§ 30.5.1 – L. 22 dicembre 1953, n. 955.
Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.5 credito all'esportazione
Data:22/12/1953
Numero:955


Sommario
Art. 1.      L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione [...]
Art. 2.      I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il [...]
Art. 3. 
Art. 4.      La garanzia è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito
Art. 5. 
Art. 6.      Il sinistro è costituito dalla perdita totale o parziale del credito
Art. 7. 
Art. 8.      Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni [...]
Art. 9.      Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'art. 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto
Art. 10.      La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi normali del credito
Art. 11.      Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi i dieci giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta [...]
Art. 12.      Prima che sia effettuato il pagamento della fornitura alla quale si riferisce l'assicurazione, i diritti derivanti dall'assicurazione stessa possono essere ceduti o [...]
Art. 13.      L'assunzione dei rischi a carico dello Stato, ai sensi della presente legge, non potrà superare 30 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1953-54 e [...]
Art. 14.      In caso di liquidazione della gestione di cui all'art. 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato
Art. 15.      Per far fronte alle eventuali perdite di cui al precedente articolo viene costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo di garanzia con una prima [...]
Art. 16.      I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dalla imposta sulle assicurazioni stabilite dal regio decreto 30 [...]
Art. 17.      Alla spesa di cui all'art. 15 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per [...]
Art. 18.      Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di [...]
Art. 19.      E' abrogato il regio decreto-legge 2 giugno 1927, modificato e convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni
Art. 20.      L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni [...]
Art. 21. 
Art. 22.      Le operazioni di cui all'art. 20 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli [...]
Art. 23.      I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle [...]
Art. 24.      Il fondo di dotazione del Mediocredito è elevato a lire 100 miliardi. Esso è composto, oltre che dei 15 miliardi di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge 25 [...]
Art. 25. 
Art. 26.      Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'art. 20 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con [...]
Art. 27.      Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire, del credito per capitali e interessi dell'Ufficio [...]
Art. 28.      Sono estese alle operazioni effettuate dal Mediocredito in dipendenza di quanto disposto dagli articoli 20 e 25 nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e [...]
Art. 29.      Alla spesa di cui all'art. 26, prevista per l'esercizio finanziario 1953-54 in lire 500 milioni, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 [...]
Art. 30.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, [...]


§ 30.5.1 – L. 22 dicembre 1953, n. 955.

Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.

(G.U. 31 dicembre 1953, n. 299).

 

Titolo I

ASSICURAZIONE DEI CREDITI

ALL'ESPORTAZIONE SOGGETTI A RISCHI SPECIALI

 

     Art. 1.

     L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente ai rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonchè la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura [1].

     La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui è richiesta la garanzia statale non può superare i quattro anni dal momento della spedizione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'art. 9 disporrà che le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

     Su proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente [2].

     L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.

 

          Art. 2.

     I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

     L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione, ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'art. 9.

 

          Art. 3. [3]

     Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi del credito cui è esposto il creditore italiano in dipendenza di:

     1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

     2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

     3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

     4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3) o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

     5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali;

     6) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture che rendano economicamente insostenibile o particolarmente onerosa l'esecuzione delle forniture.

     Il mancato pagamento della fornitura, purchè non dipenda da inadempimento delle pattuizioni contrattuali, è equiparato al rischio di cui al n. 5) del comma precedente, quando acquirente o garante ne sia uno Stato estero od un Ente pubblico. autorizzato ad importare o a garantire il pagamento.

     La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma può essere concessa, anche indipendentemente dalle dilazioni di pagamento previste dal secondo comma dell'art. 1, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.

     L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa è limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.

 

          Art. 4.

     La garanzia è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

     I premi e i sinistri sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

 

          Art. 5. [4]

     La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non può superare, in ogni caso, l'85 per cento del valore del credito concesso dall'impresa esportatrice. Per ogni singolo rischio deve essere, quindi, lasciata a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore del credito stesso.

     Per la garanzia relativa alla clausola del "prezzo fisso" le variazioni di costi contenute nei limiti del 3 per cento devono essere lasciato a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientreranno nella garanzia concessa fino ad un massimo del 10 per cento.

 

          Art. 6.

     Il sinistro è costituito dalla perdita totale o parziale del credito.

     Il suo ammontare è liquidato con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

 

          Art. 7. [5]

     Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti.

     Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia.

     Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come ulteriore perdita del 25 per cento.

     Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del rimanente 50 per cento.

     Nei casi di cui al n. 4 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento.

     Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'art. 3 è da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte del committente. In tal caso, il credito per la parte assicurata o riassicurata darà senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

     La disposizione del comma precedente si applica anche per il rischio di cui al secondo comma dell'art. 3. Il termine di dodici mesi decorre dalla data della scadenza del credito.

     Nei casi di cui al n. 6 dell'art. 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione avvenuta della fornitura e la liquidazione del sinistro stesso verrà effettuata nei modi previsti dall'art. 6 della presente legge.

     Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dall'importatore estero dopo tale data, le somme recuperate o trasferite, saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

     I pagamenti di cui al presente articolo verranno effettuati a norma di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 4.

 

          Art. 8.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.

     I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

 

          Art. 9.

     Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'art. 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

     un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

     un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

     un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

     un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali;

     un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;

     un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi;

     un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;

     un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     un rappresentante della Corte dei conti;

     un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

     un rappresentante dell'Istituto nazionale del commercio estero;

     un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

     un rappresentante delle Imprese private di assicurazione;

     un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

     Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni.

     Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

     Con le stesse forme sono nominati il presidente ed il vice presidente del Comitato.

     Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:

     a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

     b) all'accettazione dei rischi di cui all'art. 3;

     c) all'accertamento degli eventi idonei alla dichiarazione che il sinistro si sia effettivamente verificato.

     Le deliberazioni del Comitato in quanto divenute esecutive secondo quanto previsto dall'art. 11, sono insindacabili e non sono soggette a gravame, ad eccezione della ipotesi prevista dalla lettera c) del precedente comma.

 

          Art. 10.

     La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi normali del credito.

 

          Art. 11.

     Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi i dieci giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero.

 

          Art. 12.

     Prima che sia effettuato il pagamento della fornitura alla quale si riferisce l'assicurazione, i diritti derivanti dall'assicurazione stessa possono essere ceduti o vincolati a favore di chi diventi cessionario del credito o esegua dei finanziamenti contro garanzia del medesimo.

     La cessione o il vincolo deve essere notificato all'assicuratore.

 

          Art. 13.

     L'assunzione dei rischi a carico dello Stato, ai sensi della presente legge, non potrà superare 30 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55.

     Qualora alla fine dell'esercizio 1953-54 l'ammontare dei rischi assunti risultasse inferiore all'importo di 30 miliardi di lire, la differenza sarà portata in aumento dell'importo previsto per l'esercizio 1954-55.

     Per gli esercizi finanziari successivi, il limite massimo della garanzia di cui al primo comma è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

          Art. 14.

     In caso di liquidazione della gestione di cui all'art. 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

 

          Art. 15.

     Per far fronte alle eventuali perdite di cui al precedente articolo viene costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo di garanzia con una prima dotazione di lire 500 milioni, da versarsi dal Ministero del tesoro nell'esercizio finanziario 1953-54 [6].

 

          Art. 16.

     I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dalla imposta sulle assicurazioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive.

     Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui allo art. 1 sulle eccedenze da esse assicurate al disopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'art. 5, e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'art. 9.

     Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonchè dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.

 

          Art. 17.

     Alla spesa di cui all'art. 15 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 18.

     Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

 

          Art. 19.

     E' abrogato il regio decreto-legge 2 giugno 1927, modificato e convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni.

     Le eventuali risultanze attive nette della gestione tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dei provvedimenti legislativi di cui al comma precedente, sono devolute al fondo di garanzia previsto dall'art. 15, in aumento della dotazione iniziale.

 

Titolo II

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI

 

          Art. 20.

     L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva, con gli Istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della citata legge:

     a) a riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture speciali;

     b) concedere anticipazioni agli Istituti e alle aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, di effetti relativi ai crediti nascenti dalle esportazioni suddette.

     Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 17 ed al quarto comma dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949; e gli Istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare lo sconto di effetti concernenti le esportazioni relative a forniture speciali, anche se non previsto dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che gli Istituti e le aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli Istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

 

          Art. 21. [7]

 

          Art. 22.

     Le operazioni di cui all'art. 20 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai quattro anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

     La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola dal momento della spedizione dei materiali oggetto del finanziamento, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorreranno da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

 

          Art. 23.

     I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

     Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione [8].

     Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 18 della legge sopra citata [9].

 

          Art. 24.

     Il fondo di dotazione del Mediocredito è elevato a lire 100 miliardi. Esso è composto, oltre che dei 15 miliardi di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dei 45 miliardi di cui alla lettera b) dello stesso articolo, di un ulteriore importo di 40 miliardi, destinato alle operazioni di cui alla presente legge. A tale integrazione si provvederà analogamente a quanto già previsto per l'importo di cui alla lettera b) mediante trasferimento al Mediocredito delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitali e interessi, sui crediti concessi a norma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

 

          Art. 25. [10]

     Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'art. 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente legge, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno.

     Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

 

          Art. 26.

     Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'art. 20 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'art. 25, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'art. 20, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti, secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

 

          Art. 27.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire, del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutuate ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, da emettere oltre il limite di cui all'art. 6 di detta legge.

 

          Art. 28.

     Sono estese alle operazioni effettuate dal Mediocredito in dipendenza di quanto disposto dagli articoli 20 e 25 nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Vigono, anche per le operazioni di finanziamento alle esportazioni di forniture speciali previste dalla presente legge ed effettuate dagli Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, nonchè dagli Istituti di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, le facilitazioni fiscali disposte dall'art. 6 della legge medesima.

 

          Art. 29.

     Alla spesa di cui all'art. 26, prevista per l'esercizio finanziario 1953-54 in lire 500 milioni, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 30.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui all'art. 20, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 dicembre 1957, n. 1198.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 dicembre 1957, n. 1198.

[3] Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 3 dicembre 1957, n. 1198.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 3 dicembre 1957, n. 1198.

[5] Articolo così modificato dall'art. 4 della L. 3 dicembre 1957, n. 1198.

[6] Il fondo di cui al presente comma è stato aumentato di lire un miliardo per effetto dell'art. 36 della L. 5 luglio 1961 n. 635.

[7] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 3 dicembre 1957, n. 1198.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 3 dicembre 1957, n. 1198.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 3 dicembre 1957, n. 1198.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 3 dicembre 1957, n. 1198.