§ 2.5.23 - L.R. 22 luglio 2003, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:22/07/2003
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 1 bis alla l.r. 16/1999).
Art. 3.  (Inserimento dell’articolo 1 ter alla l.r. 16/1999).
Art. 4.  (Modifica dell’allegato A di cui all’articolo 2 della l.r. 16/1999).
Art. 5.  (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 16/1999).
Art. 6.  (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 16/1999).
Art. 7.  (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 16/1999).
Art. 8.  (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 16/1999).
Art. 9.  (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 16/1999).
Art. 10.  (Modifica dell’articolo 10 della l.r. 16/1999).
Art. 11.  (Modifica dell’articolo 11 della l.r. 16/1999).
Art. 12.  (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 16/1999).
Art. 13.  (Modifica dell’articolo 14 della l.r. 16/1999).
Art. 14.  (Modifica dell’articolo 15 della l.r. 16/1999).
Art. 15.  (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 16/1999).
Art. 16.  (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 16/1999).
Art. 17.  (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 16/1999).
Art. 18.  (Modifica dell’articolo 27 della l.r. 16/1999).
Art. 19.  (Modifica dell’articolo 28 della l.r. 16/1999).
Art. 20.  (Modifica dell’articolo 29 della l.r. 16/1999).
Art. 21.  (Modifica dell’articolo 30 della l.r. 16/1999).
Art. 22.  (Modifica dell’articolo 31 della l.r. 16/1999).
Art. 23.  (Modifica dell’articolo 33 della l.r. 16/1999).
Art. 24.  (Inserimento dell’articolo 39 bis alla l.r. 16/1999).
Art. 25.  (Inserimento dell’articolo 42 bis alla l.r. 16/1999).
Art. 26.  (Inserimento dell’articolo 42 ter alla l.r. 16/1999).
Art. 27.  (Inserimento dell’articolo 48 bis alla l.r. 16/1999).
Art. 28.  (Modifica dell’articolo 50 della l.r. 16/1999).
Art. 29.  (Inserimento del capo VIII bis alla l.r. 16/1999).
Art. 30.  (Inserimento dell’articolo 57 bis alla l.r. 16/1999).
Art. 31.  (Inserimento dell’articolo 57 ter alla l.r. 16/1999).
Art. 32.  (Inserimento dell’articolo 57 quater alla l.r. 16/1999).
Art. 33.  (Inserimento dell’articolo 57 quinquies alla l.r. 16/1999).
Art. 34.  (Norme transitorie).
Art. 35.  (Abrogazioni).
Art. 36.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.5.23 - L.R. 22 luglio 2003, n. 19. [1]

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

(B.U. 24 luglio 2003, n. 30).

 

Capo I

FINALITÀ

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione con la presente legge:

     a) provvede al riordino territoriale delle comunità montane, in attuazione dell’articolo 7, comma 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e dell’articolo 27, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

     b) adegua le disposizioni contenute nella legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), modificata dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, ai principi stabiliti dal d.lgs. n. 267/2000, in armonia con quanto previsto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);

     c) provvede alla definizione del compendio unico agricolo di montagna determinando l’estensione della superficie minima indivisibile, in attuazione dell’articolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni.

 

Capo II

MODIFICHE ALLA L.R. 16/1999. RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÀ MONTANE

E ADEGUAMENTO AI PRINCIPI STABILITI DAL D.LGS. 267/2000

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 1 bis alla l.r. 16/1999).

     1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, è inserito il seguente:

     “Art. 1 bis. (Natura giuridica delle comunità montane).

     1. Ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del d.lgs. 267/2000, le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.

     2. In base alle disposizioni dell’articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, possono far parte delle comunità montane anche comuni non montani, fatto salvo quanto previsto all’articolo 1 ter, comma 2.".

 

     Art. 3. (Inserimento dell’articolo 1 ter alla l.r. 16/1999).

     1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

     “Art. 1 ter. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell’articolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in comunità montane a norma dell’articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000.

     2. I comuni di cui all’articolo 1 bis, comma 2 non sono destinatari degli interventi e dei finanziamenti previsti ai capi VI e VII.".

 

     Art. 4. (Modifica dell’allegato A di cui all’articolo 2 della l.r. 16/1999).

     1. L’allegato A, di cui all’articolo 2, della l.r. 16/1999, relativo ai territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza, è sostituito dall’allegato A di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 16/1999). [2]

     [1. L’articolo 3 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee).

     1. In attuazione dell’articolo 7, comma 2, della l. 265/1999 la Regione dispone il riordino territoriale delle comunità montane, suddividendo i territori di cui all’articolo 2 in zone omogenee, nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, e in particolare in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale.

