§ 5.2.3 - Regolamento Regionale 11 febbraio 2000, n. 1.
Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 11 aprile 1997, n. 9, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del suolo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 demanio e patrimonio
Data:11/02/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini dell'accertamento e della verifica di consistenza del demanio regionale tratturale, hanno efficacia giuridica tutti i titoli, carte, elenchi dei tratturi già compilati in esecuzione [...]
Art. 2.      1. Sulla base degli elementi raccolti, titoli probatori ed elenchi, viene determinata la consistenza del demanio tratturale allo scopo di procedere all'accatastamento e volturazione dello stesso [...]
Art. 3.      1. Tutte le operazioni e i procedimenti indicati negli articoli precedenti devono concludersi entro sei mesi decorrenti dall'approvazione del presente regolamento, ad eccezione delle questioni [...]
Art. 4.      1. Le amministrazioni interessate al trasferimento a titolo gratuito di suoli tratturali, su cui insistono opere pubbliche o di pubblico interesse, costruite anteriormente all'entrata in vigore [...]
Art. 5.      1. La Giunta Regionale, su proposta della competente Struttura dell'Assessorato all'Agricoltura, adotta per ogni singolo Comune, il piano di cessione dei suoli tratturali su cui insistono opere [...]
Art. 6.      1. Per le cessioni di cui all'articolo precedente sono stilati i dettagliati verbali di consegna, che, sottoscritti dalle parti, costituiscono atti preliminari per addivenire agli atti pubblici [...]
Art. 7.      1. Le aree tratturali irrimediabilmente compromesse dalla presenza di manufatti e strutture inamovibili possono formare oggetto di sdemanializzazione e vendita.
Art. 8.      1. La Struttura regionale competente dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, anche sulla base delle ipotesi di piano predisposti dai Comuni, redige il piano di sclassifica ed alienazione [...]
Art. 9.      1. Entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del Piano di alienazione i soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 9/1997 devono integrare la domanda già presentata ai [...]
Art. 10.      1. Tutti i suoli tratturali che residueranno ad ultimazione delle operazioni di cessione gratuita agli Enti Pubblici e Territoriali, nonché alle operazioni di sclassificazione e vendita a [...]
Art. 11.      1. Per la corretta gestione delle aree costituenti il "Parco dei Tratturi", il Consiglio Regionale, sentiti i Comuni, le Province, le Comunità Montane, nonché le organizzazioni professionali, [...]
Art. 12.      1. Nelle more dell'approvazione e dell'attivazione del Piano di Valorizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge di cui al presente regolamento e del trasferimento di funzioni in [...]
Art. 13.      1. Allo scopo di favorire la valorizzazione e la conservazione dei suoli tratturali e rendere visibili e percorribili i tracciati è consentito, gratuitamente, a tutti gli allevatori, [...]
Art. 14.      1. Le concessioni, da considerarsi precarie, possono essere assentite per i seguenti usi:
Art. 15.      1. Tutte le concessioni assentite per usi diversi da quelli previsti dal presente regolamento non possono formare oggetto di rinnovo di concessione ed il suolo tratturale, alla scadenza, deve [...]
Art. 16.      1. Le concessioni previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) ed f) del presente Regolamento sono da considerarsi precarie e non possono essere rilasciate per un periodo superiore a tre [...]
Art. 17.      1. Le domande di rilascio o di rinnovo della concessione o dell'autorizzazione, devono essere inviate per posta all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste con sede in Campobasso e [...]
Art. 18.      1. Il canone di concessione e l'importo, dovuto per le autorizzazioni previste dall'articolo, 14, comma, 2, lettere c) d) ed e) sono anticipate e vanno effettuati con versamenti in conto [...]
Art. 19.      1. La quantificazione dei canoni di concessione viene determinata conformemente alle vigenti norme statali in materia di demanio e relative disposizioni applicative, in relazione alle [...]
Art. 20.      1. Il concessionario deve garantire, al momento del ritiro dell'atto concessorio o autorizzativo, l'osservanza degli obblighi assunti anche mediante cauzione, ove dovuta, il cui ammontare non [...]
Art. 21.      1. La concessione è personale ed è vietata qualsiasi forma di sub- affitto.
Art. 22.      1. Il concessionario è responsabile degli obblighi assunti verso l'Amministrazione regionale e nei confronti di terzi per ogni danno cagionato alle persone od alle cose nell'esercizio della [...]
Art. 23.      1. In presenza di domande concorrenti alla concessione dello stesso suolo tratturale, si adottano per l'assentimento, in stretto ordine di priorità, i seguenti criteri preferenziali:
Art. 24.      1. Le concessioni o le autorizzazioni sono comunque sempre revocabili ogni qualvolta, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione concedente, ciò sia richiesto da interesse pubblico o sociale.


