§ 2.5.27 - L.R. 1 luglio 2008, n. 19.
Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:01/07/2008
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 3 della l.r. 16/1999)
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 9 della l.r. 16/1999)
Art. 4.  (Inserimento dell'articolo 9 bis alla l.r. 16/1999)
Art. 5.  (Inserimento dell'articolo 9 ter alla l.r. 16/1999)
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 9 quater alla l.r. 16/1999)
Art. 7.  (Modifica dell'articolo 26 della l.r. 16/1999)
Art. 8.  (Modifica dell'articolo 27 della l.r. 16/1999)
Art. 9.  (Inserimento dell'articolo 27 bis alla l.r. 16/1999)
Art. 10.  (Modifica dell'articolo 28 della l.r. 16/1999)
Art. 11.  (Modifica dell'articolo 29 della l.r. 16/1999)
Art. 12.  (Modifica della rubrica del Capo VIII della l.r. 16/1999)
Art. 13.  (Modifica dell'articolo 55 della l.r. 16/1999)
Art. 14.  (Modifica dell'articolo 5 della l.r. 16/1999)
Art. 15.  (Modifica dell'articolo 11 della l.r. 16/1999)
Art. 16.  (Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 16/1999)
Art. 17.  (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 16/1999)
Art. 18.  (Modifica dell'articolo 15 della l.r. 16/1999)
Art. 19.  (Inserimento dell'articolo 15 bis alla l.r. 16/1999)
Art. 20.  (Inserimento dell'articolo 15 ter alla l.r. 16/1999)
Art. 21.  (Inserimento dell'articolo 15 quater alla l.r. 16/1999)
Art. 22.  (Inserimento dell'articolo 15 quinquies alla l.r. 16/1999)
Art. 23.  (Inserimento dell'articolo 15 sexies alla l.r. 16/1999)
Art. 24.  (Inserimento dell'articolo 15 septies alla l.r. 16/1999)
Art. 25.  (Inserimento dell'articolo 15 octies alla l.r. 16/1999)
Art. 26.  (Inserimento dell'articolo 25 bis alla l.r. 16/1999)
Art. 27.  (Modifica dell'articolo 4 della l.r. 16/1999)
Art. 28.  (Modifica dell'articolo 33 della l.r. 16/1999)
Art. 29.  (Modifica dell'articolo 41 della l.r. 16/1999)
Art. 30.  (Modifica dell'articolo 51 della l.r. 16/1999)
Art. 31.  (Modifica dell'articolo 53 della l.r. 16/1999)
Art. 32.  (Modifica dell'articolo 57 bis della l.r. 16/1999)
Art. 33.  (Modifica dell'articolo 57 ter della l.r. 16/1999)
Art. 34.  (Processo di riordino territoriale)
Art. 35.  (Riordino delle funzioni amministrative conferite agli enti locali)
Art. 36.  (Disposizioni di sostegno all'avvio del processo di modifica territoriale)
Art. 37.  (Norme di prima attuazione)
Art. 38.  (Termini per gli adempimenti attuativi)
Art. 39.  (Norma transitoria)
Art. 40.  (Abrogazioni)
Art. 41.  (Norma finanziaria)
Art. 42.  (Entrata in vigore delle norme di riordino territoriale)
Art. 43.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.5.27 - L.R. 1 luglio 2008, n. 19. [1]

Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

(B.U. 3 luglio 2008, n. 27)

 

Capo I.

FINALITÀ

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, riconosce e promuove il ruolo delle comunità montane quali enti per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo delle zone montane, per la promozione del mantenimento dei servizi essenziali in montagna e la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione dispone il riordino della disciplina delle comunità montane al fine di:

a) adeguarne la consistenza territoriale e demografica a criteri di omogeneità socio-economica, efficienza e congruità rispetto al ruolo rivestito e alle funzioni assegnate;

b) rafforzarne la natura di enti volti a garantire l'effettività delle misure di sostegno delle zone montane e la promozione, lo sviluppo e la tutela del territorio;

c) razionalizzarne gli apparati istituzionali, allo scopo di rendere più efficace l'azione politica ed amministrativa;

d) concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 17 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

3. Nell'adozione delle disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2007, n. 7, la Regione tiene conto, in particolare, dei principi stabiliti dall'articolo 2, comma 18, della l. 244/2007.

 

Capo II.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1999, N. 16 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA MONTAGNA)

 

Sezione I.

RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÁ MONTANE

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 3 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 2003, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), la Regione dispone il riordino territoriale delle comunità montane, individuando nel numero massimo di ventitre le zone omogenee in cui includere i territori di cui all'articolo 2.

2. Il riordino territoriale è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 2, comma 18, lettera a) della l. 244/2007 e sulla base di quanto definito nel comma 3.

