Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica |
Data: | 03/12/2004 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Ambiti di attività. |
Art. 3. Associazioni di promozione sociale. |
Art. 4. Atto costitutivo e statuto. |
Art. 5. Risorse economiche. |
Art. 6. Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. |
Art. 7. Incompatibilità. |
Art. 8. Conferenza regionale dell'associazionismo. |
Art. 9. Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale. |
Art. 10. Promozione e sostegno delle attività delle associazioni. |
Art. 11. Convenzioni. |
Art. 12. Spazi e attrezzature. |
Art. 13. Contributi alla associazioni di promozione sociale. |
Art. 14. Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d'informazione. |
Art. 15. Fondo regionale dei beni mobili dimessi. |
Art. 16. Disposizioni finanziarie. |
Art. 17. Norme transitorie e finali. |
§ 4.2.32 - L.R. 3 dicembre 2004, n. 31.
Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale.
(B.U. 16 dicembre 2004, n. 28).
Art. 1. Finalità.
l. La Regione Molise, ai sensi della
2. La presente legge detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e gli enti locali e le associazioni di promozione sociale.
3. Ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di rafforzare quelle già esistenti, che rispondono ai requisiti della presente legge.
4. La Regione, inoltre, sostiene le attività degli Enti locali volte a valorizzare le realtà associative presenti sul territorio.
Art. 2. Ambiti di attività.
l. La Regione Molise considera di interesse pubblico le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale così come individuate dal comma 1 dell'art. 2 della
La Regione pertanto si propone di valorizzare le attività tese all'espletamento di interessi a valenza collettiva promosse da associazioni, senza fini di lucro, di persone, gruppi, movimenti e finalizzate:
a) alla piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona umana;
b) alla valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli;
c) all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali;
d) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
e) alla tutela e allo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;
f) alla tutela dei diritti dei consumatori;
g) alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute;
h) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
i) all'affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente;
l) allo sviluppo della pratica sportiva e del turismo sociale.
Art. 3. Associazioni di promozione sociale.
l. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti e federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge tutti gli organismi individuati dai commi 2 e 3 della
Art. 4. Atto costitutivo e statuto.
l. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto, registrato, nel quale deve essere indicata, tra l'altro, la sede legale.
2. Lo statuto deve espressamente prevedere:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività di tutte le cariche associative;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 5. Risorse economiche.
l. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Art. 6. Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
l. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito presso l'Assessorato regionale alle politiche sociali - Settore Sicurezza Sociale - della Giunta regionale il Registro delle associazioni di promozione sociale.
2. Sono iscritte nel registro le associazioni di promozione sociale operanti nella regione e in possesso dei requisiti di cui alla presente legge e alla
A tal fine le associazioni interessate devono inoltrare al Presidente della Giunta regionale domanda sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante corredata da:
- atto costitutivo e statuto, redatti anche in forma di scrittura privata, registrati;
- dettagliata relazione sull'attività svolta e sugli interventi programmati;
- indicazione della persona alla quale è conferita la rappresentanza legale.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Dirigente regionale responsabile del Settore Sicurezza Sociale, verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispone con propria determinazione l'iscrizione nel registro regionale, ovvero il divieto motivato dell'iscrizione stessa.
La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine.
4. Il provvedimento di iscrizione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed è comunicato all'associazione richiedente, alla Provincia e al Comune nel cui ambito opera l'associazione iscritta.
5. Le associazioni iscritte nel Registro regionale trasmettono, annualmente, entro il 30 giugno, copia del rendiconto economico-finanziario, nonché dettagliata relazione sull'attività svolta.
6. Il Dirigente regionale Responsabile del Settore Sicurezza Sociale, entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma 5, dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione dal Registro delle associazioni che non abbiano ottemperato a quanto richiesto nello stesso comma.
Analogo provvedimento viene emesso per le associazioni per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui alla presente legge e alla
7. Contro il diniego della iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 10 della
8. Il Presidente della Giunta regionale invia entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del Registro all'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di cui all'art. 11 della
Art. 7. Incompatibilità.
