Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 personale |
Data: | 11/06/1986 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. I seguenti errori materiali riscontrati nella L.R. 16.8.1984, n. 40, sono rettificati come segue |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 2.1.29 – L.R. 11 giugno 1986 n. 22.
Rettifica ed integrazione della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.
(B.U. 18 giugno 1986 n. 24).
I seguenti errori materiali riscontrati nella L.R. 16.8.1984, n. 40, sono rettificati come segue:
- al secondo comma, lett. c), dell'art. 23 l'espressione «dalla L.R. 27.5.1980, n. 64» [1], è sostituita con «dal D.P.R. 31.3.1971, n. 276»,
- all'ultimo comma dell'art. 27 l'espressione «art. 2, 1° comma» è sostituita con «art. 11, 1° comma»:
- l'ultimo comma dell'art. 48 è così sostituito:
«La L.R. 20.8.1976, n. 43, è abrogata»;
- il terzo comma dell'art. 50 è soppresso;
- al 5° comma dell'art. 51 l'espressione «Art. 49» è sostituita con «Art. 48»;
- il 6° comma dell'art. 51 è soppresso;
- al 7° comma dell'art. 51 l'espressione «articoli» è sostituita con «oneri»
All'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 16.8.1984, n. 40, l'abrogazione del 18° comma dell'art. 12 della L.R. 17.12.1979, n. 74, è da intendersi come abrogazione del seguente periodo: «La norma di cui al comma precedente non si applica quando le funzioni connesse ai posti messi a concorso comportano, ai sensi delle leggi in vigore sull'ordinamento delle professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio o di una specifica abilitazione professionale».
Considerata la natura di errore materiale dei sopraelencati casi, è da ritenersi nullo qualsiasi effetto verificatosi conseguenzialmente nel periodo antecedente la validità della presente legge.
[1] Articolo integrato nella L.R. 16.8.1984, n. 40.
[2] Articolo integrato nella L.R. 16.8.1984, n. 40.
[3] Articolo integrato nella L.R. 16.8.1984, n. 40.
[4] Articolo integrato nella L.R. 16.8.1984, n. 40.