3. Per ciascuna provincia le zone omogenee non sono superiori rispettivamente al numero di:

a) due per Alessandria;

b) tre per Biella;

c) sei per Cuneo;

d) sei per Torino;

e) quattro complessivamente per Verbano Cusio Ossola e Novara, di cui una interprovinciale;

f) una per Vercelli;

g) una per Asti.".

 

Sezione II.

DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DI PROMOZIONE, SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 9 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 9 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 9 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Finalità delle comunità montane)

1. Le comunità montane promuovono lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e perseguono l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita e assicurando, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio e una più efficace erogazione dei servizi comunali.

2. Le comunità montane concorrono, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutelano e valorizzano la cultura locale e favoriscono l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità delle realtà montane.

3. Le comunità montane realizzano le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 secondo le metodologie definite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2;

b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29, ricercando ogni sinergia con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;

c) lo svolgimento delle funzioni proprie di cui all'articolo 9 ter e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;

d) la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali, in particolare per i comuni di minore dimensione demografica;

e) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.".

 

     Art. 4. (Inserimento dell'articolo 9 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis. (Funzioni delle comunità montane)

1. Le comunità montane sono titolari:

a) delle funzioni relative alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge nazionale e regionale;

b) delle funzioni proprie ad esse attribuite da leggi regionali o statali;

c) di ogni altra funzione conferita dalle province e dalla Regione;

d) delle funzioni e dei servizi propri dei comuni ad esse attribuiti per delega;

e) delle funzioni per le quali la legge regionale dispone l'esercizio obbligatorio in forma associata.

2. Oltre alle funzioni settoriali attribuite con i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), le comunità montane esercitano, in particolare, le funzioni di consorzio di bonifica montana.

3. La Regione riconosce il ruolo delle comunità montane nell'ambito del governo del territorio al fine di attuare la pianificazione strategica a livello intercomunale.

4. Le comunità montane concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano, anche attraverso le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 27 bis.".

 

     Art. 5. (Inserimento dell'articolo 9 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

"Art. 9 ter. (Funzioni proprie delle comunità montane)

1. In applicazione degli articoli 3, 8 e 97 dello Statuto, la Regione riconosce alle comunità montane il ruolo di agenzie di sviluppo del territorio montano.

2. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 38, 43, 44 e 46, le comunità montane sono titolari di funzioni proprie in materia di:

a) artigianato artistico e tipico;

b) energia;

c) patrimonio forestale;

d)  produzioni tipiche;

e) turismo;

f) usi civici.

3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate dalle comunità montane singole o associate.".

 

     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 9 quater alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

"Art. 9 quater. (Gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali)

1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3 organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, attribuiti alla rispettiva competenza da disposizioni di legge regionale, a livello di comunità montana.

2. I comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di comunità montana, l'esercizio associato di funzioni proprie o ad essi delegate da disposizioni di legge nazionale.

3. Sono individuate con apposita legge regionale le funzioni e i servizi comunali da esercitare obbligatoriamente in forma associata a livello di comunità montana.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunità montana.

5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superano l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la comunità montana, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente, può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti alla comunità montana.

6. La comunità montana non può partecipare a consorzi di cui fanno parte tutti i comuni che la costituiscono.

7. I comuni possono delegare alle comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.".

 

     Art. 7. (Modifica dell'articolo 26 della l.r. 16/1999)

1. In fondo al comma 4 dell'articolo 26 della l.r 16/1999, come modificato dall'articolo 17 della l.r. 19/2003, le parole "alla Presidenza della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "alla Giunta regionale".

 

     Art. 8. (Modifica dell'articolo 27 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 27 della l.r.16/1999, come modificato dall'articolo 18 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. (Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico)

1. Il piano di sviluppo socio-economico è il principale strumento di programmazione della comunità montana e viene redatto a seguito dell'analisi del contesto e tenendo conto degli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione europea e da quella statale e regionale e affidati alla competenza della comunità montana. Il piano di sviluppo socio-economico:

a) individua gli obiettivi di sviluppo;

b) definisce le strategie con le quali perseguire gli obiettivi di sviluppo;

c) specifica conseguentemente, con le relative priorità e le risorse occorrenti, tutti gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la comunità montana, nel periodo di pianificazione, intende realizzare.

2. La Giunta regionale definisce le metodologie uniformi per la predisposizione e la trasmissione dei piani di cui al comma 1, indicando altresì gli elementi per la redazione dei programmi previsti dall'articolo 28.".

 

     Art. 9. (Inserimento dell'articolo 27 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis. (Raccordo con gli altri strumenti di programmazione)

1. Il piano di sviluppo socio-economico si raccorda con gli altri strumenti di programmazione della comunità montana e con quelli omologhi dei diversi livelli di governo.