1. Non hanno titolo all'iscrizione nel Registro regionale, oltre ai soggetti di cui all'art. 2 - commi 2 e 3 della
2. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul BURM, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge 266/91, possono optare, previo adeguamento statutario, per l'iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla presente legge.
Art. 8. Conferenza regionale dell'associazionismo.
l. La Regione indice, almeno due volte l'anno, una Conferenza dell'associazionismo rivolta alla partecipazione di tutte le associazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nel Registro regionale.
2. La conferenza regionale è finalizzata a raccogliere valutazioni e proposte sulle politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo e sul rapporto tra istituzioni pubbliche e realtà associative in Molise.
3. La prima riunione della conferenza è convocata dall'Assessore regionale alle politiche sanitarie e sociali, il quale dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne ravvisi la necessità e, comunque, quando nella precedente seduta sia venuto a mancare il numero legale.
4. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti o loro delegati delle associazioni iscritte nel registro di cui al precedente art. 6. Possono, altresì, partecipare i legali rappresentanti o loro delegati delle associazioni di promozione sociale non iscritte nel registro regionale, ma comunque costituite nelle forme di legge.
5. La conferenza regionale dell'associazionismo si dota di un proprio autonomo regolamento in virtù del quale determina le proprie rappresentanze interne ed esterne e i casi di incompatibilità; individua e seleziona le sue politiche e realizza i suoi rapporti istituzionali.
6. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla "Fascia D", designato dall'Assessore alle politiche sanitarie e sociali.
Art. 9. Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale.
1. E' istituito, presso l'Assessorato alle politiche sociali - Settore Sicurezza Sociale - l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'Osservatorio regionale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composto da:
a) Assessore regionale alle Politiche sociali o suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante dei Comuni della regione, designato dall'ANCI, sede regionale;
c) un rappresentante delle Province della regione, designato dall'UPROM, sede regionale;
d) un rappresentante della Lega delle autonomie locali, sede regionale;
e) otto rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale, eletti dalla Conferenza regionale di cui al precedente art. 8;
f) Le funzioni di segretario dell'Osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla fascia D, designato dall'Assessore alle politiche sociali.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione dell'Osservatorio in presenza della designazione dei due terzi dei componenti, salvo integrazione in caso di ulteriori designazioni.
4. I componenti dell'Osservatorio cessano dall'incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale.
5. Ai membri dell'Osservatorio, esterni all'amministrazione regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute.
6. L'Osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta ne ricorra la necessità. Può essere, altresì, convocato in via straordinaria, su richiesta motivata di sei componenti o di almeno 10 associazioni iscritte nel Registro.
7. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio regionale del volontariato, di cui alla legge 266/91; i due organismi sono convocati in seduta congiunta, almeno una volta l'anno, sotto la Presidenza dell'Assessore regionale alle politiche sociali.
8. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate da apposito regolamento, da emanarsi, a cura della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla costituzione dell'Osservatorio stesso.
9. L'Osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
a) avanzare alla Giunta e al Consiglio regionale proposte d'intervento che interessano le attività delle associazioni di promozione sociale;
b) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle associazioni di promozione sociale;
c) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento dell'associazionismo di promozione sociale;
d) promuovere e sviluppare un confronto ed un raccordo costanti con le istituzioni pubbliche e gli enti locali;
e) esprimere parere sulle proposte di riparto dei fondi di cui all'art. 13;
f) seguire l'attuazione della presente legge e redigere un rapporto annuale da inviare al Presidente della Giunta regionale;
g) l'Osservatorio, per l'adempimento dei propri compiti, si avvale del personale e dei mezzi messi a disposizione dall'Assessorato regionale alle Politiche sociali.
Art. 10. Promozione e sostegno delle attività delle associazioni.
l. La Regione promuove l'associazionismo attraverso i seguenti interventi:
a) stipula delle convenzioni di cui al successivo art. 11;
b) messa a disposizione di spazi e di attrezzature, non utilizzati per fini istituzionali;
c) fornitura di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;
d) sostegno a specifici progetti di attività, ivi compresi la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori delle associazioni.
