Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 12/03/2002 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Interventi a favore della tartuficoltura). |
Art. 3. (Riconoscimento tartufaie). |
Art. 4. (Consorzi volontari). |
Art. 5. (Autorizzazione alla raccolta). |
Art. 6. (Tesserino di idoneità alla raccolta). |
Art. 7. (Tassa di concessione regionale annuale). |
Art. 8. (Vidimazione del tesserino). |
Art. 9. (Orari e periodi di raccolta). |
Art. 10. (Delimitazione della zona geografica di raccolta). |
Art. 11. (Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno). |
Art. 12. (Marchio di identità dei tartufi). |
Art. 13. (Commercializzazione dei tartufi freschi). |
Art. 14. (Prodotti contenenti il tartufo). |
Art. 15. (Vigilanza e sanzioni amministrative). |
Art. 16. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 17. (Abrogazioni). |
Art. 18. (Disposizioni transitorie e finali). |
§ 4.1.64 - L.R. 12 marzo 2002, n. 10. [1]
Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.
(B.U. 21 marzo 2002, n. 12).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione della tartuficoltura.
2. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla
Art. 2. (Interventi a favore della tartuficoltura).
1. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale può disporre:
a) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;
b) concessione di contributi per l’attuazione di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Piemonte; tali contributi possono essere concessi alle associazioni o unioni di associazioni più rappresentative a livello regionale formate da cercatori di tartufi di tutte le province tartufigene piemontesi;
c) concessione di indennità per la conservazione e l’incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale;
d) concessione di contributi a favore di Province, di Comuni e di enti per l’organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.
Art. 3. (Riconoscimento tartufaie).
1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui all’articolo 3 della
2. Il riconoscimento ha validità quinquennale.
3. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui all’articolo 3 della
4. La Giunta regionale definisce altresì la superficie territoriale massima di aree destinate a tartufaia.
Art. 4. (Consorzi volontari).
1. I consorzi di cui all’articolo 4 della
2. I tartufi raccolti sono contrassegnati dal marchio previsto dall’articolo 12 con l’indicazione della denominazione del consorzio di provenienza.
Art. 5. (Autorizzazione alla raccolta).
1. Il tesserino di idoneità di cui all’articolo 5 della
2. Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti di tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il tesserino ha validità decennale e viene rinnovato su richiesta dell’interessato, senza ulteriori esami.
4. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 4, l’interessato che ne faccia istanza può essere nuovamente autorizzato alla raccolta, previo superamento dell’esame per l’accertamento dell’idoneità.
5. Il tesserino viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di un anno qualora il titolare incorra, in un quinquennio, in almeno due violazioni previste dall’articolo 18 della
6. L’esame per l’accertamento dell’idoneità viene svolto da Commissioni territorialmente competenti, costituite ed operanti a seguito di deliberazione della Giunta regionale.
7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte:
a) da un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale;
b) da un funzionario designato dalla Provincia;
c) da un esperto designato dall’associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un’associazione avente tali requisiti, la designazione viene effettuata dall’unione regionale delle associazioni trifolao piemontesi.
8. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio regionale.
Art. 6. (Tesserino di idoneità alla raccolta).
1. Le caratteristiche del tesserino di idoneità previsto all’articolo 5, comma 3, della
Art. 7. (Tassa di concessione regionale annuale).
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è delegata a rideterminare con decorrenza dall’anno successivo a quello del provvedimento, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 della
2. La tassa vale per un anno solare.
3. Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce.
Art. 8. (Vidimazione del tesserino).
1. Il tesserino di idoneità deve essere vidimato annualmente, a partire dall’anno successivo al rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso.
2. La vidimazione del tesserino deve avvenire entro il mese di marzo di ogni anno.
3. All’atto della vidimazione deve essere allegata al tesserino la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale annuale.
4. La mancata vidimazione annuale del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.
Art. 9. (Orari e periodi di raccolta).
1. Il calendario di raccolta deve essere unico per tutto il territorio regionale, sentite le Province.
2. Il calendario deve prevedere un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni, anche differenziato per provincia, ai fini di tutela del territorio e del prodotto.
3. E’ consentita la raccolta anche nelle ore notturne.
4. Dal 1° al 15 settembre è possibile esercitare l’addestramento di cani da ricerca del tartufo con età inferiore a tre anni.
