§ 5.1.51 - L.R. 26 gennaio 2007, n. 1.
Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:26/01/2007
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto ed ambito di applicazione).
Art. 2.  (Inserimento del titolo IV bis nella l.r. 56/1977).
Art. 3.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 56/1977).
Art. 4.  (Modifica all’articolo 17 della l.r. 56/1977).
Art. 5.  (Clausola valutativa).


§ 5.1.51 - L.R. 26 gennaio 2007, n. 1. [1]

Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

(B.U. 5 febbraio 2007, n. 5 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Oggetto ed ambito di applicazione).

     1. La presente legge, in attuazione dei principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione, disciplina le procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui al comma 2.

     2. La presente legge si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all’articolo 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) adottate dopo l’entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali.

     3. Le varianti strutturali di cui al comma 2 sono quelle che non riguardano l’intero territorio comunale o che non modificano l’intero impianto strutturale del piano regolatore, urbanistico o normativo, o quelle di esclusivo adeguamento al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all’attuazione del PAI.

     4. Alle varianti strutturali di cui al comma 2 non si applicano l’articolo 85, quinto comma e l’articolo 40, sesto e settimo commi, della l.r. 56/1977.

     5. Le varianti strutturali ai piani regolatori generali adottate prima dell’entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali sono approvate con le procedure e le modalità previste dal titolo III della l.r. 56/1977.

 

     Art. 2. (Inserimento del titolo IV bis nella l.r. 56/1977).

     1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente titolo:

     “Titolo IV bis.

     Nuove procedure per la pianificazione comunale

Art. 31 bis. (Conferenza di pianificazione)

     1. Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione della variante strutturale al piano regolatore generale.

     2. La conferenza di pianificazione è composta dal comune, dalla provincia competente per territorio e dalla Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. La comunità montana, ove presente, è invitata, senza diritto di voto, alla conferenza di pianificazione. La comunità montana partecipa, con diritto di voto, alla conferenza di pianificazione nel solo caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell’articolo 16.

     3. Il sindaco o suo delegato presiede la conferenza di pianificazione e, ai fini dell’articolo 31 ter, comma 6, può invitare, senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli.

     4. Responsabile della conferenza di pianificazione è il legale rappresentante del comune o suo delegato.

     5. Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere il parere richiesto, ogni ente è rappresentato in conferenza di pianificazione da un solo partecipante.

     6. Qualora il parere di un ente comprenda più discipline o competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere all’interno del proprio ente, anche con conferenze di servizio, i pareri necessari e ricondurli ad unitarietà nell’ambito della conferenza di pianificazione.

     7. Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.

     8. Sono vincolanti, ancorché minoritari all’interno della conferenza di pianificazione, i pareri espressi dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale e riferiti ad atti formalizzati, a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o, comunque, per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, nonché per violazione della presente legge.

     9. Il funzionamento della conferenza di pianificazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

     10. Il comune può richiedere, alla comunità montana o alla provincia competenti o alla Regione, l’assistenza tecnica all’organizzazione ed allo svolgimento della conferenza di pianificazione.

     11. Per quanto non disposto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 9, valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 31 ter. (Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale)

     1. La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all’articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l’intero territorio comunale o che non modificano l’intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all’attuazione del PAI.

     2. Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale.

     3. Il documento programmatico indica se il comune intende aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI.

     4. Il documento programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene più efficaci per assicurare l’attuazione dell’articolo 1, primo comma, numero 8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento programmatico.

     5. Il sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del documento programmatico, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell’articolo 16, visto il documento programmatico, entro trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, possono formulare rilievi e proposte. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di formazione ed approvazione della variante strutturale prosegue.

     6. Il sindaco o suo delegato può invitare alla conferenza di pianificazione di cui al comma 5 la comunità collinare, i comuni confinanti, l’ente gestore di eventuali aree protette, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti nel territorio comunale e qualunque altro soggetto ritenga necessario al fine di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatrici.

     7. Sulla base degli elementi acquisiti, il comune elabora il progetto preliminare della variante strutturale al piano regolatore generale e lo adotta.

     8. Il progetto preliminare comprende lo schema della relazione illustrativa, gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui all’articolo 14, primo comma, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico), nonché la rappresentazione su scala 1:2.000 delle parti interessate dalla variante. Nella relazione che accompagna il progetto preliminare sono rappresentate in sintesi le osservazioni presentate sul documento programmatico e le conseguenti determinazioni del comune.

     9. Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell’8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall’ARPA prima dell’adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP del 1996 all’ARPA, che si esprime sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine senza che l’ARPA si sia espressa, il comune procede all’adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.

     10. Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è pubblicato per estratto all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

     11. Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate, motivandone l’accoglimento o il rigetto, riconvoca la conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell’articolo 16. La conferenza di pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di approvazione della variante strutturale prosegue.

     12. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione e dando atto di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione.

     13. Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.

     14. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale adeguandosi al parere di compatibilità di cui al comma 13.

     15. La variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato.".

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 56/1977).

     1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 56/1977, è sostituito dal seguente:

     “2. Dalla data di adozione dei piani territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta regionale, dal consiglio provinciale o dal consiglio metropolitano nell’atto di adozione.”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 17 della l.r. 56/1977).

     1. All’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 17 della l.r. 56/1977, dopo le parole: “è trasmessa alla provincia e alla Regione,” sono inserite le seguenti: “entro dieci giorni dalla sua adozione,”.

     2. Dopo il comma 10 dell’articolo 17 della l.r. 56/1977, è aggiunto il seguente:

     “10 bis. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).”.

 

     Art. 5. (Clausola valutativa).

     1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di funzionalità della copianificazione. A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

     a) in che misura la conferenza di pianificazione ha inciso sui termini di formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali;

     b) quali pareri vincolanti sono stati espressi dalla Regione ai sensi dell’articolo 31 bis, comma 8, della l.r. 56/1977, inserito dall’articolo 2 della presente legge;

     c) quali eventuali criticità sono state riscontrate nello svolgimento della conferenza di pianificazione.


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.