§ 4.1.128 - L.R. 2 agosto 2006, n. 27.
Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:02/08/2006
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Obiettivi)
Art. 3.  (Piano regionale di salvaguardia delle coltivazioni)
Art. 4.  (Divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate)
Art. 5.  (Sanzioni)
Art. 6.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.1.128 - L.R. 2 agosto 2006, n. 27.

Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.

(B.U. 4 agosto 2006, n. 31 - 2° Supplemento).

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione Piemonte, al fine di valorizzare le risorse genetiche e la specificità delle produzioni agricole ed agroalimentari del territorio, anche per assicurare un elevato livello di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, definisce il quadro normativo, attraverso la predisposizione di uno specifico piano regionale di salvaguardia delle coltivazioni, di seguito denominato piano, coerentemente con i principi comunitari in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) e con gli orientamenti in materia di sviluppo di strategie nazionali e di migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

     2. Sono escluse dalla presente legge le coltivazioni realizzate a fini di ricerca e di sperimentazione, autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005 (Prescrizioni per la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato).

 

     Art. 2. (Obiettivi)

     1. La Regione persegue la salvaguardia delle coltivazioni, con particolare riferimento alle forme di agricoltura convenzionale, integrata e biologica, nel rispetto del principio di precauzione, al fine di evitare inquinamenti da parte di piante geneticamente modificate.

     2. Tale salvaguardia è svolta con particolare riferimento ai prodotti a denominazione d’origine e ai prodotti tradizionali agricoli, alla flora spontanea ed alla biodiversità, tenuto conto delle peculiarità territoriali ed economiche regionali.

     3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Regione individua specifici interventi e detta regole volte a prevenire l’inquinamento genico e la commistione tra colture geneticamente modificate (GM) e non GM, adottando il piano di cui all’articolo 3.

     4. A tutela della libera scelta del consumatore, l’attuazione delle regole di coesistenza garantisce la possibilità di distinguere i prodotti transgenici da quelli derivanti da agricoltura convenzionale e biologica.

     A tale fine le coltivazioni transgeniche sono realizzate all’interno di filiere separate da quelle convenzionali e biologiche.

 

     Art. 3. (Piano regionale di salvaguardia delle coltivazioni)

     1. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, presenta al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione, il piano che individua le regole tecniche riguardanti le buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità atte a tutelare le produzioni agricole regionali e ad assicurare il rispetto delle norme di coesistenza, nonché le attività di controllo e di monitoraggio.

     2. La Regione, con propria legge, prevede inoltre le responsabilità e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.

     3. La Giunta regionale, per la redazione del piano, consulta i soggetti portatori d’interessi economici, ambientali, scientifici ed istituzionali.

     4. Il piano è comunicato alla Commissione europea nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 8, comma 1, primo paragrafo della direttiva n. 98/34/CE del Consiglio del 22 giugno 1998.

 

     Art. 4. (Divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate)

     1. Fino all’approvazione del piano è vietato coltivare piante geneticamente modificate [1].

 

     Art. 5. (Sanzioni)

     1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 (Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli), la violazione del divieto di cui all’articolo 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 10.000,00 per ogni ettaro coltivato con varietà OGM e la distruzione delle piante GM coltivate nonché del prodotto da queste ottenuto.

     2. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

     3. In caso di danni causati a terzi ed all’ambiente, si applicano le norme del codice civile in materia di responsabilità civile.

     4. La Giunta regionale, con successivo atto, individua le strutture deputate alla vigilanza .

 

     Art. 6. (Dichiarazione d’urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

     2. La legge è comunicata alla Commissione europea nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 8, comma 1, secondo paragrafo della direttiva n. 98/34/CE del Consiglio del 22 giugno 1998.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 25 giugno 2008, n. 17.