§ 5.3.11 - L.R. 31 ottobre 2013, n. 16.
Disposizioni sulla gestione delle tasse automobilistiche. Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2 (Istituzione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 tributi
Data:31/10/2013
Numero:16


Sommario
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .


§ 5.3.11 - L.R. 31 ottobre 2013, n. 16.

Disposizioni sulla gestione delle tasse automobilistiche. Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Molise).

(B.U. 31 ottobre 2013, n. 29)

 

     Art. 1.

1. L'articolo 19 della legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Molise) è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Gestione del tributo

1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione delle tasse automobilistiche la Regione può avvalersi, con le modalità previste ai commi 2 e 3, di altro ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse ed in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, adatta ad assicurare la compatibilità con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e con gli archivi costituiti presso le altre regioni e le province autonome, individuato attraverso le modalità previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di servizi.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare un eventuale accordo convenzionale per il rapporto di avvalimento, della durata non superiore ad anni quattro, nel quale verranno elencate e disciplinate le attività che la Regione intende affidare all'esterno per la gestione della tassa automobilistica.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla stipula della convenzione di cui al comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. In alternativa alle modalità di cui ai commi 1 e 2, per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione delle tasse automobilistiche la Regione può avvalersi, anche nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3, di una società a capitale interamente pubblico appositamente costituita che sia affidataria diretta dei predetti servizi e funzioni di pubblico interesse, a condizione che:

a) la Regione eserciti sulla società, anche insieme ad altri enti pubblici, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.".

 

          Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2013, che si quantificano in 1.100.000,00 euro, si provvede con parte dello stanziamento iscritto alla UPB n. 223 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio. Nell'ambito della predetta UPB la Giunta regionale provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 55700 e corrispondente incremento dello stanziamento iscritto al capitolo 8650 (Gestione dei servizi concernenti le tasse automobilistiche non erariali).

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2014 e per quelli successivi (capitolo 8650-UPB 223: Gestione dei servizi concernenti le tasse automobilistiche non erariali) si quantificano in 1.500.000,00 euro per ciascun anno.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede, con le risorse di cui al capitolo di entrata n. 300 (Tassa automobilistica regionale) della UPB n. 002, in sede di manovre finanziarie annuali e con le rispettive leggi approvative di bilancio.

 

          Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.