§ 4.1.140 - L.R. 25 giugno 2008, n. 17.
Norme per il comparto agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:25/06/2008
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché alla produzione e [...]
Art. 2.  (Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)
Art. 4.  (Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 11/2001)
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29)
Art. 6.  (Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 29/2002)
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 29/2002)
Art. 8.  (Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27)
Art. 9.  (Aiuti per l'avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte)
Art. 10.  (Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000 e 2006 del Piemonte e delle misure 121 e 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte
Art. 11.  (Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione)
Art. 12.  (Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20)
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie)


§ 4.1.140 - L.R. 25 giugno 2008, n. 17.

Norme per il comparto agricolo.

(B.U. 3 luglio 2008, n. 27)

 

Art. 1. (Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) prevede la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima pari al costo sostenuto per l'ottenimento delle garanzie per prestiti di durata massima quindicennale, per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di impianti di smaltimento e depurazione dei reflui zootecnici.

2. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 concorre al perseguimento di due degli obiettivi individuati dalla misura 121 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 quali:

a) il miglioramento dello stato dell'ambiente, delle acque, del suolo, dell'aria;

b) il risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché nella produzione e nell'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili.

3. Beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono gli imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), titolari di imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale iscritte nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultano in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che hanno costituito il fascicolo aziendale.

4. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituita dalla seguente:

"a) con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte;".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 37/2006, è inserito il seguente:

"1 bis. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività ed iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

b) essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).".

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), è sostituito dal seguente:

"3. Il consorzio presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta. Di tale relazione viene data informazione alle Commissioni consiliari competenti per materia.".

 

     Art. 4. (Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 11/2001)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 11/2001 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione, nel rispetto degli aiuti di stato nel settore agricolo, concede le seguenti agevolazioni a favore del consorzio:

a) un contributo annuo, da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7;

b) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) per le garanzie assicurative conformi al piano assicurativo nazionale istituito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38);

c) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), per ulteriori garanzie assicurative rispetto a quelle di cui alla lettera b).".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 11/2001 è inserito il seguente:

"3 bis. Il contributo annuo di cui al comma 3, lettera b) non si sovrappone all'aiuto statale erogato tramite il fondo di solidarietà nazionale disciplinato dal d.lgs. 102/2004.".

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29) [1]

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Costituzione dell'Istituto)

1. L'Istituto è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.

2. La Regione ha facoltà di acquisire l'intero capitale sociale dell'Istituto.

3. L'Istituto è costituito in consorzio o in altra forma societaria prevista e disciplinata dal codice civile e si dota di un apposito statuto.".

 

     Art. 6. (Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 29/2002) [2]

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2002 sono inseriti i seguenti commi:

"3 bis. I rapporti tra l'Istituto e i soci, per lo svolgimento di attività affidate al medesimo, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

3 ter. L'Istituto, per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, ha facoltà di partecipare al capitale di imprese pubbliche orientate alla promozione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità.

3 quater. L'Istituto ha facoltà di associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.".

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 29/2002) [3]

1. L'articolo 5 della l. r. n. 29/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008 è prevista nell'unità previsionale di base (UPB) DA11022 la spesa per l'acquisizione del capitale sociale dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte con dotazione di euro 282.000,00, in termini di competenza e di cassa, unità che presenta la necessaria capienza finanziaria.

2. Alle spese per i finanziamenti previsti dagli articoli 3 e 4 si provvede con le risorse iscritte nelle UPB DA11021 e DA11981 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.".

 

     Art. 8. (Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni di qualità), le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008", sono abrogate.

 

     Art. 9. (Aiuti per l'avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte)

1. La Regione, ai sensi degli articoli 41, 47 e 48 della l.r. 63/1978, per incentivare la costituzione e l'avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte, finanzia loro programmi di assistenza tecnica. La durata massima dei programmi è triennale.

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale con specifico provvedimento:

a) definisce le caratteristiche ed i requisiti dei consorzi per ottenere l'accesso agli aiuti previsti;

b) definisce ed identifica le produzioni di qualità;

c) stabilisce un piano di iniziative finanziabili e indica le attività e le modalità attuative delle stesse.

3. Il finanziamento dei programmi è attuato attraverso la concessione di contributi decrescenti sulla spesa ammessa annua, secondo le seguenti percentuali: 75 per cento per il primo anno di attività, 50 per cento per il secondo anno e 25 per cento per il terzo anno.

 

     Art. 10. (Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000 e 2006 del Piemonte e delle misure 121 e 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte [4])

1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa comunitaria, è autorizzata ad erogare alle province, sulla base dei rispettivi fabbisogni, un finanziamento per contributi in conto capitale a favore dei soggetti interessati dalle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte e delle misure 121 e 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte [5].

 

     Art. 11. (Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione)

1. La Regione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), attua un programma di aiuti in regime de minimis alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione in attività non agricole, conformi alle disposizioni della misura 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte.

2. Beneficiano dell'aiuto le imprese agricole con sede operativa nei territori classificati come poli urbani (area A) dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte e che sono escluse dall' applicazione della misura 311 del programma stesso. Per l'accesso all'aiuto valgono tutte le disposizioni, i parametri, i criteri, i requisiti ed i vincoli adottati per l'accesso ai finanziamenti della misura 311, salvo quanto riguarda la zonizzazione di applicazione.

3. L'aiuto viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale; l'importo massimo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima azienda agricola, equivalente sovvenzione lorda, non supera i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; per la determinazione dell'ammontare massimo di 200.000,00 euro sono prese in considerazione tutte le categorie di aiuto pubblico qualificate come aiuti de minimis, indipendentemente dalla forma di corresponsione e dall'obiettivo.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del programma, tenuto conto delle funzioni attribuite con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

4 bis. Analoghi programmi di aiuti possono essere definiti, con le modalità di cui al comma 4, anche per altre misure del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) ovvero del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli [6].

 

     Art. 12. (Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20)

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37) per l'anno 2008, dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i distretti dei vini possono predisporre un programma annuale di durata di mesi dodici, conforme agli stessi criteri del piano di distretto 2005-2007.

2. I termini dei programmi annuali di attuazione per l'anno 2008, di cui all' articolo 5 della l.r. 20/1999, sono così modificati:

a) al comma 1 i Consigli di distretto approvano il programma annuale 2008 entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui alla lettera b);

b) al comma 2 le domande relative ai progetti da finanziare sono presentate ai Consigli di distretto entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1;

c) al comma 3 la Regione dispone il cofinanziamento dei programmi annuali 2008 entro sessanta giorni dal termine di cui alla lettera a) di presentazione dei programmi stessi.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie)

1. All'onere di cui all'articolo 1, previsto in euro 1.500.000,00 per l'anno finanziario 2008, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB DA11012 del bilancio di previsione per l'anno 2008.

2. All'onere di cui all'articolo 9, previsto in euro 500.000,00, si fa fronte per l'anno finanziario 2008 e per gli anni successivi fino al 2010 con le disponibilità dell'UPB DA11081 del bilancio di previsione per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

3. Per gli interventi previsti agli articoli 10 e 11, gli stanziamenti pari rispettivamente a euro 2.000.000,00 ed 1.000.000,00 per l'anno finanziario 2008 e per il biennio 2009-2010, sono iscritti nell'ambito dell'UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, unità che assicura la necessaria copertura finanziaria. Alla copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo 11 per il triennio 2010-2013 si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).


[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 23 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[5] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[6] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.