     2. Le zone omogenee sono le seguenti:

     a) nella Provincia di Alessandria:

     1) i comuni delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;

     2) i comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;

     3) i comuni dell’Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;

     4) i comuni dell’Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone;

     b) nella Provincia di Asti, i comuni della Langa Astigiana e Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;

     c) nella Provincia di Biella:

     1) i comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;

     2) i comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;

     3) i comuni della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;

     4) i comuni dell’Alta Valle dell’Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena;

     5) i comuni della Bassa Valle dell’Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore;

     6) i comuni delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;

     d) nella Provincia di Cuneo:

     1) i comuni della Bisalta: Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei;

     2) i comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;

     3) i comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;

     4) i comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;

     5) i comuni della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;

     6) i comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;

     7) i comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;

     8) i comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì;

     9) i comuni dell’Alta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;

     10) i comuni delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Cigliè, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola;

     11) i comuni dell’Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Trezzo Tinella;

     12) i comuni di Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Monesiglio, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;

     e) nella Provincia di Novara, i comuni dei due Laghi: Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Pisano, Nebbiuno;

     f) nella Provincia di Torino:

     1) i comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice;

     2) i comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;

     3) i comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;

     4) i comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;

     5) i comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;

     6) i comuni dell’Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere;

     7) i comuni della Val Ceronda e Casternone: Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;

     8) i comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù;

     9) i comuni dell’Alto Canavese: Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, S. Colombano Belmonte, Valperga;

     10) i comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;

     11) i comuni della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;

     12) i comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;

     13) i comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Borgofranco d’Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;

     g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

     1) i comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;

     2) i comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;

     3) i comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;

     4) i comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;

     5) i comuni della Valle Ossola: Anzola d’Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;

     6) i comuni del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio D’Opaglio, Stresa;

     7) i comuni della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;

     8) i comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;

     9) i comuni dell’Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;

     10) i comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;

     h) nella Provincia di Vercelli, i comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

     3. La parte di territorio classificata montana di un comune escluso dalla comunità montana, mantiene la propria classificazione.".]

 

     Art. 6. (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 16/1999). [3]

     [1. Al comma 1, dell’articolo 4 della l.r. 16/1999, le parole: “Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28, comma 4, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: ”Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000".

     2. Al comma 2, dell’articolo 4 della l.r. 16/1999 le parole: “dall’articolo 28, comma 4, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: ”dall’articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000".]

 

     Art. 7. (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 16/1999).

     1. L’articolo 5 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5. (Costituzione della comunità montana).

     1. Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all’articolo 3, è costituita, in attuazione degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000, la comunità montana.

     2. La costituzione della comunità montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     In tale provvedimento sono definite le procedure per l’insediamento dell’organo rappresentativo della comunità montana, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in materia di enti locali.".

 

     Art. 8. (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 16/1999).

     1. La rubrica dell’articolo 6 della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente: “Variazioni territoriali delle zone omogenee”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente: “2. Le leggi regionali che, nell’ambito dei territori montani di cui all’articolo 2, comma 1, istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 267/2000, dispongono altresì circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee.”.

 

     Art. 9. (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 16/1999). [4]

     [1. L’alinea del comma 2, dell’articolo 9, della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente: “2. Le comunità montane esercitano le funzioni amministrative ad esse delegate in forma associata dai comuni di riferimento. Esercitano altresì ogni altra funzione conferita dalle Province e dalla Regione. La comunità montana, in particolare:”.

     2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 16/1999, è aggiunta la seguente: “d bis) esercita le funzioni di consorzio di bonifica montana.”.]

 

     Art. 10. (Modifica dell’articolo 10 della l.r. 16/1999).

     1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 16/1999, le parole: “In applicazione dell’articolo 3 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: ”In applicazione dell’articolo 4 del d.lgs. 267/2000".

 

     Art. 11. (Modifica dell’articolo 11 della l.r. 16/1999).

     1. L’articolo 11 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 11. (Statuto).

     1. La comunità montana adotta il proprio statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

     2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e definisce l’ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dagli articoli 88 e seguenti del d.lgs. 267/2000.

     3. Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi, la loro composizione, le rispettive competenze, nonchè, specificamente, le modalità di elezione dell’organo esecutivo.

     4. Lo statuto disciplina le forme della collaborazione fra la comunità montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

     5. Lo statuto determina infine le forme e i modi di partecipazione e rappresentanza dei comuni non montani inclusi nella zona omogenea.

     6. Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione dell’ente.".

 

     Art. 12. (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 16/1999).

     1. L’articolo 12 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 12. (Adozione dello statuto).

     1. Lo statuto è approvato dall’organo rappresentativo della comunità montana.

     2. Nella predisposizione dello statuto la comunità montana valuta le relazioni funzionali con gli statuti dei comuni che la costituiscono.

     3. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l’organo rappresentativo. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l’argomento è posto all’ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti l’organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto.

     4. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.".

 

     Art. 13. (Modifica dell’articolo 14 della l.r. 16/1999).

     1. L’articolo 14 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 14. (Organi della comunità montana).

     1. La comunità montana è dotata di un organo rappresentativo, di un organo esecutivo e di un presidente.".

 

     Art. 14. (Modifica dell’articolo 15 della l.r. 16/1999). [5]

     [1. L’articolo 15 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 15. (Organo rappresentativo).

     1. L’organo rappresentativo della comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo.

     2. L’organo rappresentativo è composto dai rappresentanti di ciascuno dei comuni montani e parzialmente montani ricadenti nella zona omogenea.

