro delle imprese)
1. Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione sono disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla
2. L'albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.
3. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate alle CCIAA e sono da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.
4. Ai fini dell'annotazione, della modifica e della cancellazione della qualifica artigiana delle imprese si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della
5. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipula apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.".
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 22 bis nella
1. Dopo l'articolo 22 della
"Art. 22 bis. (Programmi con il sistema camerale a favore della competitività delle imprese)
1. La Giunta regionale definisce con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi attraverso apposite convenzioni.
2. I criteri, le risorse, gli strumenti di intervento, le categorie dei destinatari e le modalità per la valutazione dell'efficacia delle azioni secondo parametri correlati alla specificità dell'azione sono definiti nella convenzione di cui all'articolo 22, comma 5.".
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 23 della
1. L'articolo 23 della
"Art. 23. (Annotazione nel registro delle imprese)
1. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa, le imprese artigiane in possesso dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del
2. L'annotazione della qualifica artigiana delle imprese nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e dei loro consorzi.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani e determina l'annotazione dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
4. Le CCIAA trasmettono l'annotazione relativa alla qualifica artigiana alle competenti sedi dell'INPS agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza.
5. Contro i provvedimenti, anche d'ufficio, delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.
6. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato sono comunicate alla CCIAA che ha emanato l'atto impugnato e al ricorrente entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto.
7. Il ricorso contro i provvedimenti, anche d'ufficio, delle CCIAA in materia di cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese ha effetto sospensivo.
8. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla comunicazione davanti al giudice ordinario competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
9. Le CCIAA, ai fini delle attività di cui al comma 1, possono avvalersi del contributo, a titolo onorifico, di esperti individuati dalle confederazioni regionali artigiane.".
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 24 della
1. L'articolo 24 della
"Art. 24. (Modifica e cancellazione dell'annotazione artigiana)
1. L'impresa artigiana deve comunicare la modifica dei requisiti dichiarati ai fini dell'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'articolo 23, comma 1, al registro delle imprese competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dall'avvenuta modifica e produce effetti dalla data dell'evento comunicato.
3. Il registro delle imprese procede alla modifica e alla cancellazione dell'annotazione della qualifica artigiana nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali ed assistenziali.".
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 25 della
1. L'articolo 25 della
"Art. 25. (Sanzioni)
1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono inflitte, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla
a) in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nell'apposita sezione del registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;
b) in caso di uso, da parte di imprese non annotate con la qualifica di impresa artigiana, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna o nel marchio si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro;
c) in caso di uso non consentito della denominazione ''Eccellenza artigiana '' e del marchio ''Piemonte Eccellenza Artigiana '' di cui all'articolo 14, si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 350,00 euro a 3.500,00 euro.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate ed irrogate dalla CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa. I relativi proventi concorrono alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA per le funzioni amministrative ad essa delegate dalla presente legge.
3. Le CCIAA, previa richiesta della struttura regionale competente in materia di artigianato, relazionano in merito alle violazioni accertate, alle generalità dei soggetti sanzionati e all'importo delle sanzioni applicate.
4. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 20 per cento.".
Art. 10. (Sostituzione della rubrica del capo II del titolo III della
1. La rubrica del capo II del titolo III della
Art. 11. (Modifica dell'articolo 28 della
1. Il comma 1 dell'articolo 28 della
"1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente per materia ed è composta:
a) da un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, designato dalla Giunta regionale;
b) da sei esperti in materia di artigianato, designati unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;
c) dal Direttore regionale dell'INPS o da un suo delegato;
d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori;
e) da un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della
f) dal Direttore regionale o da un suo delegato della struttura regionale competente in materia di formazione;
g) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte.".
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 29 della
1. L'articolo 29 della
"Art. 29. (Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato)
1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore:
a) presenta alla Giunta regionale ogni anno il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente;
b) decide sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese;
c) decide sui ricorsi contro il mancato riconoscimento di impresa dell'eccellenza artigiana e di maestro artigiano;
d) decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi delle disposizioni di legge;
e) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato;
f) propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;
g) svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle CCIAA per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione;
h) coadiuva la Regione secondo quanto previsto espressamente dalla presente legge e svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali e nazionali.
2. Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione e sono determinati ai sensi dell'articolo 37.
3. La rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale per l'artigianato spetta di norma all'Avvocatura regionale.
4. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la Commissione regionale per l'artigianato ha la facoltà di articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente integrati da esperti designati dalle confederazioni regionali artigiane, che esprimono pareri di carattere tecnico. La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo onorifico.".
Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 30 della
1. L'articolo 30 della
"Art. 30. (Durata in carica della Commissione regionale per l'artigianato)
1. La Commissione regionale per l'artigianato ha una durata di cinque anni a decorrere dal provvedimento di nomina e resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
2. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina e in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dall'organismo che li ha designati.".
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 31 della
1. L'articolo 31 della
"Art. 31. (Personale e organizzazione di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato)
1. Il personale della struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato è individuato tra il personale regionale e dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione medesima, ferma restando la sua appartenenza al settore regionale competente, di cui la struttura costituisce articolazione interna e da cui dipende gerarchicamente.
2. Il responsabile della struttura regionale competente per materia individua il segretario della Commissione regionale per l'artigianato.".
Art. 15. (Sostituzione dell'articolo 32 della
1. L'articolo 32 della
"Art. 32. (Indirizzo, coordinamento e vigilanza)
1. La Giunta regionale ha la facoltà di ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato.
2. Nel caso in cui la Commissione regionale per l'artigianato venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, previa diffida, è sciolta con decreto del Presidente della Giunta regionale e contestualmente viene nominato un commissario straordinario competente ad esercitare, fino alla ricostituzione della Commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite per l'artigianato.".
Art. 16. (Modifica dell'articolo 33 della
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 34 della
1. L'articolo 34 della
"Art. 34. (Provvedimenti d'ufficio delle CCIAA. Segnalazioni)
1. Le CCIAA, esaminate le denunce presentate ed acquisiti gli elementi di valutazione, sentito l'interessato, procedono all'annotazione, alle modifiche e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, dei consorzi e delle società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi, anche, dell'attività istruttoria dei comuni.
2. Le CCIAA segnalano le denunce ricevute e i provvedimenti adottati ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.".
Art. 18. (Inserimento dell'articolo 34 bis nella
1. Dopo l'articolo 34 della
"Art. 34 bis. (Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore)
1. Ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della
2. Ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 37 della
1. L'articolo 37 della
"Art. 37. (Spese di funzionamento di collegi consultivi e di amministrazione attiva)
1. Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 6 del
Art. 20. (Modifiche all'articolo 39 della
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 41 della
1. L'articolo 41 della
"Art. 41. (Disposizioni finanziarie)
1. Per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge, agli oneri di parte corrente e in conto capitale iscritti rispettivamente nelle unità previsionali di base (UPB) DB16031 e DB16032 si fa fronte per ciascun anno del biennio 2013-2014 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della
Art. 22. (Modifica dell'articolo 9 della
1. La rubrica dell'articolo 9 della
Art. 23. (Norme transitorie)
1. Le commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 26 della
2. La Commissione regionale per l'artigianato, nella composizione di cui all'articolo 28 della
3. La Commissione regionale per l'artigianato, nella composizione di cui all'articolo 28 della
4. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'articolo 24 della
Art. 24. (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 26 e 27 della
b) il comma 2 dell'articolo 28 della
c) il comma 2 dell'articolo 14 della
d) i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 9 della
e) al comma 1 dell'articolo 13 della
f) il comma 8 dell'articolo 14 della
g) l'articolo 10 del