Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 08/08/1997 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale da parte della Regione). |
Art. 3. (Istruzioni per l'applicazione della presente legge). |
§ 4.1.48 - Legge regionale 8 agosto 1997, n. 49.
Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 (Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli), e successive modifiche ed integrazioni.
(B.U. 27 agosto 1997, n. 34).
Art. 1. (Finalità).
1. E' abrogata la
a)
b)
c)
Art. 2. (Accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale da parte della Regione).
1. L'accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui alla
2. Avverso le decisioni dei Settori regionali decentrati dell'agricoltura, alimentazione ed U.M.A. è ammesso entro trenta giorni ricorso gerarchico all'Assessore regionale all'agricoltura il quale decide entro i successivi novanta giorni, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 2 della
3. Al fine dell'istruttoria delle domande di accertamento del possesso dei requisiti, nonchè dell'istruttoria dei ricorsi, può essere acquisito il parere della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste dei Comuni interessati, di cui all'articolo 8 della
Art. 3. (Istruzioni per l'applicazione della presente legge).
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 2 della
2. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.