     Possono far parte dell’organo rappresentativo anche rappresentanti di comuni non montani inclusi nella zona omogenea, secondo quanto previsto dallo statuto a norma dell’articolo 11, comma 5.

     3. Il numero dei rappresentanti che ciascun comune elegge in seno all’organo rappresentativo è definito dallo statuto della comunità montana; tale numero non è superiore a tre.

     4. I rappresentanti dei comuni sono eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentatività delle minoranze, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

     5. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di comuni facenti parte della comunità montana.

     6. Le norme per il funzionamento dell’organo rappresentativo e le relative competenze sono stabilite dallo statuto della comunità montana.".]

 

     Art. 15. (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 16/1999). [6]

     [1. L’articolo 17 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 17. (Durata in carica e rinnovo dell’organo rappresentativo).

     1. L’organo rappresentativo della comunità montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell’organo rappresentativo della comunità montana.

     2. L’organo rappresentativo della comunità montana si intende rinnovato con l’avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.

     3. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo è disposta dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla comunità montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

     4. La seduta di cui al comma 3 è presieduta dal consigliere più anziano di età.

     5. I rappresentanti dei comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica nell’organo rappresentativo della comunità montana sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti.

     6. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell’organo rappresentativo della comunità montana, l’organo rappresentativo della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.".]

 

     Art. 16. (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 16/1999). [7]

     [1. L’articolo 19 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 19. (Organo esecutivo).

     1. A norma dell’articolo 47 del d.lgs. 267/2000, l’organo esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo statuto.

     2. Il numero dei componenti dell’organo esecutivo non è superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei componenti l’organo rappresentativo; in ogni caso non può superare il numero di 12.

     3. Lo statuto stabilisce le competenze, il numero dei componenti e le modalità di elezione dell’organo esecutivo della comunità montana.".]

 

          Art. 17. (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 16/1999).

     1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: “di cui all’articolo 29 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: ”di cui all’articolo 28 del d.lgs. 267/2000.".

     2. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: “La Giunta” sono sostituite dalle seguenti: “L’organo esecutivo”.

     3. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: “Il Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “L’organo rappresentativo”.

 

     Art. 18. (Modifica dell’articolo 27 della l.r. 16/1999). [8]

     [1. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 16/1999:

     a) le parole: “di cui all’articolo 29, comma 4 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: ”di cui all’articolo 28, comma 4 del d.lgs. 267/2000";

     b) le parole: “ai sensi dell’articolo 15, comma 6, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: ”ai sensi dell’articolo 20, comma 6 del d.lgs. 267/2000".]

 

     Art. 19. (Modifica dell’articolo 28 della l.r. 16/1999).

     1. Al comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 16/1999 le parole: “di cui all’articolo 27 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: ”di cui all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000.".

 

     Art. 20. (Modifica dell’articolo 29 della l.r. 16/1999). [9]

     [1. Il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “4. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e priorità dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura massima dell’intervento, tenendo conto:

     a) della ricaduta economica ed occupazionale dell’intervento;

     b) dei benefici ambientali che ne derivano;

     c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica di cui all’articolo 4.”.

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

     “4 bis. La graduatoria dei progetti integrati viene approvata su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4.”.]

 

     Art. 21. (Modifica dell’articolo 30 della l.r. 16/1999).

     1. L’articolo 30 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 30. (Convenzioni).

     1. La Regione promuove i rapporti convenzionali tra la comunità montana ed il comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dell’articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000, per la realizzazione, da parte della comunità montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell’Unione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.

     2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la comunità montana ed il comune interessato.".

 

     Art. 22. (Modifica dell’articolo 31 della l.r. 16/1999).

     1. Il comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 16/1999 è abrogato.

     2. Il comma 5 dell’articolo 31 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “5. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla comunità montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (recante disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 della l. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.”.

     3. Al comma 6 dell’articolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: “ai sensi dell’articolo 25 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: ”ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000".

     4. All’alinea del comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: “Ai sensi degli articoli 28 e 29 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: ”Ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000".

 

     Art. 23. (Modifica dell’articolo 33 della l.r. 16/1999).

     1. Al comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 16/1999 le parole: “di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: ”di cui agli articoli 30, 31 e 114 del d.lgs. 267/2000.".

 

     Art. 24. (Inserimento dell’articolo 39 bis alla l.r. 16/1999).

     1. Dopo l’articolo 39 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

     “Art. 39 bis. (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane).

     1. A partire dall’anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di una comunità montana, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all’attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.".

 

     Art. 25. (Inserimento dell’articolo 42 bis alla l.r. 16/1999).

     1. Dopo l’articolo 42 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

     “Art. 42 bis. (Compendio unico agricolo di montagna).

     1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 bis della l. 97/1994, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purchè destinati in modo unitario all’esercizio dell’impresa agricola, siti nei territori delle comunità montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:

     a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall’acquisto;

     b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all’articolo 42 ter, per un periodo di quindici anni dall’acquisto.".

