Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.2 credito al commercio |
Data: | 05/07/1971 |
Numero: | 430 |
Sommario |
Art. 1. Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive [...] |
Art. 2. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è [...] |
Art. 3. Il dividendo attribuito allo Stato, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. [...] |
Art. 4. E' autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985, per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine [...] |
Art. 5. Le modalità e le condizioni per l'erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente art. 4 saranno fissate con provvedimento del Ministro [...] |
Art. 6. Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 3.000 [...] |
Art. 7. Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà inscritta nello stato di [...] |
Art. 8. |
Art. 9. In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, dalla legge 24 [...] |
Art. 10. Ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire [...] |
Art. 11. All'onere recato dall'art. 4 e dagli articoli da 6 a 10 del presente decreto, per complessive lire 16.600 milioni per l'anno finanziario 1971 si provvede con [...] |
Art. 12. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 30.2.3- D.L. 5 luglio 1971, n. 430. [1]
Provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nel settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(G.U. 6 luglio 1971, n. 168).
Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della
Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni 1971 e 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, oppure con la emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'art. 46 del
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno 1971, sarà fatto fronte mediante la riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1971 e 1972, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il dividendo attribuito allo Stato, ai sensi dell'art. 37 del
E' autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985, per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'art. 19 della
Le modalità e le condizioni per l'erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente art. 4 saranno fissate con provvedimento del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri di cui all'art. 27 della
Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della
Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.
L'importo massimo dei finanziamenti di cui al secondo comma dell'art. 1 della
Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 400 milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'art. 3 della
La garanzia di cui al comma precedente può essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 200 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata
Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della
Le somme non impegnate nei singoli anni potranno esserlo negli anni successivi.
Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all'art. 2 della
Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 3 della
Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della
lire 5.500 milioni per l'anno 1971
lire 5.000 milioni per l'anno 1972
lire 8.500 milioni per l'anno 1973
lire 11.500 milioni per l'anno 1974
lire 14.500 milioni per l'anno 1975
lire 14.500 milioni per l'anno 1976
lire 14.500 milioni per l'anno 1977
lire 14.500 milioni per l'anno 1978
lire 11.500 milioni per l'anno 1979
lire 8.500 milioni per l'anno 1980
lire 5.000 milioni per l'anno 1981.
In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'art. 8 della
Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
Ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della
All'onere recato dall'art. 4 e dagli articoli da 6 a 10 del presente decreto, per complessive lire 16.600 milioni per l'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del cap. n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo [6].
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma aggiunto dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Articolo così sostituito dalla
[6] Comma così modificato dalla