§ 5.2.3 - Regolamento Regionale 11 febbraio 2000, n. 1. [1]

Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 11 aprile 1997, n. 9, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del suolo demaniale tratturale.

(B.U. n. 3 del 16 febbraio 2000).

 

TITOLO PRIMO

ACCERTAMENTO E CONSISTENZA

DEL DEMANIO TRATTURALE REGIONALE

 

Art. 1.

     1. Ai fini dell'accertamento e della verifica di consistenza del demanio regionale tratturale, hanno efficacia giuridica tutti i titoli, carte, elenchi dei tratturi già compilati in esecuzione di precedenti verifiche e che comprovano l'appartenenza di tali beni all'ex demanio dello Stato - Ramo Tratturi.

     2. Al fine di procedere ad eventuale reintegra di tracciati tratturali certi, è richiesto agli Uffici Pubblici di dare notizie alla Presidenza della Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste, di tutti i documenti riguardanti i tratturi molisani, che siano conservati nei loro archivi, affinché possano trarsi copie autentiche da conservarsi presso l'archivio tratturi dell'Assessorato regionale competente.

     3. Eventuali aggiunte, variazioni e diminuzioni da apportarsi agli elenchi dei beni tratturali, a seguito di nuove verifiche ed accertamenti, sono approvate dal Consiglio Regionale.

 

     Art. 2.

     1. Sulla base degli elementi raccolti, titoli probatori ed elenchi, viene determinata la consistenza del demanio tratturale allo scopo di procedere all'accatastamento e volturazione dello stesso in capo alla Regione Molise, quale "Demanio Regionale - Ramo Tratturi.

     2. Per i tratturi di nuova reintegra non potrà procedersi alla loro sistemazione, consistenza e volturazione se non sia stata accertata la demanialità mediante provvedimento del Presidente della Giunta Regionale e successiva iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1.

     3. La Struttura competente dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste provvede ad acquisire, per ogni tracciato tratturale la cui consistenza e demanialità siano state accertate o siano in via d'accertamento, fogli di mappa e certificati catastali relativi ai singoli comuni attraversati dal tratturo.

 

     Art. 3.

     1. Tutte le operazioni e i procedimenti indicati negli articoli precedenti devono concludersi entro sei mesi decorrenti dall'approvazione del presente regolamento, ad eccezione delle questioni relative a zone di demanio tratturale per le quali non sia stata dichiarata la demanialità.

     2. Le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, relative a zone per le quali non è stata dichiarata la demanialità, in considerazione della complessità e delle eventuali controversie nascenti sulla qualitas soli, saranno effettuate ad avvenuta definizione delle stesse.

 

TITOLO SECONDO

TRASFERIMENTO AGLI ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI

DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO TRATTURALE

 

     Art. 4.

     1. Le amministrazioni interessate al trasferimento a titolo gratuito di suoli tratturali, su cui insistono opere pubbliche o di pubblico interesse, costruite anteriormente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 9/1997, possono acquisire le aree di stretta pertinenza per l'utilizzo dell'opera, salvaguardando comunque la continuità del percorso tratturale o recuperandola con possibili varianti.

     2. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento le Amministrazioni interessate al trasferimento dei suoli di cui all'articolo precedente presentano alla Presidenza della Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, idonea richiesta, allegando alla stessa:

     a) corografia della zona interessata al trasferimento;

     b) planimetria catastale;

     c) indicazione dell'area e relativo utilizzo;

     d) relazione tecnica e descrittiva;

     e) tipo di frazionamento, vidimato dal competente Ufficio del Territorio;

     f) eventuale alternativa di salvaguardia del percorso tratturale;

     g) deliberazione dell'Ente, con la quale l'Amministrazione si impegna dell'accollarsi tutte le spese necessarie per l'acquisizione dell'area richiesta.

 

     Art. 5.

