§ 2.6.8 - Legge regionale 23 marzo 1995, n. 42.
L.R. 22 settembre 1994, n. 40: «Nuove norme per il funzionamento del Comitato Regionale di Controllo»: sospensione di alcune disposizioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.6 comitati di controllo
Data:23/03/1995
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Sospensione disposizioni.
Art. 2.  Urgenza.


§ 2.6.8 - Legge regionale 23 marzo 1995, n. 42. [1]

L.R. 22 settembre 1994, n. 40: «Nuove norme per il funzionamento del Comitato Regionale di Controllo»: sospensione di alcune disposizioni.

(B.U. 24 marzo 1995, n. 12 - suppl.).

 

Art. 1. Sospensione disposizioni.

     1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale recante norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sospesa l'applicazione delle seguenti disposizioni della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40:

     a) articolo 28 comma 2;

     b) articolo 37;

     c) articolo 38 lettera a).

 

     Art. 2. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 4 luglio 2005, n. 8.