§ 4.6.20 - L.R. 13 dicembre 2012, n. 26.
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise).


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.6 sport e tempo libero
Data:13/12/2012
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 4.6.20 - L.R. 13 dicembre 2012, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise).

(B.U. 15 dicembre 2012, n. 31)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1)

1. All'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 5 è soppresso il seguente periodo: "Essi sono tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola sci ed a rispettare gli altri adempimenti relativi alla tutela della professione.";

 

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'esercizio temporaneo ed occasionale dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.