§ 2.1.18 – L.R. 27 gennaio 1981, n. 5.
Recepimento dei contenuti del 2° Accordo Nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario - Modifiche alla Legge Regionale 17.12.1979, n. 74.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:27/01/1981
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Modalità di selezione del personale).
Art. 3.  (Orario di lavoro).
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  (Informazione).
Art. 9.  (Contrattazione decentrata).
Art. 10.  (Scioperi brevi)
Art. 11. 
Art. 12.  (Formazione e aggiornamento professionale).
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.  (Compenso per la funzione di coordinamento).
Art. 16. 
Art. 17.  (Retribuzione del lavoro straordinario).
Art. 18.  (Beneficio da riparametrazione).
Art. 19.  (Inquadramento economico nei nuovi livelli).
Art. 20.  (Assegni ad personam).
Art. 21.  (Inquadramento di personale comandato tra le Regioni).
Art. 22.  (Anticipazione dei benefici).
Art. 23.  (Attribuzione dei livelli).
Art. 24.  (Norma di rinvio).
Art. 25.  (Oneri finanziari).


§ 2.1.18 – L.R. 27 gennaio 1981, n. 5.

Recepimento dei contenuti del 2° Accordo Nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario - Modifiche alla Legge Regionale 17.12.1979, n. 74.

(B.U. 4 febbraio 1981, n. 5).

 

 

Titolo I

FINALITA'

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     Con la presente legge la Regione recepisce i contenuti del secondo accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al triennio 1979/1981 la cui scadenza è stabilita al 31.12.1981.

 

 

Titolo II

STATO GIURIDICO

 

Capo I

MODALITA' DI SELEZIONE

 

     Art. 2. (Modalità di selezione del personale). [1].

 

 

Capo II

DOVERI E DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

     Art. 3. (Orario di lavoro). [2]

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6. [5]

 

     Art. 7. [6]

 

 

Capo III

DIRITTI SINDACALI E POLITICI

 

          Art. 8. (Informazione). [7]

 

     Art. 9. (Contrattazione decentrata).

     Nell'ambito e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, la Giunta Regionale adotta le decisioni nelle materie di seguito indicate previo confronto in sede regionale con le OO.SS. firmatarie dell'accordo nazionale:

     a) [8]

     b) [9]

     c) [10]

     d) [11]

     e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

     f) [12].

     A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

 

     Art. 10. (Scioperi brevi) [13].

     I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario di lavoro medesimo nei limiti di 12 ore annue.

     Il 1° comma dell'art. 27 della L.R. 17.12.1979, n. 74, è abrogato.

 

 

Capo IV

MOBILITA' E FORMAZIONE

 

     Art. 11. [5] (Trasferimento di personale tra Regioni ed Enti locali).

     Ferma restando la normativa di cui agli artt. 33, 34 e 35 della L.R. 17.12.1979, n. 74, è consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle Regioni agli Enti locali e viceversa.

     Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando o assegnazione con convenzione dalle ULS, non inferiore ad un anno, con l'assenso delle Amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell'Ente di provenienza.

 

     Art. 12. (Formazione e aggiornamento professionale). [14].

 

 

Titolo III

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 13. [15]

 

     Art. 14. [16]

 

     Art. 15. (Compenso per la funzione di coordinamento).

     (Omissis) [17].

     L'art. 42 della L.R. 17.12.1979, n. 74, è abrogato.

 

     Art. 16. [18]

 

     Art. 17. (Retribuzione del lavoro straordinario). [19].

 

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 18. (Beneficio da riparametrazione).

     A decorrere dall'1.2.1981 al personale inquadrato nel ruolo unico regionale sono attribuiti i seguenti benefici economici mensili lordi:

 

 

                                   Stipendi               Benefici

Livelli                         iniziali annui            mensili

__________________________________________________________________

I                                 2.160.000                45.000

I (dopo 6 mesi)                   2.400.000                51.500

II                                2.688.000                51.500

III                               3.012.000                55.000

IV                                3.372.000                61.200

V                                 4.140.000               101.250

VI                                4.920.000               128.700

VII                               5.964.000               133.600

VIII                              8.700.000               180.416

__________________________________________________________________

 

     Art. 19. (Inquadramento economico nei nuovi livelli).

     L'attribuzione dei livelli retributivi e della progressione economica rispettivamente previsti dagli artt. 13 e 14 della presente legge decorre dall'1.2.1981.