2. Le Province, le Comunità Montane ed i Comuni, in forma singola o associata, possono promuovere e sostenere l'associazionismo attraverso gli stessi interventi di cui al precedente comma 1.
Art. 11. Convenzioni.
l. La Regione, gli enti sub-regionali, le AUSL, le province, le Comunità Montane ed i Comuni, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con le associazioni, iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale di cui all'art. 12, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e che dimostrino di essere in grado di cooperare con l'Ente pubblico nell'assolvimento dei compiti di sua competenza.
2. Le convenzioni stipulate devono prevedere:
a) attività oggetto del rapporto convenzionale, sua durata e costi;
b) condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonché forme assicurative per gli aderenti dell'associazione interessata;
c) eventuale ammontare della partecipazione finanziaria degli Enti pubblici;
d) modalità di verifica degli interventi attuati dalle associazioni convenzionate;
e) documentazione dell'intervento svolto.
Art. 12. Spazi e attrezzature.
1. Alle associazioni di promozione sociale, regolarmente iscritte nel Registro regionale, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/91, la Regione e gli enti di cui all'art. 5 possono concedere in comodato d'uso beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali.
2. Gli stessi Enti possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale, nonché delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla Legge 266/91, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
Art. 13. Contributi alla associazioni di promozione sociale.
1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni di promozione sociale iscritte, da almeno 6 mesi, nel Registro regionale di cui all'art. 6 per:
a) progetti e specifiche attività;
b) dotazioni di servizi e attrezzature.
In sede di prima attuazione della presente legge si prescinde dal termine di iscrizione nel Registro regionale.
2. Al fine di ottenere i contributi di cui al precedente comma le associazioni iscritte nel Registro regionale devono presentare domanda alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione le istanze andranno inviate entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Il contributo regionale non è cumulabile con altri contributi previsti da leggi di settore.
3. Per i contributi di cui al presente articolo, la Giunta regionale provvede annualmente al riparto dei fondi, dopo aver acquisito il parere dell'Osservatorio dell'associazionismo, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale. La Commissione consiliare rende il parere entro sessanta giorni dall'acquisizione della richiesta corredata di idonea documentazione istruttoria. Si prescinde dal parere nel caso di infruttuoso decorrere del termine suddetto [2].
Art. 14. Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d'informazione.
1. Alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'art. 6 è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni e agli atti amministrativi nei modi previsti dalla
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti agli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
3. Alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro è garantita l'informazione sull'attività legislativa e regolamentare del Consiglio regionale attraverso l'invio gratuito da parte della Regione, a ciascuna associazione, di ogni numero del Bollettino Ufficiale.
4. L'Ufficio di presidenza di ciascuna Commissione permanente del Consiglio regionale invia, trimestralmente, all'Osservatorio regionale di cui all'art. 9, una lista delle proposte di legge presentate.
Art. 15. Fondo regionale dei beni mobili dimessi.
1. I beni mobili dismessi dalla Regione, dagli Enti e dalle Agenzie regionali dal proprio inventario patrimoniale, sono devoluti ad un fondo speciale denominato "Fondo regionale dei beni mobili dismessi per il volontariato e le associazioni di promozione sociale", gestito dall'Assessorato alle politiche sociali.
2. Le modalità di gestione del fondo e i criteri di devoluzione dei beni mobili dismessi sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. I beni dismessi possono essere devoluti alle sole associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'art. 6 o in altri registri o albi previsti da leggi regionali o nazionali in attuazione di norme nazionali in materia di associazionismo e volontariato.
Art. 16. Disposizioni finanziarie.
l. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario riferito al corrente anno, con l'istituzione di un nuovo capitolo nel bilancio regionale, con una previsione di spesa di Euro 77.500,00, denominato "Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale", mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 300, relativo a provvedimenti normativi in corso.
2. Per gli anni successivi, le leggi approvative del bilancio regionale determineranno gli importi dei relativi stanziamenti, ai quali andranno ad aggiungersi le somme trasferite dallo Stato ai sensi della
Art. 17. Norme transitorie e finali.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste dalla
2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della