     1. La Giunta Regionale, su proposta della competente Struttura dell'Assessorato all'Agricoltura, adotta per ogni singolo Comune, il piano di cessione dei suoli tratturali su cui insistono opere pubbliche o di pubblico interesse e dei relativi suoli residuali.

     2. Per detti piani deve essere acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica e Belle Arti del Molise, ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939.

 

     Art. 6.

     1. Per le cessioni di cui all'articolo precedente sono stilati i dettagliati verbali di consegna, che, sottoscritti dalle parti, costituiscono atti preliminari per addivenire agli atti pubblici validi per la registrazione e per la volturazione.

     2. Dalla data del verbale stesso gli Enti e le Amministrazioni cessionarie sono tenute ad iscrivere nei loro registri la consistenza di detti beni e provvedere alla loro conservazione, tutela e manutenzione.

     3. Tutti gli oneri connessi ai trasferimenti di cui al presente atto, ivi compresi accatastamenti, volturazioni, atti pubblici, registrazioni e quant'altro necessario, sono a totale carico degli Enti a cui i beni vengono trasferiti.

 

TITOLO TERZO

AREE TRATTURALI DA SCLASSIFICARE ED ALIENARE

 

     Art. 7.

     1. Le aree tratturali irrimediabilmente compromesse dalla presenza di manufatti e strutture inamovibili possono formare oggetto di sdemanializzazione e vendita.

     2. Per gli scopi di cui al comma precedente, i Comuni hanno facoltà di predisporre, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, un'ipotesi di piano di alienazione, nei limiti del territorio di competenza, che dovrà contenere:

     a) corografia delle aree interessate alla sdemanializzazione ed alienazione;

     b) planimetria catastale delle aree tratturali interessate, comprendente le singole aree compromesse, con indicazione dell'attuale possessore o di aventi titolo all'acquisto, ai sensi della legge regionale n. 9/1997 nonché dell'eventuale individuazione della continuità del tracciato tratturale;

     c) relazione tecnica - illustrativa delle opere realizzate sul tratturo e delle aree occupate e utilizzate come servitù, corti e pertinenze;

     d) indicazione dei prezzi di vendita per tipologie funzionali, ritenuti congrui e conformi ai prezzi medi di mercato praticati a seconda delle zone, senza tener conto del valore del soprassuolo.

     3. La Giunta regionale determina il prezzo di vendita delle aree soggette a sdemanializzazione su indicazioni degli uffici comunali competenti come da comma 2, lettera d) e su istruttoria tecnica dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

     4. Agli occupatori di suoli su cui insistono strutture inamovibili e relative pertinenze, per le quali non risulta rilasciata alcuna concessione precaria, sono comminate le sanzioni amministrative previste dal Regio Decreto 29 dicembre 1927, n. 2801 e Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, come rideterminate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 o comunque previste dalla normativa statale vigente in materia.

     5. In caso di interruzione del tracciato tratturale a seguito di individuazione di aree irrimediabilmente compromesse, i Comuni, al fine di salvaguardare la continuità del percorso, segnalano alla Regione terreni pubblici o privati per l'eventuale acquisizione al Demanio Regionale - Ramo Tratturi - a prezzi unitari non superiori a quelli quantificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d). Le determinazioni per l'acquisizione dei suoli segnalati saranno attivate dalla Regione Molise che sosterrà anche i relativi costi complessivi.

 

     Art. 8.

     1. La Struttura regionale competente dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, anche sulla base delle ipotesi di piano predisposti dai Comuni, redige il piano di sclassifica ed alienazione sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui all'articolo 7 comma 1 della Legge Regionale n. 9/1997 e, dopo aver acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica del Molise ai sensi della legge n. 1089/1939 e sentiti i Comuni interessati, lo rimette alla Giunta Regionale, per la proposta al Consiglio Regionale, che lo approva.

     2. Il Piano di alienazione, approvato dal Consiglio Regionale, costituisce l'unico strumento giuridico idoneo per la definizione delle singole pratiche di sdemanializzazione e vendita a privati cittadini.

     3. Il Piano di sdemanializzazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e illustrato nelle varie sedi degli Enti Locali, con la partecipazione dei soggetti privati e pubblici interessati e di esso sarà data ampia diffusione anche tramite la stampa e altri mezzi di comunicazione.

