§ 5.3.1 - Legge Regionale 16 febbraio 1972, n. 2.
Istituzione dei tributi propri della Regione Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 tributi
Data:16/02/1972
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Istituzioni dei tributi.
Art. 2.  Richiamo alle norme dello Stato.
Art. 3.  Decorrenza della legge.
Art. 4.  Versamenti.
Art. 5.  Notifica atti.
Art. 6.  Oggetto del tributo.
Art. 7.  Misura del tributo.
Art. 8.  Termini di pagamento - riscossione - Soggetto passivo.
Art. 9.  Sanzioni.
Art. 10.  Prescrizione.
Art. 11.  Procedura coattiva.
Art. 12.  Oggetto del tributo.
Art. 13.  Misura del tributo.
Art. 14.  Accertamento - liquidazione - riscossione.
Art. 15.  Effetti del tributo.
Art. 16.  Sanzioni.
Art. 17.  Oggetto del tributo.
Art. 18.  Misura del tributo.
Art. 19.  Gestione del tributo
Art. 20.  Effetti del tributo.
Art. 21.  Sanzioni.
Art. 22.  Oggetto del tributo.
Art. 23.  Misura del tributo.
Art. 24.  Accertamento - Liquidazione  Riscossione
Art. 25.  Versamenti.
Art. 26.  Sanzioni.
Art. 27.  Ricorsi amministrativi.
Art. 28.  Commissione tributaria regionale.
Art. 29.  Silenzio rifiuto.
Art. 30.  Azione giudiziaria.
Art. 31.  Pubblicazione delle decisioni.
Art. 32.  Pagamento dei tributi a seguito di decisione amministrativa o di sentenza.
Art. 33.  Ricorso per revocazione.
Art. 34.  Sospensione dei pagamenti.
Art. 35.  Rimborsi.
Art. 36.  Competenza per l'accertamento delle violazioni.
Art. 37.  Violazioni.
Art. 38.  Versamenti.
Art. 39.  Efficacia della legge.


§ 5.3.1 - Legge Regionale 16 febbraio 1972, n. 2.

Istituzione dei tributi propri della Regione Molise.

(B.U. n. 3 del 20 marzo 1972).

 

TITOLO I

Norme di carattere generale

 

Art. 1. Istituzioni dei tributi.

     La Regione Molise istituisce i seguenti tributi propri:

     a) - imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

     b) - tassa sulle concessioni regionali;

     c) - tassa regionale di circolazione;

     d) - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

 

     Art. 2. Richiamo alle norme dello Stato.

     Ai tributi propri della Regione Molise si applicano, per quanto non disposto dalla presente legge, le disposizioni contenute nelle Leggi dello Stato .

 

     Art. 3. Decorrenza della legge.

     I tributi regionali di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 1 decorreranno dal 1° gennaio 1972.

     La tassa sulle concessioni regionali decorrerà dalla data di entrata in vigore delle leggi che regoleranno il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 4. Versamenti.

     L'importo delle somme riscosse per imposta sulle concessioni statali, per tasse sulle concessioni regionali e per tasse regionali di circolazione e relative pene pecuniarie e soprattasse, viene versato sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Regionale, nei termini e con le modalità previsti dalle norme regolamentari vigenti per ciascun Ufficio o Ente delegato alla riscossione.

 

     Art. 5. Notifica atti.

     Tutti gli atti ed i provvedimenti emessi in applicazione della presente legge sono notificati con le modalità e dagli organi previsti dalla normativa statale.

 

TITOLO II

Imposte sulle concessioni statali dei beni

del demanio e del patrimonio indisponibile

 

     Art. 6. Oggetto del tributo.

     L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione Molise, nella misura, con le modalità e nei termini previsti dalla presente legge.

     Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

 

     Art. 7. Misura del tributo.

     L'imposta di cui all'articolo 6 della presente legge è determinata nella misura del dieci per cento [10%] del canone di concessione statale e successivi adeguamenti e perequazioni.

 

     Art. 8. Termini di pagamento - riscossione - Soggetto passivo.

     L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione, ma con distinta imputazione, ed è riscossa, per conto della Regione, dagli Uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

 

     Art. 9. Sanzioni.