 

     Art. 26. (Inserimento dell’articolo 42 ter alla l.r. 16/1999).

     1. Dopo l’articolo 42 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

     “Art. 42 ter. (Superficie minima indivisibile).

     1. La superficie minima indivisibile di cui all’articolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994, rappresenta l’estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l’esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall’acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell’articolo 42 bis.

     2. Al fine di garantire le condizioni idonee all’esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all’ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l’estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.".

 

     Art. 27. (Inserimento dell’articolo 48 bis alla l.r. 16/1999).

     1. Dopo l’articolo 48 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

     “Art. 48 bis. (Principi per la determinazione dell’ammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane).

     1. Nella determinazione dell’ammontare dei finanziamenti per opere pubbliche o di interesse pubblico, o comunque realizzate con l’apporto di fondi di origine pubblica, si tiene conto delle particolari condizioni e delle peculiarità delle zone montane interessate da dette opere.

     2. In particolare, la quantificazione dei costi, a misura o complessivi, per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle zone montane e la commisurazione dei relativi limiti massimi di finanziamento, sono adeguatamente differenziate rispetto alle analoghe grandezze riferite alle zone montane.".

 

     Art. 28. (Modifica dell’articolo 50 della l.r. 16/1999).

     1. Dopo la lettera d), del comma 1, dell’articolo 50 della l.r. 16/1999, è inserita le seguente: “d bis) i finanziamenti previsti dalla l.r. 16/2000, per i comuni collinari aventi diritto compresi nella perimetrazione della comunità montana.”.

 

     Art. 29. (Inserimento del capo VIII bis alla l.r. 16/1999).

     1. Dopo il capo VIII della l.r. 16/1999, è inserito il seguente: “Capo VIII bis. Disciplina conseguente al riordino territoriale delle comunità montane”.

 

     Art. 30. (Inserimento dell’articolo 57 bis alla l.r. 16/1999). [10]

     [1. Dopo l’articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

     “Art. 57 bis. (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunità montane).

     1. A seguito dei decreti di cui all’articolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini della suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dall’articolo 51 per il riparto del fondo regionale della montagna.

     2. Le comunità montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale, provvedono all’adeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all’articolo 26 entro un anno dalla costituzione.".]

 

     Art. 31. (Inserimento dell’articolo 57 ter alla l.r. 16/1999). [11]

     [1. Dopo l’articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

     “Art. 57 ter. (Composizione provvisoria dell’organo rappresentativo).

     1. Fino all’entrata in vigore degli statuti adottati a norma dell’articolo 12, l’organo rappresentativo è costituito da tre rappresentanti eletti dai consigli di tutti i comuni inseriti nella comunità montana.

     2. I comuni devono adottare entro novanta giorni dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 5, comma 2, l’atto di nomina dei propri rappresentanti in comunità montana.

     3. È facoltà del consiglio comunale, nell’adozione dell’atto di cui al comma 2, confermare i rappresentanti uscenti ovvero procedere all’elezione di nuovi rappresentanti.

     4. La seduta di ricostituzione dell’organo rappresentativo della comunità montana è convocata dal Presidente o dal Commissario, non appena ricevuti gli atti di cui al comma 2.".]

 

     Art. 32. (Inserimento dell’articolo 57 quater alla l.r. 16/1999). [12]

     [1. Dopo l’articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

     “Art. 57 quater. (Composizione provvisoria dell’organo esecutivo).

     1. Nella seduta di cui all’articolo 57 ter, comma 4, l’organo rappresentativo provvede alla elezione dell’organo esecutivo, del presidente e del vice presidente.

     2. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l’organo rappresentativo, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, di vice presidente e di componenti dell’organo esecutivo. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente.

     3. L’elezione avviene secondo le norme dello Statuto. Nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede all’indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, l’organo rappresentativo è sciolto secondo le procedure previste dall’articolo 141 del d.lgs. 267/2000.

     4. Fino all’approvazione dei nuovi statuti, la composizione numerica dell’organo esecutivo della comunità montana resta quella prevista dagli statuti di ciascuna comunità montana.".]

 

     Art. 33. (Inserimento dell’articolo 57 quinquies alla l.r. 16/1999). [13]

     [1. Dopo l’articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

     “Art. 57 quinquies. (Provvedimenti conseguenti alla costituzione di nuove comunità montane).

     1. Nel caso di costituzione di nuove comunità montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, oltre ad assumere i provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 2 e di cui all’articolo 57 bis, con proprio decreto, nomina un commissario per ciascuna delle comunità preesistenti.

     2. Il commissario viene individuato, di norma, tra i sindaci dei comuni componenti la comunità montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino all’insediamento degli organi rappresentativi delle nuove comunità ed all’elezione degli organi esecutivi e del presidente, effettuate con le procedure di cui agli articoli 57 ter e 57 quater.".]

 

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 34. (Norme transitorie).

     1. Le comunità montane adeguano i contenuti dello statuto ai principi e alle finalità contenuti nel d.lgs. 267/2000 e nella presente legge entro centottanta giorni dalla data di ricostituzione dell’organo rappresentativo.