 

     Art. 9.

     1. Entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del Piano di alienazione i soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 9/1997 devono integrare la domanda già presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della stessa legge, attenendosi a quelle che sono le risultanze del menzionato Piano così come approvato dal Consiglio Regionale.

     2. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 11 aprile 1997, n. 9 vanno integrate secondo i seguenti contenuti ed allegazioni:

     a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente.

     b) planimetria aggiornata della zona richiesta;

     c) relazione tecnica e descrittiva delle aree e degli interventi esistenti sul suolo tratturale, di cui si chiede l'acquisto;

     d) tipo di finanziamento, vidimato dall'Ufficio del Territorio;

     e) dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 articolo 20 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la data presumibile di occupazione del suolo, nonché, per eventuali manufatti realizzati abusivamente, la data presumibile della realizzazione.

     f) attestati di versamento delle eventuali sanzioni e il canoni pregressi per il quinquennio non prescritto e non corrisposti, comprensivi di interessi legali, come previsto dall'articolo 7, comma 4, della Legge Regionale n. 9/1997.

     3. Tutti gli oneri, connessi all'acquisto del suolo tratturale richiesto sono a totale carico della parte acquirente.

 

TITOLO QUARTO

PARCO DEI TRATTURI DEL MOLISE

E PIANO DI VALORIZZAZIONE

 

     Art. 10.

     1. Tutti i suoli tratturali che residueranno ad ultimazione delle operazioni di cessione gratuita agli Enti Pubblici e Territoriali, nonché alle operazioni di sclassificazione e vendita a privati, costituiranno il "Parco dei Tratturi del Molise".

 

     Art. 11.

     1. Per la corretta gestione delle aree costituenti il "Parco dei Tratturi", il Consiglio Regionale, sentiti i Comuni, le Province, le Comunità Montane, nonché le organizzazioni professionali, agricole, agrituristiche e per il tempo libero maggiormente rappresentative, emanerà entro due anni dalla costituzione dello stesso, un piano di valorizzazione che preveda:

     a) le linee programmatiche generali di valorizzazione ed utilizzazione del suolo, distinte per singolo tracciato tratturale;

     b) eventuali soggetti pubblici o privati a cui delegare la gestione del suolo o di parte dello stesso, con preferenza ad eventuali cooperative che verranno a costituirsi a seguito di attuazione di progetti di pubblica utilità;

     c) indicazione delle prospettive occupazionali e analisi comparata dei costi e dei benefici;

     d) predisposizione di pacchetti turistici da immettere nel mercato per una migliore fruizione e riscoperta dei tratturi molisani;

     e) indicazione delle aree tratturali che possono continuare a formare oggetto di concessione precaria a favore dei richiedenti, con la precisazione degli usi compatibili con il piano di valorizzazione.

 

TITOLO QUINTO

NORME TRANSITORIE

PER LA GESTIONE DEI SUOLI TRATTURALI

 

     Art. 12.

     1. Nelle more dell'approvazione e dell'attivazione del Piano di Valorizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge di cui al presente regolamento e del trasferimento di funzioni in materia, è possibile rilasciare concessioni precarie a favore dei richiedenti che non modifichino la situazione dei luoghi.

     2. E' fatto obbligo comunque, di lasciare libera su tutti i tracciati tratturali una fascia di terreno allo stato saldo o pascolivo della larghezza non inferiore a metri quindici da utilizzare gratuitamente per il passaggio ed il transito a scopi agricoli agrituristici e del tempo libero.

     3. Per l'adeguamento a quanto prescritto al precedente comma si da luogo a rideterminazione delle superfici, già oggetto di concessione in occasione degli eventi rinnovi che i richiedenti andranno a formalizzare ed in tale occasione saranno definiti gli eventuali conguagli dei canoni di concessione.

 

     Art. 13.

     1. Allo scopo di favorire la valorizzazione e la conservazione dei suoli tratturali e rendere visibili e percorribili i tracciati è consentito, gratuitamente, a tutti gli allevatori, prioritariamente ai residenti nel Comune di ubicazione del tratturo, di far pascolare il proprio bestiame sui suoli liberi da concessioni.

     2. In presenza di particolari esigenze sociali, i Comuni a cui è demandata la vigilanza, possono regolamentare il pascolamento, previo parere favorevole della Struttura regionale competente alla gestione.

