§ 8.2.7 - Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.
Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.2 categorie di artigiani
Data:23/12/1970
Numero:1142


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Dopo l'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è inserito il seguente art. 2-bis:
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      I regolamenti comunali già emanati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere, entro un anno da tale data, adeguati alle disposizioni della legge stessa.


§ 8.2.7 - Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

(G.U. 16 gennaio 1971, n. 12)

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

     "I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

     Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi.

     Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

     Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'art. 2.

     Il regolamento dovrà essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovrà uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

     Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

     "Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.

     Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

     a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;

     b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonchè dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

     L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

     c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda.

     La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.

     L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

     La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

     Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;

     d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'art. 2-bis , deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale".

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è inserito il seguente art. 2-bis:

     "Articolo 2-bis. - I regolamenti comunali di cui all'art. 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.

     I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

     "L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente art. 2 bis".

 

          Art. 5.

     I regolamenti comunali già emanati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere, entro un anno da tale data, adeguati alle disposizioni della legge stessa.