     2. Nelle more dell’approvazione del nuovo statuto e in deroga a quanto previsto all’articolo 57 quater della l.r. 16/1999, il presidente, il vice presidente e l’organo esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell’intero organo esecutivo; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente della comunità montana e di un nuovo esecutivo. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

     L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

     3. Fino all’emanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, le comunità montane sono quelle elencate nell’allegato B. Per il riordino territoriale effettuato con la presente legge non si applica l’articolo 60 della l.r. 16/1999.

     4. All’atto dell’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con il decreto di cui all’articolo 5 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, provvede alla costituzione delle comunità montane, secondo la composizione territoriale di cui all’articolo 3 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

     5. I termini fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 30-7708, del 18 novembre 2002, per la concessione di contributi regionali volti alla gestione associata di funzioni e servizi comunali di cui all’articolo 28 del d.lgs. 267/2000 sono riaperti per sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scopo di consentire la partecipazione dei comuni in base alla delimitazione delle zone omogenee di cui all’articolo 3, comma 2 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

     6. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la deliberazione di una amministrazione comunale relativa al passaggio ad altra comunità montana sia sottoposta a referendum, a norma dell’articolo 8 del d.lgs. 267/2000, la Giunta regionale, verificata l’osservanza dei principi di cui all’articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, all’articolo 7 della legge 265/1999, nonchè delle norme contenute nella presente legge, è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti alla richiesta dell’amministrazione comunale solamente dopo la tenuta della consultazione referendaria. Il suddetto provvedimento di riordino è adottato con le modalità previste all’articolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

 

     Art. 35. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 7, 8, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 34 e 35 della l.r. 16/1999;

     b) i commi 2 e 3 dell’articolo 1 della l.r. 16/1999;

     c) il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 16/1999;

     d) il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 16/1999;

     e) il comma 6 dell’articolo 29 della l.r. 16/1999;

     f) il comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 16/1999.

     2. Nella rubrica dell’articolo 1 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole: “ed ambito di applicazione”.

     3. Dopo l’articolo 23 della l.r. 16/1999 le parole: “Capo III. Uffici e personale della Comunità montana” sono soppresse.

     4. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 16/1999 le parole: “e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale” sono soppresse.

 

     Art. 36. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegato A.

(art. 4)

(TERRITORI MONTANI DELLA REGIONE PIEMONTE, INDIVIDUATI

PER COMUNE DI APPARTENENZA (ARTICOLO 4))

 

     I Comuni il cui territorio è interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.

     Per i comuni il cui territorio è parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in quest’ultimo caso il territorio montano è individuato per differenza.

     a) Provincia di Alessandria:

     1) Albera Ligure

     2) Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27)

     3) Avolasca

     4) Borghetto Borbera

     5) Bosio

     6) Brignano Frascata

     7) Cabella Ligure

     8) Cantalupo Ligure

     9) Carrega Ligure

     10) Carrosio

     11) Cartosio

     12) Casaleggio Boiro

     13) Casasco

     14) Cassinelle

     15) Castellania

     16) Castelletto d’Erro

     17) Cavatore

     18) Costa Vescovato

     19) Denice

     20) Dernice

     21) Fabbrica Curone

     22) Fraconalto

     23) Garbagna

     24) Gremiasco

     25) Grondona

     26) Lerma

     27) Malvicino

     28) Merana

     29) Molare

     30) Momperone

     31) Mongiardino Ligure

     32) Monleale

     33) Montacuto

     34) Montechiaro d’Acqui

     35) Montegioco

     36) Montemarzino

     37) Morbello

     38) Mornese

     39) Pareto

     40) Ponzone

     41) Pozzol Groppo

     42) Roccaforte Ligure

     43) Rocchetta Ligure

     44) San Sebastiano Curone

     45) Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p)

     46) Spigno Monferrato

     47) Stazzano

     48) Tagliolo Monferrato

     49) Vignole Borbera

     50) Voltaggio

     b) Provincia di Asti:

     1) Bubbio

     2) Cassinasco

     3) Cessole

     4) Loazzolo

     5) Mombaldone

     6) Monastero Bormida

     7) Olmo Gentile

     8) Roccaverano

     9) San Giorgio Scarampi

     10) Serole

     11) Sessame

     12) Vesime

     c) Provincia di Biella:

     1) Ailoche

     2) Andorno Micca

     3) Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75)

     4) Bioglio

     5) Callabiana

     6) Camandona

     7) Camburzano

     8) Campiglia Cervo

     9) Caprile

     10) Casapinta

     11) Cerreto Castello

     12) Coggiola

     13) Cossato (territori montani: dall’1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p)

     14) Crevacuore

     15) Crosa

     16) Curino

     17) Donato

     18) Graglia

     19) Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7)