     3. Al fine di non impoverire il cotico erboso dei suoli tratturali con la presenza di un carico di bestiame elevato, gli allevatori sono tenuti annualmente a chiedere l'autorizzazione al pascolamento, con istanza indirizzata al Settore regionale competente e per conoscenza al Comune interessato.

     4. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente, l'autorizzazione si intende concessa.

     5. Per gli scopi di cui al comma 1 è altresì consentito, per il periodo strettamente necessario, l'uso a titolo gratuito del suolo tratturale per aia e trebbiatura, previa autorizzazione da richiedersi nei modi e nei termini di cui al presente regolamento.

 

     Art. 14.

     1. Le concessioni, da considerarsi precarie, possono essere assentite per i seguenti usi:

     a) coltura erbacea;

     b) coltura arborea, ove risultano già esistenti e massimo per la durata fisiologica della essenza arborea impiantata;

     c) strade dichiarate di pubblica utilità e traverse di accesso a fabbricati limitrofi ai tratturi, realizzate o da realizzarsi in conformità alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Artistici e Storici;

     d) attraversamento, in sotterraneo, di condotte per metano, acqua e di linee elettriche, telefoniche e simili;

     e) attraversamento di linee aeree elettriche, telefoniche e simili solo in via eccezionale e con provvedimento motivato;

     f) tutti gli altri usi compatibili con la valorizzazione agrituristica dei tratturi.

     2. Le autorizzazioni, da considerarsi comunque precarie, possono essere assentite per i seguenti usi:

     a) passaggio e transito per il raggiungimento di fondi interclusi, senza modifica alcuna alla situazione dei luoghi;

     b) aia e trebbiatura;

     c) taglio legna, spiname e bassa macchia;

     d) deposito di materiale solo nei casi giustificati da evidenti necessità oggettive e purché non impedisca la continuità del tracciato tratturale e sia opportunamente garantito, con la costituzione di apposita polizza fidejussoria, che, al termine della concessione della durata non superiore ad un anno, il suolo tratturale venga riportato allo stato originario;

     e) eventuali altre autorizzazioni temporanee e comunque della durata non superiore ad un anno.

 

     Art. 15.

     1. Tutte le concessioni assentite per usi diversi da quelli previsti dal presente regolamento non possono formare oggetto di rinnovo di concessione ed il suolo tratturale, alla scadenza, deve essere lasciato libero e riportato allo stato precedente.

     2. Le concessioni in essere per usi diversi da quelli agricoli, per le quali verrà redatto il piano di sdemanializzazione e vendita o di cessione gratuita, possono formare oggetto di concessione precaria fino a quando non si addiverrà alla definizione di tutti gli atti di sdemanializzazione e vendita.

 

     Art. 16.

     1. Le concessioni previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) ed f) del presente Regolamento sono da considerarsi precarie e non possono essere rilasciate per un periodo superiore a tre anni, con la prescrizione che, qualora elette aree rientrassero nella previsione del piano di valorizzazione approvato e definito, possono formare oggetto di revoca insindacabile da parte dell'Autorità concedente senza possibilità di reclami o richiesta di risarcimenti.

     2. Le concessioni previste dallo stesso articolo 14, comma 1, lettere c), d) ed e) hanno durata massima di anni diciannove e la loro validità, nel tempo, è subordinata al pagamento anticipato del canone di concessione, fermo restando la precarietà delle stesse.

     3. Le autorizzazioni previste dallo stesso articolo 14, comma 2, lettere b), c) e d) hanno durata da definirsi in funzione dell'uso o dell'intervento previsto dalla richiesta;

     4. Le autorizzazioni previste dall'articolo 14, comma 2, lettera a), hanno una durata massima di anni diciannove e sono a servizio del fondo intercluso.

 

     Art. 17.

     1. Le domande di rilascio o di rinnovo della concessione o dell'autorizzazione, devono essere inviate per posta all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste con sede in Campobasso e devono contenere:

     a) il nominativo del richiedente con i dati anagrafici, codice fiscale e qualifica professionale;

     b) l'indicazione dell'uso e della durata della concessione o autorizzazione richiesta;

     c) l'agro del Comune ove trovasi il tratturo e la denominazione dello stesso;

     d) planimetria catastale riportante l'area tratturale interessata alla concessione o autorizzazione e le misure lineari della stessa:

     e) eventuali titoli di preferenza.

