§ 5.3.3 - Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 18.
Tassa automobilistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 tributi
Data:28/10/1991
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1992 la tassa automobilistica regionale viene aumentata del 25 per cento dell'attuale tassa di circolazione.
Art. 2.      Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2.
Art. 3.      La predetta legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 5.3.3 - Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 18.

Tassa automobilistica regionale.

(B.U. n. 21 del 31 ottobre 1991).

 

Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1992 la tassa automobilistica regionale viene aumentata del 25 per cento dell'attuale tassa di circolazione.

 

     Art. 2.

     Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2.

     (Omissis) [1]

 

     Art. 3.

     La predetta legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Modifica gli artt. 17 e 19 della L.R. 16 febbraio 1972, n. 2.