2. L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 28, comma 4 del d.lgs. 267/2000, le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici a tali indicazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6 del d.lgs. 267/2000 e della legge urbanistica regionale vigente.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata Carta di destinazione d'uso del suolo contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

4. La Carta di destinazione d'uso del suolo, elaborata in scala 1:25000, individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.

5. La Carta di destinazione d'uso del suolo concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.".

 

     Art. 10. (Modifica dell'articolo 28 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 19 della l.r. 19/2003, le parole "è trasmesso alla Provincia ed alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "è redatto secondo le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2 ed è trasmesso alla provincia e alla Giunta regionale".

 

     Art. 11. (Modifica dell'articolo 29 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 29 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 29. (Progetti integrati)

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati elaborati dalle comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed attuativi del programma operativo annuale, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, il miglioramento e l'implementazione dei servizi gestiti a livello sovracomunale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

3. Se più soggetti concorrono al finanziamento dei progetti integrati, i relativi rapporti e impegni sono regolati da apposita convenzione con la comunità montana. Se concorrono al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione è sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale definisce:

a) i criteri di ammissibilità, la documentazione necessaria a corredo del progetto, ivi compresa quella di cui al comma 3, nonché il livello progettuale richiesto, in rapporto all'oggetto e alle finalità delle diverse tipologie di intervento;

b) le priorità rispetto al finanziamento o al cofinanziamento, in base agli indirizzi di politica regionale per la montagna definiti con lo stesso provvedimento;

c) la misura massima del finanziamento o cofinanziamento e le relative modalità di concessione, tenendo conto della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento, della localizzazione rispetto alla classificazione di cui all'articolo 4, dei benefici ambientali che ne derivano, del miglioramento atteso nei servizi erogati e della rilevanza dei servizi di nuova erogazione.

5. Non sono ammissibili progetti integrati non coerenti rispetto al piano di sviluppo socio-economico o al programma annuale operativo adottato entro il 15 gennaio o che sono attuativi di variazioni e aggiornamenti del piano, deliberati nell'anno di riferimento e non motivati da eventi non precedentemente programmabili.

6. I progetti integrati sono presentati alla Giunta regionale.

7. La relativa graduatoria, predisposta sulla base dei criteri di cui al comma 4, è approvata dalla Giunta regionale su proposta di uno specifico nucleo di valutazione tecnica costituito con atto amministrativo, che può disporre a tal fine l'audizione delle comunità montane proponenti.".

 

     Art. 12. (Modifica della rubrica del Capo VIII della l.r. 16/1999)

1. La rubrica del Capo VIII della l.r. 16/1999, come modificata dall'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2007, n. 7, è sostituita dalla seguente: "Capo VIII. Attività permanente di analisi e di studio del territorio montano piemontese".

 

     Art. 13. (Modifica dell'articolo 55 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 55 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 5 della l.r. 7/2007, è sostituito dal seguente:

"Art. 55. (Attività di analisi e di studio del territorio montano piemontese)

1. Le attività di analisi e di studio del territorio montano previste dall'articolo 54, sono realizzate tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali per la montagna.

2. Le attività di cui al comma 1 concorrono, in particolare:

a) alla programmazione regionale;

b) alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall'articolo 24 della l. 97/1994;

c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi comunitari, nazionali, regionali e locali interessanti la montagna piemontese;

d) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione economico-finanziaria delle comunità montane;

e) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione e alle problematiche del territorio montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza.

3. La Regione persegue le finalità di cui al comma 2 sulla base di criteri e modalità definiti con apposito atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.".

 

Sezione III.

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI DELLE COMUNITÀ MONTANE

 

     Art. 14. (Modifica dell'articolo 5 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"2. La costituzione della comunità montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

"2 bis. Nel provvedimento di cui al comma 2 il Presidente della Giunta regionale:

a) fissa la data delle elezioni del presidente della comunità montana, nei termini di cui all'articolo 15 ter, comma 1;

b) comunica all'ente la rispettiva fascia di popolazione, ai fini della determinazione del numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere;

c) indica le regole procedurali relative agli adempimenti di sua competenza.".

 

     Art. 15. (Modifica dell'articolo 11 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 11 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"3. Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi e le rispettive competenze.".

 

     Art. 16. (Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l' articolo 11 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 11 bis. (Assemblea dei sindaci)

1. Lo statuto della comunità montana prevede l'assemblea dei sindaci, quale organismo consultivo, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e sulle strategie di sviluppo del territorio.

2. L'assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i comuni che fanno parte della comunità montana.

3. L'assemblea dei sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

4. Lo statuto della comunità montana definisce le modalità di funzionamento e di partecipazione al governo dell'ente dell'assemblea dei sindaci.".

 

     Art. 17. (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 12 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"3. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto.".