     2. A conclusione dell'istruttoria, che prevede una relazione tecnica illustrativa dei funzionari addetti e l'acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica del Molise ai sensi delle disposizioni vincolistiche contenute nella legge n. 1089/1939, si provvede, a cura del Responsabile della Struttura competente, alla emissione dell'atto di concessione od autorizzazione.

 

     Art. 18.

     1. Il canone di concessione e l'importo, dovuto per le autorizzazioni previste dall'articolo, 14, comma, 2, lettere c) d) ed e) sono anticipate e vanno effettuati con versamenti in conto corrente intestato alla Tesoreria Regionale.

     2. Il canone previsto dall'atto di concessione va versato in unica soluzione.

     3. I canoni, come determinati ai sensi del presente regolamento, sono rivalutati su basi annue secondo le variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

     4. A richiesta dell'interessato è consentito il ricorso alla rateizzazione degli emolumenti arretrati dovuti, nelle forme stabilite dalla struttura competente ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 19.

     1. La quantificazione dei canoni di concessione viene determinata conformemente alle vigenti norme statali in materia di demanio e relative disposizioni applicative, in relazione alle destinazioni d'uso ed alle tipologie di godimento.

     2. Per le autorizzazioni al taglio legna, spiname e bassa macchia l'importo da versare viene determinato in base al valore di macchiatico.

     3. Le concessioni vanno rilasciate per tracciato tratturale e per agro comunale.

 

     Art. 20.

     1. Il concessionario deve garantire, al momento del ritiro dell'atto concessorio o autorizzativo, l'osservanza degli obblighi assunti anche mediante cauzione, ove dovuta, il cui ammontare non può essere inferiore all'entità del canone annuo stabilito, oppure pari ad un terzo dell'importo da versare.

     2. L'importo della cauzione verrà restituito, dopo il rilascio e l'avvenuto ripristino del suolo concesso.

 

     Art. 21.

     1. La concessione è personale ed è vietata qualsiasi forma di sub- affitto.

     2. Nell'eventualità che venga accertato e verificato il sub-affitto, la concessione, ipso iure, decade ed il concessionario è tenuto a rilasciare il suolo tratturale libero e a pagare una sanzione pecuniaria, pari alla cauzione versata, che verrà automaticamente incamerata dalla Regione.

     3. La stessa sanzione verrà applicata nei riguardi del sub-affittuario e riscossa, mediante ingiunzione da emettersi a cura del Settore del Contenzioso.

     4. La decadenza è pronunciata dalla Struttura che ha rilasciato la concessione a mezzo di provvedimento motivato, che verrà notificato, oltre che agli interessati, anche, per i provvedimenti di rispettiva competenza, ai competenti Settori regionali.

 

     Art. 22.

     1. Il concessionario è responsabile degli obblighi assunti verso l'Amministrazione regionale e nei confronti di terzi per ogni danno cagionato alle persone od alle cose nell'esercizio della concessione o dell'autorizzazione.

     2. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione concedente da ogni azione o pretesa che possa essere promossa da terzi in dipendenza delle stesse.

 

     Art. 23.

     1. In presenza di domande concorrenti alla concessione dello stesso suolo tratturale, si adottano per l'assentimento, in stretto ordine di priorità, i seguenti criteri preferenziali:

     a) possesso del suolo richiesto, anche in virtù di concessione scaduta da non oltre cinque anni;

     b) qualità di imprenditore agricolo confinante;

     c) qualità di imprenditore agricolo;

     d) disagiate condizioni economiche, desumibili dalla dichiarazione dei redditi e/o dalla contabilità aziendale:

     e) possibilità di coltivazione diretta del suolo tratturale richiesto, con riferimento al parco macchine esistente in azienda.

     2. In caso di decesso del concessionario, gli eredi, subentrano nel godimento della concessione, previa comunicazione scritta alla competente Struttura dell'Agricoltura da effettuarsi, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla morte del de cuius.

 

     Art. 24.

     1. Le concessioni o le autorizzazioni sono comunque sempre revocabili ogni qualvolta, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione concedente, ciò sia richiesto da interesse pubblico o sociale.

     2. La revoca è pronunciata con provvedimento motivato.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.