     20) Magnano

     21) Mezzana Mortigliengo

     22) Miagliano

     23) Mongrando

     24) Mosso

     25) Muzzano

     26) Netro

     27) Occhieppo Inferiore

     28) Occhieppo Superiore

     29) Pettinengo

     30) Piatto

     31) Piedicavallo

     32) Pollone

     33) Portula

     34) Pralungo

     35) Pray Biellese

     36) Quaregna

     37) Quittengo

     38) Ronco Biellese

     39) Rosazza

     40) Sagliano Micca

     41) Sala Biellese

     42) San Paolo Cervo

     43) Selve Marcone

     44) Soprana

     45) Sordevolo

     46) Sostegno

     47) Strona

     48) Tavigliano

     49) Ternengo

     50) Tollegno

     51) Torrazzo

     52) Trivero

     53) Valdengo

     54) Vallanzengo

     55) Valle Mosso

     56) Valle S.Nicolao

     57) Veglio

     58) Vigliano Biellese (territori montani: dall’1 all’8)

     59) Zimone

     60) Zubiena

     61) Zumaglia

     d) Provincia di Cuneo:

     1) Acceglio

     2) Aisone

     3) Albaretto della Torre

     4) Alto

     5) Argentera

     6) Arguello

     7) Bagnasco

     8) Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35)

     9) Barge (territori non montani: dall’1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59)

     10) Battifollo

     11) Bellino

     12) Belvedere Langhe

     13) Benevello

     14) Bergolo

     15) Bernezzo

     16) Bonvicino

     17) Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall’1 al 9; dal 15 al 18)

     18) Borgomale

     19) Bosia

     20) Bossolasco

     21) Boves (territori non montani: dall’1 all’8, dal 10 al 12, 20)

     22) Briaglia

     23) Briga Alta

     24) Brondello

     25) Brossasco

     26) Busca (territori non montani: dall’1 al 62; dal 67 al 71)

     27) Camerana

     28) Canosio

     29) Caprauna

     30) Caraglio (territori non montani: dall’1 al 32; 50)

     31) Cartignano

     32) Casteldelfino

     33) Castellar

     34) Castelletto Uzzone

     35) Castellino Tanaro

     36) Castelmagno

     37) Castelnuovo di Ceva

     38) Castino

     39) Celle di Macra

     40) Cerreto Langhe

     41) Cervasca

     42) Ceva

     43) Chiusa Pesio

     44) Cigliè

     45) Cissone

     46) Cortemilia

     47) Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall’1 all’8; dal 19 al 21)

     48) Cravanzana

     49) Crissolo

     50) Demonte

     51) Dronero

     52) Elva

     53) Entracque

     54) Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21)

     55) Feisoglio

     56) Frabosa Soprana

     57) Frabosa Sottana

     58) Frassino

     59) Gaiola

     60) Gambasca

     61) Garessio

     62) Gorzegno

     63) Gottasecca

     64) Igliano

     65) Isasca

     66) Lequio Berria

     67) Lesegno

     68) Levice

     69) Limone Piemonte

     70) Lisio

     71) Macra

     72) Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32)

     73) Marmora

     74) Marsaglia

     75) Martiniana Po

     76) Melle

     77) Moiola

     78) Mombarcaro

     79) Mombasiglio

     80) Monastero Vasco

     81) Monasterolo Casotto

     82) Monesiglio

     83) Montaldo Mondovì

     84) Montemale di Cuneo

     85) Monterosso Grana

     86) Montezemolo

     87) Murazzano

     88) Niella Belbo

     89) Nucetto

     90) Oncino

     91) Ormea

     92) Ostana

     93) Paesana

     94) Pagno

     95) Pamparato

     96) Paroldo

     97) Perletto

     98) Perlo

     99) Peveragno (territori non montani: dall’1 al 4; dal 7 al 13; 15; 16; dal 18 al 21)

     100) Pezzolo Valle Uzzone

     101) Pianfei (territori montani: dal 16 al 20)

     102) Piasco

     103) Pietraporzio

     104) Pontechianale

     105) Pradleves

     106) Prazzo

     107) Priero

     108) Priola

     109) Prunetto

     110) Revello (territori montani: dal 44 al 52)

     111) Rifreddo

     112) Rittana

     113) Roaschia

     114) Roascio

     115) Robilante

     116) Roburent

     117) Rocca Cigliè

     118) Roccabruna

     119) Roccaforte Mondovì

     120) Roccasparvera

     121) Roccavione

     122) Rocchetta Belbo

     123) Rossana

     124) Sale delle Langhe

     125) Sale San Giovanni

     126) Saliceto

     127) Sambuco

     128) Sampeyre

     129) San Benedetto Belbo

     130) San Damiano Macra

     131) San Michele Mondovì

     132) Sanfront

     133) Scagnello

     134) Serravalle Langhe

     135) Somano

     136) Stroppo

     137) Torre Bormida

     138) Torre Mondovì

     139) Torresina

     140) Valdieri

     141) Valgrana

     142) Valloriate

     143) Valmala

     144) Venasca

     145) Vernante

     146) Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all’11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4)

     147) Vicoforte

     148) Vignolo

     149) Villanova Mondovì (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43)

     150) Villar San Costanzo

     151) Vinadio

     152) Viola

     e) Provincia di Novara:

     1) Armeno

     2) Massino Visconti

     3) Nebbiuno

     f) Provincia di Torino:

     1) Ala di Stura

     2) Alice Superiore

     3) Almese

     4) Alpette

     5) Andrate

     6) Angrogna

     7) Avigliana (territori montani: dal 14 al 16)

     8) Balangero

     9) Balme

     10) Bardonecchia

     11) Bibiana

     12) Bobbio Pellice

     13) Borgiallo

     14) Borgone di Susa

     15) Bricherasio

     16) Brosso

     17) Bruzolo

     18) Bussoleno

     19) Cafasse

     20) Canischio

     21) Cantalupa

     22) Cantoira

     23) Caprie

     24) Carema

     25) Caselette

     26) Castellamonte

     27) Castelnuovo Nigra

     28) Ceres

     29) Ceresole Reale

     30) Cesana Torinese

     31) Chialamberto

     32) Chianocco

     33) Chiesanuova

     34) Chiomonte

     35) Chiusa S. Michele

     36) Cintano

     37) Claviere

     38) Coassolo Torinese

     39) Coazze

     40) Colleretto Castelnuovo

     41) Condove

     42) Corio

     43) Cumiana (territori montani: dall’1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7)

     44) Cuorgnè

     45) Exilles

     46) Fenestrelle

     47) Forno Canavese

     48) Frassinetto

     49) Frossasco

     50) Germagnano

     51) Giaglione

     52) Giaveno

     53) Givoletto

     54) Gravere

     55) Groscavallo

     56) Ingria

     57) Inverso Pinasca

     58) Issiglio

     59) La Cassa

     60) Lanzo Torinese

     61) Lemie

     62) Levone

     63) Locana

     64) Lugnacco

     65) Luserna S. Giovanni

     66) Lusernetta

     67) Massello

     68) Mattie

     69) Meana di Susa

     70) Meugliano

     71) Mezzenile

     72) Mompantero

     73) Monastero di Lanzo

     74) Moncenisio

     75) Noasca

     76) Nomaglio

     77) Novalesa

     78) Oulx

     79) Pecco

     80) Perosa Argentina

     81) Perrero

     82) Pertusio

     83) Pessinetto

     84) Pinasca

     85) Pinerolo (territori montani: dall’1 al 7; Abbadia A. 1; 2)

     86) Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36)

     87) Pomaretto

     88) Pont Canavese

     89) Porte

     90) Pragelato

     91) Prali

     92) Pramollo

     93) Prarostino

     94) Prascorsano

     95) Pratiglione

     96) Quassolo

     97) Quincinetto

     98) Reano

     99) Ribordone

     100) Rivara

     101) Roletto

     102) Ronco Canavese

     103) Rorà

     104) Roure

     105) Rubiana

     106) Rueglio

     107) S.Didero

     108) S.Ambrogio di Torino

     109) S.Antonino di Susa

     110) S.Colombano Belmonte

     111) S.Germano Chisone

     112) S.Giorio di Susa

     113) S.Pietro Val Lemina

     114) S.Secondo di Pinerolo

     115) Salbertrand

     116) Salza di Pinerolo

     117) Sangano

     118) Sauze d’Oulx

     119) Sauze di Cesana

     120) Sestriere

     121) Settimo Vittone

     122) Sparone

     123) Susa

     124) Tavagnasco

     125) Torre Pellice

     126) Trana

     127) Trausella

     128) Traversella

     129) Traves

     130) Usseaux

     131) Usseglio

     132) Vaie

     133) Val della Torre

     134) Valgioie

     135) Vallo Torinese

     136) Valperga

     137) Valprato Soana

     138) Varisella

     139) Venaus

     140) Vico Canavese

     141) Vidracco

     142) Villar Dora

     143) Villar Focchiardo

     144) Villar Pellice

     145) Villar Perosa

     146) Vistrorio

     147) Viù

     g) Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

     1) Antrona Schieranco

     2) Anzola d’Ossola

     3) Arizzano

     4) Arola

     5) Aurano

     6) Baceno

     7) Bannio Anzino

     8) Baveno

     9) Bee

     10) Beura Cardezza

     11) Bognanco

     12) Brovello Carpugnino

     13) Calasca Castiglione

     14) Cambiasca

     15) Cannero Riviera

     16) Cannobio

     17) Caprezzo

     18) Casale Corte Cerro

     19) Cavaglio Spoccia

     20) Ceppo Morelli

     21) Cesara

     22) Cossogno

     23) Craveggia

     24) Crevoladossola

     25) Crodo

     26) Cursolo Orasso

     27) Domodossola

     28) Druogno

     29) Falmenta

     30) Formazza

     31) Germagno

     32) Ghiffa

     33) Gignese

     34) Gravellona Toce

     35) Gurro

     36) Intragna

     37) Loreglia

     38) Macugnaga

     39) Madonna del Sasso

     40) Malesco

     41) Masera

     42) Massiola

     43) Mergozzo

     44) Miazzina

     45) Montecrestese

     46) Montescheno

     47) Nonio

     48) Oggebbio

     49) Omegna

     50) Ornavasso

     51) Pallanzeno

     52) Piedimulera

     53) Pieve Vergonte

     54) Premeno

     55) Premia

     56) Premosello Chiovenda

     57) Quarna Sopra

     58) Quarna Sotto

     59) Re

     60) San Bernardino Verbano

     61) Santa Maria Maggiore

     62) Seppiana

     63) Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38)