 

     Art. 18. (Modifica dell'articolo 15 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 15 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. (Composizione dell'organo rappresentativo)

1. L'organo rappresentativo è composto:

a) da trentasei membri nelle comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a trentamila abitanti;

b) da ventiquattro membri nelle comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a diecimila abitanti e inferiore a trentamila;

c) da dodici membri nelle comunità montane con popolazione complessiva inferiore a diecimila abitanti.

2. Il numero dei consiglieri assegnati alla comunità montana non deve essere inferiore al numero dei comuni che ne fanno parte, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 1.

3. La popolazione di ciascuna comunità montana è determinata sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili.".

 

     Art. 19. (Inserimento dell'articolo 15 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 bis. (Sistema elettorale)

1. Il presidente della comunità montana è eletto dall'assemblea congiunta dei consigli dei comuni che ne fanno parte, contestualmente all'elezione dell'organo rappresentativo.

2. Possono candidarsi alla carica di presidente della comunità montana e di componente l'organo rappresentativo i consiglieri e i sindaci dei comuni che ne fanno parte, se non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legislazione vigente in materia di enti locali.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

4. È proclamato eletto alla carica di presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi.

5. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente che ha riportato il maggior numero di voti validi è attribuito il sessanta per cento dei seggi dell'organo rappresentativo, con arrotondamento all'unità superiore se il numero dei componenti da assegnare alla lista contiene una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

6. Le liste per l'elezione dell'organo rappresentativo comprendono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore ai tre quarti e rappresentano almeno i due terzi dei comuni che compongono la comunità montana.

7. Nessun amministratore può accettare la candidatura in più liste.

8. Con la lista di candidati viene anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della comunità montana e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio della stessa.

9. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

10. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 25 bis, comma 1, definisce con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, previa informativa alla commissione consiliare competente.".

 

     Art. 20. (Inserimento dell'articolo 15 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 ter. (Organo rappresentativo)

1. L'organo rappresentativo della comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e di controllo. Le sue attribuzioni sono definite dallo statuto.

2. L'organo rappresentativo dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

3. L'elezione del nuovo organo rappresentativo viene disposta a seguito della scadenza contestuale del mandato amministrativo della maggioranza dei comuni facenti parte della comunità montana e, comunque, decorsi cinque anni dall'elezione.

4. La prima seduta del nuovo organo rappresentativo è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per la discussione del programma amministrativo.

5. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo è disposta dal presidente neo eletto ed è presieduta dallo stesso.".

 

     Art. 21. (Inserimento dell'articolo 15 quater alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 quater. (Composizione e nomina dell'organo esecutivo)

1. L'organo esecutivo della comunità montana è composto dal presidente della comunità montana, che lo presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, non superiore a quattro per le comunità montane con popolazione complessiva inferiore ai trentamila abitanti, e a sei per le comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a trentamila.

2. Il presidente della comunità montana nomina tra i componenti l'organo rappresentativo i componenti dell'organo esecutivo, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione all'organo rappresentativo nella seduta di cui all'articolo 15 ter, comma 4.

3. Il presidente della comunità montana può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana.".

 

     Art. 22. (Inserimento dell'articolo 15 quinquies alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 quinquies. (Organo esecutivo)

1. L'organo esecutivo collabora con il presidente della comunità montana nel governo dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. L'organo esecutivo compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge o dallo statuto all'organo rappresentativo o al presidente.".

 

     Art. 23. (Inserimento dell'articolo 15 sexies alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 sexies. (Surrogazione)

1. Il seggio dell'organo rappresentativo che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.".

 

     Art. 24. (Inserimento dell'articolo 15 septies alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 septies. (Decadenza)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della comunità montana, l'organo esecutivo decade e si procede allo scioglimento dell'organo rappresentativo.

2. L'organo rappresentativo e l'organo esecutivo rimangono in carica sino alla elezione del nuovo organo rappresentativo e del nuovo presidente. Sino alle elezioni, le funzioni del presidente della comunità montana sono svolte dal vicepresidente.

3. In caso di scioglimento dei consigli comunali i consiglieri della comunità montana decadono se non eletti al successivo turno elettorale.

4. Il presidente eletto che nel corso del suo mandato perde il requisito di amministratore comunale, rimane in carica fino allo scadere del mandato se ottiene entro dieci giorni la fiducia  dell'organo rappresentativo della comunità montana.

5. Lo scioglimento dell'organo rappresentativo determina in ogni caso la decadenza del presidente della comunità montana e dell'organo esecutivo.".

 

     Art. 25. (Inserimento dell'articolo 15 octies alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 octies. (Indennità)

1. In armonia con i principi stabiliti dall'articolo 2, comma 18, lettera c) della l. 244/2007, le indennità del presidente e dei componenti l'organo esecutivo della comunità montana sono rapportate a quelle degli amministratori dei comuni con popolazione da cinquemilauno fino a diecimila abitanti, indipendentemente dalla popolazione montana complessiva dell'ente.".