     La determinazione del nuovo trattamento economico nel livello di inquadramento avviene in base al maturato economico così costituito:

     a) stipendio tabellare in godimento al 31.1.1981 complessivo di scatti e classi (escluso quanto erogato a titolo di anticipazione dei benefici contrattuali ai sensi della deliberazione della G.R. n. 7-30158 del 30 maggio 1980);

     b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente art. 18, riportando tale beneficio da mensile ad annuo, moltiplicando lo stesso per dodici;

     c) riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quello precedentemente preso a base ai fini dell'inquadramento in ragione di L. 800 mensili per anno di servizio e per 12 mesi.

     L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'art. 49 della L.R. 17.12.1979, n. 74.

     Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

 

     Art. 20. (Assegni ad personam).

     Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù della L.R. 74/79, vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui al precedente art. 18 e il beneficio mensile di cui all'art. 22.

     L'eventuale parte residua viene riassorbita con i futuri miglioramenti.

 

     Art. 21. (Inquadramento di personale comandato tra le Regioni).

     I dipendenti regionali che sono in posizione di comando presso altre Regioni alla data del 22.7.80, possono essere a queste trasferiti alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art. 11.

     I dipendenti di altre Regioni che sono in posizione di comando presso la Regione alla data predetta possono essere inquadrati nel ruolo regionale alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art. 11.

 

Titolo V

NORME FINALI

 

     Art. 22. (Anticipazione dei benefici).

     I benefici mensili di cui alla deliberazione della G.R. n. 7-30158 del 30 maggio 1980 attribuiti fino al 31 gennaio 1981, sono pensionabili e soggetti alle normali ritenute, comprese quelle previdenziali ed assistenziali. Per la 13ª mensilità del 1980 il beneficio di cui sopra viene ridotto del 50%.

 

     Art. 23. (Attribuzione dei livelli).

     Ferme restando le decorrenze degli effetti economici espressamente indicate negli articoli che precedono l'attribuzione dei nuovi livelli derivanti esclusivamente dal presente contratto decorre, ai fini giuridici, per il computo dell'anzianità occorrente per i concorsi interni, per i passaggi di livello, per l'applicazione degli istituti normativi di carattere non economico che non comportano incremento nell'onere della spesa, dall'1.1.1979, ovvero dalla data dell'effettivo conseguimento se successiva.

 

     Art. 24. (Norma di rinvio).

     Restano in vigore le norme vigenti sul personale che non siano state sostituite o modificate dalla presente legge, sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti sempre che non siano esplicitamente disciplinate dalla presente legge o dalla L.R. 17.12.1979, n. 74.

 

     Art. 25. (Oneri finanziari).

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.750 milioni per l'anno finanziario 1981 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le disponibilità di 3.000 milioni e 750 milioni esistenti rispettivamente ai capitoli n. 200 e n. 220 del bilancio per l'anno finanziario 1981 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni finanziari successivi.


[1] Abrogato dalla Legge regionale 7 giugno 1989, n. 34.

[2] Abrogato dalla Legge regionale 7 giugno 1989, n. 34.

[3] Abrogato dalla L.R. 16 agosto 1984 n. 40.

[4] Abrogato dall'art. 27 della L.R. 16 agosto 1984 n. 40.

[5] Abrogato dall'art. 27 della L.R. 16 agosto 1984 n. 40.

[6] Abrogato dall'art. 27 della L.R. 16 agosto 1984 n. 40.

[7] Abrogato dalla L.R. 16 agosto 1984 n. 40.

[8] Le lett. a), b), c), d), f), del 1 comma ed il IV comma sono stati abrogati dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1984 n. 40.

[9] Le lett. a), b), c), d), f), del 1 comma ed il IV comma sono stati abrogati dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1984 n. 40.

[10] Le lett. a), b), c), d), f), del 1 comma ed il IV comma sono stati abrogati dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1984 n. 40.

[11] Le lett. a), b), c), d), f), del 1 comma ed il IV comma sono stati abrogati dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1984 n. 40.

[12] Le lett. a), b), c), d), f), del 1 comma ed il IV comma sono stati abrogati dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1984 n. 40.

[13] Così modificato dalla Legge regionale 7 giugno 1989, n. 34.

[5] Articolo così modificato dall'art. 27, ultimo comma, della L.R. 16 agosto 1984, n. 40, corretto dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 1986, n. 22 (B.U. 18 giugno 1986, n. 24).

[14] Abrogato dalla Legge regionale 7 giugno 1989, n. 34.

[15] Abrogato dalla L.R. 16 agosto 1984 n. 40.

[16] Abrogato dalla L.R. 16 agosto 1984 n. 40.

[17] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[18] Abrogato dalla L.R. 16 agosto 1984 n. 40.

[19] Abrogato dalla Legge regionale 7 giugno 1989, n. 34.