     64) Toceno

     65) Trarego Viggiona

     66) Trasquera

     67) Trontano

     68) Valstrona

     69) Vanzone con San Carlo

     70) Varzo

     71) Viganella

     72) Vignone

     73) Villadossola

     74) Villette

     75) Vogogna

     h) Provincia di Vercelli:

     1) Alagna Valsesia

     2) Balmuccia

     3) Boccioleto

     4) Borgosesia

     5) Breia

     6) Campertogno

     7) Carcoforo

     8) Cellio

     9) Cervatto

     10) Civiasco

     11) Cravagliana

     12) Fobello

     13) Guardabosone

     14) Mollia

     15) Pila

     16) Piode

     17) Postua

     18) Quarona

     19) Rassa

     20) Rima S. Giuseppe

     21) Rimasco

     22) Rimella

     23) Riva Valdobbia

     24) Rossa

     25) Sabbia

     26) Scopa

     27) Scopello

     28) Valduggia

     29) Varallo

     30) Vocca.

 

 

Allegato B.

(art. 34)

Comunità Montane della Regione Piemonte costituite al 30.9.2001 (Art. 34)

 

     a) nella Provincia di Alessandria:

     1) Comunità montana Valli Curone Grue Ossona (Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone);

     2) Comunità montana Val Borbera e Valle Spinti (Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera);

     3) Comunità montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio);

     4) Comunità montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Cartosio, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato);

     b) nella Provincia di Asti:

     1) Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida (Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime).

     c) nella Provincia di Biella:

     1) Comunità montana Val Sessera (Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno);

     2) Comunità montana Valle di Mosso (Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio);

     3) Comunità montana Alta Valle del Cervo-La Bursch (Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo);

     4) Comunità montana Bassa Valle del Cervo (Andorno Micca, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia);

     5) Comunità montana Alta Valle dell’Elvo (Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone);

     6) Comunità montana Bassa Valle dell’Elvo (Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena);

     7) Comunità montana Prealpi Biellesi (Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, nonchè i territori classificati montani dei Comuni di Cossato, Lessona, Vigliano Biellese);

     d) nella Provincia di Cuneo:

     1) Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto (Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello);

     3) Comunità montana Valle Varaita (Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Verzuolo);

     4) Comunità montana Valle Maira (Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo);

     5) Comunità montana Valle Grana (Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonché il territorio classificato montano del Comune di Caraglio);

     6) Comunità montana Valle Stura (Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonché il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo);

     7) Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio (Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di Boves e Peveragno);

     8) Comunità montana Valli Monregalesi (Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovì);

     9) Comunità montana Alta Valle Tanaro (Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola);

     10) Comunità montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana (Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Cigliè, Igliano, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola nonché i territori classificati montani dei Comuni di Ceva e di Lesegno);

     11) Comunità montana Alta Langa (Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano);

     12) Comunità montana Langa, Valli Bormida e Uzzone (Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Torre Bormida);

     e) nella Provincia di Novara:

     1) Comunità montana dei Due Laghi (Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno).

     f) nella Provincia di Torino:

     1) Comunità montana Valle Pellice (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S.Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice);

     2) Comunità montana Valli Chisone e Germanasca (Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S.Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa );

     3) Comunità montana Pinerolese Pedemontano (Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Cumiana);

     4) Comunità montana Val Sangone (Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie);

     5) Comunità montana Bassa Val di Susa e della Val Cenischia (Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo );

     6) Comunità montana Alta Valle di Susa (Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere);

     7) Comunità montana Val Ceronda e Casternone ( Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella);

     8) Comunità montana Valli di Lanzo (Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù);

     9) Comunità montana Alto Canavese (Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga);

     10) Comunità montana Valli Orco e Soana (Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana);

     11) Comunità montana Val Chiusella (Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio);

     12) Comunità montana Valle Sacra (Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo);

     13) Comunità montana Dora Baltea Canavesana (Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco);

     g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

     1) Comunità montana Valli Antigorio e Formazza, ora denominata “Antigorio Divedro Formazza” (Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo);

     2) Comunità montana Valle Vigezzo (Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette);

     3) Comunità montana Valle Antrona (Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola);

     4) Comunità montana Valle Anzasca, ora denominata “Monte Rosa” (Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo);

     5) Comunità montana Valle Ossola (Anzola d’Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna);

     6) Comunità montana Cusio-Mottarone (Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa);

     7) Comunità montana Val Strona, ora denominata “dello Strona e Basso Toce” (Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona);

     8) Comunità montana Val Grande (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone);

     9) Comunità montana Alto Verbano (Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona);

     10) Comunità montana Valle Cannobina (Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro);

     h) nella Provincia di Vercelli:

     1) Comunità montana Valsesia (Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca).


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2014, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[4] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[5] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[6] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[7] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[8] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[9] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[10] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[11] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[12] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[13] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.