     Per mancato pagamento dell'imposta nei termini previsti si applica la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta dovuta ed, in ogni caso, non inferiore a Lire duemila [2.000].

     Quando il pagamento sia eseguito non oltre trenta giorni dalla scadenza, in luogo della pena pecuniaria di cui al precedente comma, deve essere contestualmente versata una soprattassa pari al dieci per cento [10%] dell'imposta.

 

     Art. 10. Prescrizione.

     L'azione della Regione per riscuotere l'imposta sulle concessioni statali, si prescrive col decorso di cinque anni dalla data di richiesta di pagamento avanzata a norma dell'articolo 8 della presente legge.

     Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento dell'imposta, si prescrive l'azione tanto della Regione, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate.

     Il diritto della Regione alla riscossione delle pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

     La soprattassa si prescrive negli stessi termini stabiliti per l'imposta.

 

     Art. 11. Procedura coattiva.

     Per la riscossione coattiva delle somme a qualsiasi titolo dovute alla Regione Molise per imposta sulle concessioni statali e conseguenti pene pecuniarie e soprattasse, si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639. L'interruzione e la sospensione della prescrizione operano nei casi e nei limiti previsti dalle leggi dello Stato.

 

TITOLO III

Tassa sulle concessioni regionali

 

     Art. 12. Oggetto del tributo. [1]

     Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Molise nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al T.U. approvato con D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 13. Misura del tributo. [2]

     Le tasse sulle concessioni regionali sono determinate, con legge regionale, in misura pari alle corrispondenti tasse erariali.

 

     Art. 14. Accertamento - liquidazione - riscossione. [3]

     All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse di concessione regionale provvedono, per conto della Regione Molise, gli Uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.

 

     Art. 15. Effetti del tributo. [4]

     L'atto amministrativo per il quale sia stata già pagata la relativa tassa di concessione regionale in altra Regione, non è soggetto alla analoga tassa stabilita dalla Regione Molise se l'atto medesimo spiega i suoi effetti entro il territorio regionale.

 

     Art. 16. Sanzioni. [5]

     Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali previste dalla presente legge è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo, pari al doppio della tassa, fino al sestuplo della tassa medesima.

     Qualora il pagamento delle tasse suddette venga effettuato non oltre trenta giorni dalla scadenza, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma del presente articolo, si incorre in una soprattassa pari al dieci per cento della tassa dovuta.

 

TITOLO IV

Tassa regionale di circolazione

 

     Art. 17. Oggetto del tributo.

     La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione Molise, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche e giuridiche residenti nella Regione Molise [6].

 

     Art. 18. Misura del tributo. [7]

     [Fino al 31 dicembre 1973 la tassa regionale di circolazione viene stabilita nella misura del 25 per cento della tassa erariale di circolazione.

     Dal 1° gennaio 1974 la tassa regionale di cui al primo comma del presente articolo viene determinata nella misura del cento per cento della corrispondente tassa erariale che, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 4 della Legge 16 maggio 1970 n. 281, è contestualmente ridotta del 50 per cento.]

 

     Art. 19. Gestione del tributo [8]

1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione delle tasse automobilistiche la Regione può avvalersi, con le modalità previste ai commi 2 e 3, di altro ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse ed in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, adatta ad assicurare la compatibilità con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e con gli archivi costituiti presso le altre regioni e le province autonome, individuato attraverso le modalità previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di servizi.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare un eventuale accordo convenzionale per il rapporto di avvalimento, della durata non superiore ad anni quattro, nel quale verranno elencate e disciplinate le attività che la Regione intende affidare all'esterno per la gestione della tassa automobilistica.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla stipula della convenzione di cui al comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. In alternativa alle modalità di cui ai commi 1 e 2, per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione delle tasse automobilistiche la Regione può avvalersi, anche nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3, di una società a capitale interamente pubblico appositamente costituita che sia affidataria diretta dei predetti servizi e funzioni di pubblico interesse, a condizione che:

a) la Regione eserciti sulla società, anche insieme ad altri enti pubblici, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

 

     Art. 20. Effetti del tributo.

     La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio della Regione Molise non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza.

     Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili anche nel caso di trasferimento di residenza del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per i quali non occorre il documento di circolazione.

 

     Art. 21. Sanzioni.

