§ 2.6.4 - Legge regionale 28 aprile 1988, n. 23.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 giugno 1983, n. 14, 12 agosto 1976, n. 42 e 27 maggio 1980, n. 68 (Disciplina dei gettoni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.6 comitati di controllo
Data:28/04/1988
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità di presenza, prevista dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 1973, n. 14 e successive modificazioni, è rideterminata nella misura di L. 70.000 per tutti [...]
Art. 2.      1. Il sesto comma dell'art. 25 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. I termini per l'esercizio del controllo, di cui agli articoli 16, 16 bis, 16 ter, 18 e 19 della sopra richiamata legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, sono sospesi per il periodo feriale [...]
Art. 4.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante le somme iscritte al capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa di bilancio.
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U. della Regione.


§ 2.6.4 - Legge regionale 28 aprile 1988, n. 23. [1]

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 giugno 1983, n. 14, 12 agosto 1976, n. 42 e 27 maggio 1980, n. 68 (Disciplina dei gettoni ed indennità per i componenti gli organi di controllo).

(B.U. 4 maggio 1988, n. 18).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità di presenza, prevista dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 1973, n. 14 e successive modificazioni, è rideterminata nella misura di L. 70.000 per tutti i componenti degli Organi di Controllo.

     2. L'indennità di cui al comma precedente spetta per ogni seduta, da intendersi come il complesso dei lavori del consesso regolarmente verbalizzati svolti nell'arco di una giornata, anche se frazionati nel tempo.

     3. Ai Presidenti degli Organi di Controllo l'indennità di cui al comma 1 è maggiorata del 50%.

     4. La liquidazione ed il pagamento delle somme di cui ai commi precedenti, spettanti a ciascun componente, possono essere effettuati tramite la Cassa economale della Regione con obbligo di rendicontazione annua.

     5. E' conseguentemente abrogato l'art. 1 della L.R. 27 maggio 1980, n. 62.

 

     Art. 2.

     1. Il sesto comma dell'art. 25 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. I termini per l'esercizio del controllo, di cui agli articoli 16, 16 bis, 16 ter, 18 e 19 della sopra richiamata legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, sono sospesi per il periodo feriale ricadente nel mese di agosto di ogni anno.

 

     Art. 4.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante le somme iscritte al capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa di bilancio.

     2. Alla presunta maggiore spesa di L. 500 milioni per l'anno 1988 si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 12800 ed integrazione del capitolo n. 150.

     3. Per gli anni finanziari successivi si provvederà in sede di approvazione delle relative leggi di bilancio.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U. della Regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 4 luglio 2005, n. 8.