 

     Art. 26. (Inserimento dell'articolo 25 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 25 bis. (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capo, si fa rinvio alla disciplina nazionale vigente in materia di enti locali e alle norme di legge statale relative all'elezione degli organi dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, in quanto compatibili.

2. Trova applicazione, in particolare, l'articolo 52 del d.lgs. 267/2000.".

 

Sezione IV.

ALTRE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA L.R. 16/1999

 

     Art. 27. (Modifica dell'articolo 4 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 4 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Classificazione per fasce)

1. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi da parte della Regione e delle comunità montane, nell'ambito territoriale delle singole comunità montane, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000, i comuni montani e parzialmente montani inclusi nelle zone omogenee di cui all'articolo 3 sono classificati per fasce, sulla base della consistenza territoriale, dell'altimetria, dell'andamento demografico e della realtà socio-economica delle zone interessate.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina con deliberazione il numero e i caratteri delle fasce di cui al comma 1 ed individua i comuni da sottoporre a classificazione, ripartendoli nelle relative fasce ed indicando contestualmente i comuni e le località di cui all'articolo 41, comma 3.

3. La classificazione prevista dal comma 2 è sottoposta a revisione periodica.".

 

     Art. 28. (Modifica dell'articolo 33 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 16/1999, dopo le parole "istituzioni e consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.".

 

     Art. 29. (Modifica dell'articolo 41 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni montani con meno di mille abitanti e alle località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle fasce rispettivamente individuate a tal fine con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2.".

 

     Art. 30. (Modifica dell'articolo 51 della l.r. 16/1999)

01. Il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

''2) il 70 per cento in proporzione alla superficie delle zone montane, all'altimetria delle stesse e alla classificazione di cui all'articolo 4; la Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce annualmente le percentuali da assegnare ai parametri di ripartizione e le modalità per la loro individuazione.'' [2].

1. All'articolo 51, comma 1, lettera b), della l.r. 16/1999, dopo le parole: "per le finalità di cui all'articolo 1" sono aggiunte le seguenti: "nonché per interventi finalizzati al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente comma:

"2 bis. Le comunità montane che includono comuni collinari e parzialmente collinari sono destinatarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare). Le relative spettanze sono utilizzate prioritariamente a copertura delle spese relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi dei comuni di collina, oltre che per gli altri interventi di tutela e sviluppo della collina previsti dalla legge, anche in deroga all'articolo 2 della stessa.".

 

     Art. 31. (Modifica dell'articolo 53 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r.16/1999, le parole: "in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "in base agli ultimi dati disponibili sulla consistenza della popolazione montana".

 

     Art. 32. (Modifica dell'articolo 57 bis della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 57 bis della l.r. 16/1999, inserito dall'articolo 30 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 57 bis. (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunità montane)

1. Il Presidente della Giunta regionale, se intervengono disposizioni di riordino territoriale adottate ai sensi dell'articolo 6, nel decreto di cui all'articolo 5, comma 2, indica altresì la segreteria della comunità montana o gli altri uffici competenti alla ricezione delle candidature, individuati nel regolamento di cui all'articolo 38, comma 2 della deliberazione legislativa di modifica della presente legge approvata in data 27 giugno 2008.

2. Se le disposizioni di riordino territoriale prevedono la costituzione di nuove comunità montane che derivano dall'aggregazione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, nel decreto di cui all'articolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale affida le funzioni di commissario ai presidenti uscenti per ciascuna delle comunità preesistenti. In tal caso, il decreto viene notificato anche al commissario, che cura direttamente gli adempimenti, previsti nel regolamento di cui all'articolo 38, comma 2 della deliberazione legislativa di modifica della presente legge approvata in data 27 giugno 2008, entro quarantotto ore dalla notifica.

3. Il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini dell'eventuale suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dall'articolo 51 per il riparto del fondo regionale per la montagna.".

 

     Art. 33. (Modifica dell'articolo 57 ter della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 57 ter della l.r. 16/1999, inserito dall'articolo 31 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 57 ter. (Adeguamenti statutari e degli strumenti di programmazione)

1. Le comunità montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale adottate ai sensi dell'articolo 6, adeguano i propri statuti entro sei mesi dalla loro costituzione.

2. Le comunità montane di cui al comma 1 provvedono inoltre all'adeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico previsto dall'articolo 26 e dello strumento di programmazione disciplinato dall'articolo 37 entro un anno dalla costituzione.".