     Per le violazioni alle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le sanzioni di cui alla Tabella Allegato n. 2 al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 e successive modificazioni.

     Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella Tabella stessa.

 

TITOLO V

Tassa per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche regionali

 

     Art. 22. Oggetto del tributo.

     La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Molise.

 

     Art. 23. Misura del tributo.

     La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è dovuta in misura pari al 100 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle singole province della Regione.

 

     Art. 24. Accertamento - Liquidazione  Riscossione

     All'accertamento, liquidazione e riscossione, della tassa provvedono, per conto della Regione gli Uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

 

     Art. 25. Versamenti.

     Gli Uffici che curano la riscossione della cassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali versano alla Tesoreria Regionale le somme riscosse, nei modi e nei termini previste dalle norme che regolano l'analogo tributo provinciale.

 

     Art. 26. Sanzioni.

     Per le violazioni alle disposizioni della presente tassa, si applicano le soprattasse e l'ammenda prevista dagli articoli 292 e 296 del Testo Unico approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

TITOLO VI

Contenzioso

 

     Art. 27. Ricorsi amministrativi.

     Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, avverso l'accertamento e la riscossione dei tributi regionali, il contribuente, a pena di decadenza, può proporre entro trenta giorni dalla data di notifica dei relativi atti, ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale.

     Il Presidente della Giunta Regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, partecipa all'interessato il deposito degli atti, avvertendolo della difficoltà di esaminarli, di estrarne copia e di depositare eventuali note aggiunte e documenti entro venti giorni dalla comunicazione suddetta, che va eseguita a mezzo di notifica.

     Decorso tale termine, nei successivi sessanta giorni, Egli decide in via definitiva e con provvedimento motivato.

     Il Presidente della Giunta Regionale è competente a giudicare per tutte le questioni di legittimità e di estimazione attinenti all'applicazione della presente legge, sentita la Commissione Tributaria Regionale e di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 28. Commissione tributaria regionale.

     La Commissione Consultiva Tributaria di cui all'articolo precedente, è composta da tre Consiglieri Regionali designati dal Consiglio.

     Per la elezione dei componenti della Commissione, ciascun Consigliere potrà votare per due soli nominativi in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

 

     Art. 29. Silenzio rifiuto.

     Scaduto il termine di sessanta giorni di cui al terzo comma dell'art. 27 senza che il Presidente della Giunta abbia emessa la propria decisione, il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 30. Azione giudiziaria.

     La decisione emessa dal Presidente della Giunta Regionale a norma dell'articolo 27, viene inviata al competente Ufficio delegato alla riscossione, che ne cura la notifica al ricorrente nei termini previsti dall'ultimo comma del successivo articolo 31.

     Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

     Agli Uffici delegati alla riscossione il Presidente della Giunta Regionale dà tempestiva comunicazione scritta della proposizione e dell'esito delle opposizioni giudiziarie.

 

     Art. 31. Pubblicazione delle decisioni.

     Le decisioni del Presidente della Giunta Regionale si intendono pubblicate nella data di ricevimento da parte del competente Ufficio delegato alla riscossione.

     Tale invio deve risultare da un elenco in duplice esemplare, uno dei quali, datato e sottoscritto dall'Ufficio ricevente, è restituito al Presidente della Giunta Regionale.

     Detti provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento indicata nel primo comma del presente articolo, debbono essere notificati alle parti interessate.

 

     Art. 32. Pagamento dei tributi a seguito di decisione amministrativa o di sentenza.

     Il pagamento dei tributi regionali dovuti a seguito di decisione definitiva del Presidente della Giunta Regionale o di sentenza passata in giudicato, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica di detti provvedimenti.

 

     Art. 33. Ricorso per revocazione.

     Contro le decisioni adottate dal Presidente della Giunta Regionale in forza della presente legge è ammesso ricorso per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.

     Il ricorso deve essere presentato, pena la decadenza, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti medesimi, presso il competente ufficio regionale.

     Il predetto ufficio, nel termine di dieci giorni, trasmette con succinto rapporto, il ricorso e le copie dei relativi atti al Presidente della Giunta Regionale.

     Il Presidente della Giunta Regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, partecipa all'interessato il deposito degli atti avvertendolo della facoltà dei esaminarli, di estrarne copia e di depositare eventuali note aggiunte o documenti entro venti giorni dalla comunicazione suddetta, che va eseguita a mezzo di notifica.