Art. 10. (Delimitazione della zona geografica di raccolta).
1. La delimitazione della zona geografica di raccolta ai sensi dell’articolo 7 della
Art. 11. (Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno).
1. Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena, alle associazioni di cercatori che gestiscono terreni, sotto forma di proprietà o affitto, può essere concessa un’indennità annua fino ad un massimo di euro 20.66 per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla
2. L’indennità di cui al comma 1 ha carattere continuativo ed è estesa ai soggetti radicati in filare lungo fossi, strade e confini di proprietà.
3. La qualità di proprietario o possessore può essere dimostrata, fino a prova contraria, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in tal senso dall’interessato, ai termini dell’articolo 47 del
4. L’identificazione delle piante tartufigene è demandata alla Commissione consultiva comunale per l’agricoltura e le foreste di cui all’articolo 8 della
5. La Commissione è competente per l’effettuazione di controlli triennali sull’effettiva permanenza delle caratteristiche di cui al comma 1; a seguito di tali controlli l’indennità può essere revocata.
6. La Commissione è integrata, ai fini dell’applicazione della presente legge, da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dall’associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un’associazione avente tali requisiti, la designazione viene effettuata dall’unione regionale delle associazioni trifolao piemontesi.
Art. 12. (Marchio di identità dei tartufi).
1. La Giunta regionale prevede entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’istituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti nella Regione Piemonte.
Art. 13. (Commercializzazione dei tartufi freschi).
1. Il cercatore di tartufi deve dichiarare, per ogni esemplare o lotto di esemplari raccolto:
a) la specie;
b) la zona e la data di raccolta;
c) il numero di esemplari raccolti;
d) il peso complessivo degli esemplari raccolti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, necessaria ai soli fini statistici, deve essere redatta su moduli le cui caratteristiche e modalità di distribuzione sono definite dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 14. (Prodotti contenenti il tartufo).
1. Le confezioni di prodotti contenenti, anche parzialmente, il tartufo devono riportarne la percentuale impiegata. I prodotti contenenti aromi non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo né attraverso diciture né attraverso immagini.
Art. 15. (Vigilanza e sanzioni amministrative).
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli organi ed agenti previsti dall’articolo 15 della
2. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all’articolo 18 della
a) tesserino di idoneità:
1) da euro 516 a euro 1549 per raccolta senza tesserino o con tesserino scaduto o con tesserino non vidimato anche per un solo anno;
2) da euro 15 a euro 46 se, pur possedendo il tesserino valido per l’anno in corso, il titolare non è in grado di esibirlo;
b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo ovvero commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta, da euro 516 a euro 1549;
c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: per ogni decara o frazione del terreno lavorato, da euro 516 a euro 1549;
d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d’arte da euro 154 a euro 464;
e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell’impianto, da euro 15 a euro 46;
f) raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate di cui all’articolo 3, da euro 516 a euro 1549;
g) raccolta di tartufi immaturi, da euro 15 a euro 46;
h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l’osservanza delle norme prescritte, da euro 516 a euro 1549;
i) messa in commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte, da euro 516 a euro 1549.
3. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell’articolo 18 della
4. Al trasgressore viene rilasciata copia del processo verbale di cui al comma 2 contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione.
5. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all’articolo 17 della
6. L’importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato alla Tesoreria regionale e viene eventualmente restituito all’avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.
Art. 16. (Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2 si fa fronte con le somme introitate con l’applicazione della tassa di concessione annuale di cui all’articolo 7 e con l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’articolo 15.
2. Le entrate e le spese di cui al comma 1 vengono quantificate nelle leggi di bilancio dei rispettivi anni e fanno riferimento all’Unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze) per le entrate ed all’UPB 14011 (Economia montana e foreste Politiche comunitarie) per le spese.
3. La dotazione finanziaria viene definita in sede di previsione di bilancio per l’anno finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004.
Art. 17. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate:
a) la
b) la
Art. 18. (Disposizioni transitorie e finali).
1. All’entrata in vigore della presente legge, i tesserini di idoneità alla raccolta del tartufo già rilasciati sono sostituiti d’ufficio, previa restituzione del tesserino in possesso e dimostrazione dell’avvenuto versamento della tassa regionale per l’anno in corso.
2. Le Commissioni di cui all’articolo 5, comma 6, già istituite dalle previgenti leggi, restano in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 17 della