 

Capo III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE

 

     Art. 34. (Processo di riordino territoriale)

1. In fase di prima applicazione dell'articolo 3 della l.r. 16/1999, così come sostituito dalla presente legge, la deliberazione del Consiglio regionale prevista al comma 2 della norma è assunta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa verifica della congruità dell'assetto territoriale complessivo, anche ai sensi dell'articolo 36.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale prende atto della produzione degli effetti previsti dall'articolo 2, comma 20, della l. 244/2007, decretando conseguentemente l'esclusione dalle comunità montane dei comuni di cui alla lettera a) della norma e la soppressione degli enti privi dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) della stessa, ivi compresi quelli formati da cinque comuni.

3. Il decreto di cui al comma 2 dispone la nomina del presidente della comunità montana soppressa a commissario dell'ente per l'assunzione dei provvedimenti finalizzati alla sua liquidazione e detta inoltre ogni opportuna disposizione in ordine alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

 

     Art. 35. (Riordino delle funzioni amministrative conferite agli enti locali)

1. In armonia con quanto disposto dall'articolo 3 dello Statuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative conferite agli enti locali nelle materie individuate al comma 2 dell'articolo 9 ter della l.r. 16/1999, inserito dall'articolo 5 della presente legge, al fine di conseguire una più efficace allocazione delle competenze e di evitare la sovrapposizione di livelli istituzionali, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individuando contestualmente le funzioni e i servizi comunali da gestire obbligatoriamente in forma associata, anche a livello di comunità montana.

2. Nell'ambito del riordino di cui al comma 1, la Regione provvede, in particolare, alla revisione delle normative di settore al fine di individuare le funzioni proprie da attribuire alle comunità montane e di consentirne l'effettivo esercizio.

 

     Art. 36. (Disposizioni di sostegno all'avvio del processo di modifica territoriale)

1. Per l'anno 2009, una quota fino al dieci per cento delle risorse di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c) della l.r. 16/1999 è riservata alle comunità montane per le quali sono disposte modifiche territoriali ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2. Per l'anno 2009, i progetti integrati presentati dalle comunità montane di cui al comma 1 con riferimento alla base territoriale definitiva sono ritenuti prioritari nell'ambito della definizione dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999, come  modificato dalla presente legge.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni già inclusi in comunità montana, in numero non inferiore a cinque, possono deliberare di proporre la costituzione in unioni di comuni, purchè ciò non pregiudichi l'omogeneità del territorio.

4. La Regione garantisce alle unioni di comuni di cui al comma 3 contributi aggiuntivi finalizzati al potenziamento dell'esercizio associato delle funzioni per un periodo non inferiore a tre anni dalla costituzione.

5. Per i primi tre esercizi finanziari successivi alla costituzione, le unioni di comuni di cui al comma 3 sono destinatarie della quota delle risorse regionali del fondo previsto dall'articolo 50 della l.r. 16/1999, ripartito secondo i criteri stabiliti dall'articolo 51 della stessa.

6. La costituzione in unione esplica i propri effetti in coincidenza con il termine previsto dall'articolo 42 della presente legge.

 

     Art. 37. (Norme di prima attuazione)

1. Fino al riordino di cui all'articolo 35, comma 1, alle comunità montane sono attribuite le seguenti funzioni proprie:

a) in materia di artigianato artistico e tipico e di produzioni tipiche:

1) individuazione delle produzioni tipiche e delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico;

2) concorso alla promozione e allo sviluppo delle produzioni tipiche del territorio e dell'artigianato artistico;

3) facoltà di rilascio ai residenti di autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio della comunità montana, previo versamento di una somma massima pari alla metà di quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei); sono fatte salve le procedure previste allo stesso articolo 3;

b) in materia di energia: promozione e sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;

c) in materia di patrimonio forestale:

1) promozione della gestione forestale sostenibile e della multifunzionalità delle foreste;

2) sviluppo delle filiere del legno derivato dalle foreste e dall'arboricoltura;

3) promozione della crescita delle imprese e degli addetti forestali;

d) in materia di turismo:

1) gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica offerti dal territorio;

2) partecipazione al sistema della promozione e valorizzazione dell'economia turistica.

2. Fino al riordino di cui all'articolo 35, comma 1 le comunità montane esercitano, oltre a quanto previsto dall'articolo 69 della l.r. 44/2000, di attuazione del d.lgs. 112/1998, le funzioni amministrative in materia di:

a) dichiarazione di pubblica utilità, nonché funzioni amministrative connesse all'espropriazione per pubblica utilità e all'occupazione d'urgenza per la realizzazione di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui alla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone);

b) funzioni amministrative connesse all'espropriazione per pubblica utilità ed all'occupazione d'urgenza per la costituzione coattiva delle servitù connesse alla gestione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

3. Trovano applicazione le procedure previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) per l'assegnazione alle comunità montane delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite nonché quelle previste dall'articolo 16 della l.r. 34/1998 per  la determinazione della data di  decorrenza  dell'esercizio  delle funzioni conferite.