     Decorso tale termine, nei successivi sessanta giorni, Egli decide in via definitiva e con provvedimento motivato.

     Si osservano le disposizioni dettate dagli articoli 27 ultimo comma 29-30- I e II comma e 31.

 

     Art. 34. Sospensione dei pagamenti.

     Il ricorso in via amministrativa e l'atto di opposizione giudiziaria contro richiesta di pagamento dei tributi regionali e relative soprattasse e pene pecuniarie, non sospendono l'obbligo del pagamento.

     Tuttavia, su domanda di parte anche contestuale alla opposizione, il Presidente della Giunta Regionale, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate, ne ravvisi l'opportunità, sentita la Commissione di cui all'art. 28 dispone, con sollecita comunicazione scritta all'Ufficio competente, che sia temporaneamente sospesa la riscossione.

     Cessata la causa della sospensione, il Presidente della Giunta Regionale invia ordine scritto all'Ufficio interessato per la ripresa della procedura di esazione.

 

     Art. 35. Rimborsi.

     Nel rispetto dei termini prescrizionali, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate per tributi regionali e relative soprattasse e pene pecuniarie.

     L'istanza, diretta al Presidente della Giunta Regionale, va presentata presso l'ufficio regionale competente.

     Il predetto ufficio, nel termine di dieci giorni, trasmette, con succinto rapporto, la istanza e le copie dei relativi atti al Presidente della Giunta Regionale.

     Il Presidente della Giunta Regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, partecipa all'interessato il deposito degli atti, avvertendolo della facoltà di esaminarli, di estrarne copia e di depositare eventuali note aggiunte o documenti entro venti giorni dalla comunicazione suddetta che va eseguita con atto notificato.

     Decorso tale termine, nei successivi sessanta giorni, Egli decide in via definitiva e con provvedimento motivato.

     Si osservano le disposizioni dettate dagli articoli 27 ultimo comma 29-30- I e II comma e 31.

 

TITOLO VII

Infrazioni

 

     Art. 36. Competenza per l'accertamento delle violazioni.

     Le violazioni alle norme dell'imposta sulle concessioni statali, della tassa sulle concessioni regionali e della tassa regionale di circolazione oltre che dagli Uffici che riscuotono il tributo, sono accertate anche dai funzionari, ufficiali, impiegati, militari ed agenti indicati dall'articolo 11 del Testo Unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con D.P.R. I marzo 1961, n. 121, e nell'articolo 38 del D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39.

 

     Art. 37. Violazioni.

     Le Infrazioni passibili dell'applicazione della pena pecuniaria devono essere verbalizzate dagli uffici riscuotitori o dalle persone ed organi indicati nel precedente articolo 36. I relativi verbali sono inviati al Presidente della Giunta Regionale.

     Questi notifica al trasgressore il verbale di accertamento e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.

     Decorso tale termine, il Presidente della Giunta Regionale, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate, accerti la esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina, con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

     E' consentito al trasgressore di pagare, entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo.

     Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

     L'ordinanza notificata al trasgressore, è definitiva e costituisce titolo per la riscossione della pena pecuniaria e dell'eventuale tributo.

     Avverso detta ordinanza l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

 

TITOLO VIII

Norme finali e transitorie

 

     Art. 38. Versamenti.

     In attesa che venga istituita la Tesoreria Regionale, le somme a qualsiasi titolo riscosse dai competenti Uffici in applicazione della presente legge, dovranno, con le modalità e nei termini prescritti, essere versate sul conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale presso la Banca d'Italia di Campobasso.

 

     Art. 39. Efficacia della legge.

     La presente legge regionale, a norma del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38/II comma dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     La stessa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 12 novembre 2013, n. 17.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 12 novembre 2013, n. 17.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 12 novembre 2013, n. 17.

[4] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 12 novembre 2013, n. 17.

[5] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 12 novembre 2013, n. 17.

[6] Articolo così modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 28 ottobre 1991, n. 18.

[7] Le disposizioni di cui al presente articolo sono state abrogate dall'art. 2, comma 1, della L.R. 28 ottobre 1991, n. 18.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 ottobre 2013, n. 16.