Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.7 commissioni, consigli, comitati |
Data: | 07/04/2000 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i [...] |
Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano, qualora il Consiglio o la Giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di [...] |
§ 2.7.23 - Legge regionale 7 aprile 2000, n. 40.
Sospensione nel periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42.
(B.U. 12 aprile 2000, n. 15).
1. Il decorso dei termini previsti dalla
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano, qualora il Consiglio o la Giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza, e ciò sia disposto con provvedimento motivato rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.