 

     Art. 38. (Termini per gli adempimenti attuativi)

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le metodologie e gli elementi di cui all'articolo 27, comma 2, della l.r. 16/1999, sostituito dalla presente legge.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento previsto dall'articolo 15 bis, comma 10, della l.r. 16/1999, inserito dalla presente legge. Nel medesimo provvedimento, la Giunta regionale definisce le modalità e i termini per l'elezione degli organi della comunità montana, individua i termini e le modalità per la comunicazione da parte dei comuni dell'insediamento dei rispettivi consigli al fine dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dalla presente legge, e ne definisce le relative modalità di notifica e pubblicità. Stabilisce inoltre le modalità di notifica e gli ulteriori contenuti del decreto di cui all'articolo 5 della l.r. 16/1999 utili ai fini della prima applicazione della legge.

 

     Art. 39. (Norma transitoria)

1. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, da adottarsi ai sensi dell'articolo 42, le comunità montane sono quelle elencate nell'allegato A alla presente legge. Con tali decreti, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione delle comunità montane, secondo la delimitazione territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale prevista dall'articolo 3, comma 2 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla determinazione definitiva dei nuovi assetti territoriali, gli organi delle comunità montane non possono deliberare interventi o assumere impegni straordinari che determinino indebitamenti dell'ente non previsti in documenti di programmazione e pianificazione adottati prima della stessa data.

3. In sede di prima applicazione della legge, lo stato di servizio delle comunità montane aggregate per effetto delle disposizioni dell'articolo 3 della l.r. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, è composto dallo stato di servizio delle comunità montane preesistenti e coincide con la nuova dotazione organica. La dotazione organica definitiva è approvata entro un anno dall'insediamento degli organi.

4. Le comunità montane adeguano i propri statuti alle disposizioni contenute nella presente legge entro centoventi giorni dalla data di insediamento dei nuovi organi eletti a norma del Capo II della l.r. 16/1999. Per l'adeguamento degli strumenti di programmazione trova applicazione l'articolo 57 ter, comma 2, della l.r. 16/1999. Ai fini della regolamentazione transitoria degli assetti istituzionali delle comunità montane aggregate per effetto delle disposizioni dell'articolo 3 della l.r. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, il decreto di costituzione indica altresì lo statuto e i regolamenti applicabili alla nuova comunità montana tra quelli vigenti adottati dagli enti preesistenti e ne individua la sede provvisoria. Fino all'emanazione dei nuovi statuti, i componenti dei seggi sono individuati con le modalità stabilite nel decreto di costituzione.

5. Nelle more dell'adeguamento degli statuti, per le comunità montane aggregate per effetto delle disposizioni dell'articolo 3 della l.r. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate nel decreto di costituzione.

6. Fino all'approvazione dei nuovi statuti, il numero dei componenti l'organo esecutivo è limitato a quattro, oltre al presidente, o al numero inferiore stabilito dallo statuto vigente o applicabile, indipendentemente dalla fascia di popolazione della comunità montana.

7. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 16/1999 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Le disposizioni modificative dell'articolo 51, comma 1, della l.r. 16/1999, di cui all'articolo 30, comma 01 della presente legge si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 [3].

7 ter. Nel caso in cui, in fase di prima applicazione della legge, eventi soppravvenuti impediscano la costituzione delle comunità montane secondo la delimitazione territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale prevista dall'articolo 3, comma 2, della l.r.16/1999 come modificato dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto i Presidenti uscenti Commissari per ciascuna delle comunità montane di cui all'Allegato A alla presente legge, attribuendo loro i poteri necessari a garantire l'operatività degli enti [4].

 

Capo IV.

DISPOSIZIONI ABROGATIVE FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 40. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni della l.r. 16/1999:

a) l'articolo 10;

b) l'articolo 17;

c) l'articolo 19;

d) l'articolo 31;

e) la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 50;

e bis) il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 [5];

f) l'articolo 57 quater;

g) l'articolo 57 quinquies.

2. La data di decorrenza dell'abrogazione disposta ai sensi del comma 1, lettera e) è determinata al 30 giugno 2009.

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole "con legge regionale".

4. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole "i comuni".

5. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole "delle problematiche".

6. Nella rubrica del Capo V della l.r. 16/1999 è soppressa la parola: "Controlli".

7. Sono abrogate in particolare, le seguenti disposizioni della legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna):

a) articolo 5, di modifica dell'articolo 3 della l.r. 16/1999;

b) articolo 6, di modifica dell'articolo 4 della l.r. 16/1999;

c) articolo 9, di modifica dell'articolo 9 della l.r. 16/1999;

d) articolo 14, di modifica dell'articolo 15 della l.r. 16/1999;

e) articolo 15, di modifica dell'articolo 17 della l.r. 16/1999;

f) articolo 16, di modifica dell'articolo 19 della l.r. 16/1999;

g) articolo 18, di modifica dell'articolo 27 della l.r. 16/1999;

h) articolo 20, di modifica dell'articolo 29 della l.r. 16/1999;

i) articolo 30, di inserimento dell'articolo 57 bis della l.r. 16/1999;

j) articolo 31, di inserimento dell'articolo 57 ter della l.r. 16/1999;

k) articolo 32, di inserimento dell'articolo 57 quater della l.r. 16/1999;

l) articolo 33, di inserimento dell'articolo 57 quinquies della l.r. 16/1999.

8. L'abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 19/2003 decorre dall'entrata in vigore delle norme di riordino territoriale.

8 bis. L'abrogazione del numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 16/1999 decorre dal 1 gennaio 2011 [6].

9. È abrogato l'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2007, n. 7 (Soppressione Osservatori regionali) [7].

 

     Art. 41. (Norma finanziaria)

1. Per gli adempimenti e gli oneri connessi al processo di riordino territoriale disposto in attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2008 è previsto uno stanziamento pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA14181 del bilancio di previsione per l'anno 2008, unità che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

2. Nel biennio 2009-2010 all'onere annuo stimato in 500.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

 

     Art. 42. (Entrata in vigore delle norme di riordino territoriale)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60 della l.r. 16/1999, le previsioni di cui alla deliberazione prevista all'articolo 3, comma 2 della l.r. 16/1999 così come modificato dalla presente legge, esplicano la propria efficacia in coincidenza con la scadenza contestuale dell'attuale mandato amministrativo della maggioranza dei comuni facenti parte della comunità montana.

2. Se la scadenza di cui al comma 1 non è contestuale, le stesse previsioni o determinazioni esplicano la propria efficacia decorsi cinque anni dalla data del primo decreto di costituzione adottato ai sensi della l.r. 19/2003.

 

     Art. 43. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

ALLEGATO A.

Comunità montane della Regione Piemonte costituite al 28 aprile 2008 (art. 39)

 

Provincia di Alessandria

Comunità montana delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;

 

Comunità montana della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;

 

Comunità montana dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;

 

Comunità montana dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone;

 

Provincia di Asti

Comunità montana della Langa Astigiana e Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;

 

Provincia di Biella

Comunità montana della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;

 

Comunità montana della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;

 

Comunità montana della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;

 

Comunità montana dell'Alta Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena;

 

Comunità montana della Bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore;

 

Comunità montana delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;

 

Provincia di Cuneo

Comunità montana della Bisalta: Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei;

 

Comunità montana delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;

 

Comunità montana della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;

 

Comunità montana della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;

 

Comunità montana della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;

 

Comunità montana della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;

 

Comunità montana delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;

 

Comunità montana delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì;

 

Comunità montana dell'Alta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;

 

Comunità montana delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Ciglié, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglié, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola;

 

Comunità montana dell'Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Trezzo Tinella;

 

Comunità montana Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Monesiglio, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;

 

Provincia di Novara

Comunità montana dei due Laghi: Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Pisano, Nebbiuno;

 

Provincia di Torino

Comunità montana della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice;

 

Comunità montana delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;

 

Comunità montana del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;

 

Comunità montana della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;

 

Comunità montana della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;

 

Comunità montana dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;

 

Comunità montana della Val Ceronda e Casternone: Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;

 

Comunità montana delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù;

 

Comunità montana dell'Alto Canavese: Canischio, Cuorgné, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, S. Colombano Belmonte, Valperga;

 

Comunità montana delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;

 

Comunità montana della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;

 

Comunità montana della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;

 

Comunità montana della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;

 

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;

 

Comunità montana della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;

 

Comunità montana della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;

 

Comunità montana della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;

 

Comunità montana della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;

 

Comunità montana del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio D'Opaglio, Stresa;

 

Comunità montana della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;

 

Comunità montana della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;

 

Comunità montana dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;

 

Comunità montana della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;

 

Provincia di Vercelli

Comunità montana della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 28 settembre 2012, n. 11, ad eccezione dell’art. 29, con la decorrenza ivi prevista. Abrogata dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2014, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

[3] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

[4] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

[5] Lettera inserita dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

[6] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

[7] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 30 settembre 2008, n. 28. Il testo previgente recava: "9. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 2 aprile 2007, n. 7 (Soppressione Osservatori regionali): a) l'articolo 4 della l.r. 7/2007 di modifica della rubrica del Capo VIII della l.r. 16/1999; b) l'articolo 6 della l.r. 7/2007 di modifica dell'articolo 56 della l.r. 16/1999.".