§ 2.9.29 - Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 17.
Norme per l'attuazione e lo sviluppo della cooperazione sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:22/03/2000
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modifiche ed integrazioni.
Art. 3.  Requisiti per l'iscrizione nell'albo regionale.
Art. 4.  Cancellazione.
Art. 5.  Raccordo con i servizi socio-sanitari.
Art. 6.  Raccordo con le attività di formazione professionale.
Art. 7.  Raccordo con le politiche attive del lavoro.
Art. 8.  Convenzioni.
Art. 9.  Convenzioni tipo con Cooperative iscritte alla sezione A).
Art. 10.  Convenzioni con Cooperative iscritte alla sezione B).
Art. 11.  Forme di controllo e di tutela dell'utenza.
Art. 12.  Durata delle convenzioni.
Art. 13.  Determinazione dei corrispettivi.
Art. 14.  Sostegno della cooperazione sociale.
Art. 15.  Modalità di accesso ai benefici.
Art. 16.  Integrazioni.
Art. 17.  Compiti della Commissione.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Relazione annuale.
Art. 20.  Abrogazioni.
Art. 21.  Pubblicazione.


§ 2.9.29 - Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 17. [1]

Norme per l'attuazione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

(B.U. n. 7 del 1 aprile 2000).

 

TITOLO I

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge la Regione Molise dà attuazione all'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: "Disciplina delle cooperative sociali" e all'art. 26, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 6.

     2. A tal fine:

     - detta norme e disciplina la Sezione Cooperazione sociale dell'Albo Regionale delle cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'art. 18 comma 4, lettera h) della legge regionale n. 6/1995;

     - determina le modalità di raccorcio con l'attività dei servizi socio- sanitari, nonché le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;

     - fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali e loro consorzi ed Enti pubblici;

     - definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;

     - integra la composizione della Commissione regionale della Cooperazione, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/1995.

 

TITOLO II

ALBO REGIONALE DELLE SOCIETA'

COOPERATIVE E LORO CONSORZI

 

     Art. 2. Modifiche ed integrazioni.

     1. La Sezione di cui all'art. 18, comma 4, lettera h), della legge regionale n. 6/1995, si articola nelle seguenti sottosezioni:

     a) sottosezione A), nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

     b) sottosezione B), nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi

- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

     c) sottosezione C), nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

 

     Art. 3. Requisiti per l'iscrizione nell'albo regionale.

     1. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, per ottenere l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo regionale allegano alla domanda, oltre ai documenti di cui all'art. 19, comma 1 della legge regionale n. 6 del 13 febbraio 1995, il certificato di iscrizione alla sezione ottava del Registro Prefettizio delle Cooperative.

     2. Le Cooperative che chiedono l'iscrizione nella sottosezione B), devono produrre certificazione circa la presenza al loro interno di lavoratori svantaggiati, nella misura prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

     3. Per gli adempimenti successivi all'iscrizione si rinvia a quanto previsto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 6/1995.

     4. Per le Cooperative che intendono espletare il servizio di assistenza domiciliare di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 21, ad oggetto: "Interventi a favore delle persone anziane" rimane fermo l'obbligo di disporre delle figure professionali di cui all'art. 8, comma 4, di detta legge.

     5. L'Albo regionale delle Cooperative sociali viene pubblicato, annualmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato alle Prefetture ed alle Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per il territorio.

 

     Art. 4. Cancellazione.

     1. La cancellazione dalla sezione dell'Albo Regionale delle cooperative sociali e loro consorzi è disposta, oltre che nei casi previsti dall'art. 21 della Legge Regionale n. 6/1995, nelle seguenti ulteriori ipotesi:

     a) quando le cooperative sociali o i consorzi siano stati sciolti, risultino inattivi da più di 24 mesi o cancellati dal Registro Prefettizio anche a seguito delle ispezioni, effettuate ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, nonché qualora non siano in grado di continuare ad esercitare la loro attività;

     b) qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30% delle unità in fase lavorativa della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 381/1991 superi la misura del 50%, si provvede a cancellazione qualora la compagine sociale non venga riequilibrata entro un anno dalla data in cui sia riscontrata l'irregolarità.

     2. Il provvedimento di cancellazione motivato è trasmesso, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla cooperativa o consorzio nonché alla Prefettura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione delle convenzioni di cui ai successivi artt. 9 e 10.

 

TITOLO III

RACCORDO CON L'ATTIVITA' DEI SERVIZI

SOCIO-SANITARI, DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

 

     Art. 5. Raccordo con i servizi socio-sanitari.

     1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi delle attività socio-sanitarie i competenti organi regionali prevedono le specifiche modalità di apporto della cooperazione sociale. In particolare, individuano i settori di intervento nei quali alla cooperazione sociale viene riconosciuto un ruolo specifico e prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico, di imprenditorialità e di democrazia.

     2. Il Coordinamento tra i Servizi dell'amministrazione regionale, "Lavoro e Cooperazione" da un lato e "Sicurezza sociale" dall'altro, può avvenire tramite apposita Conferenza di servizi da istituirsi presso il Servizio "Lavoro e Cooperazione".

 

     Art. 6. Raccordo con le attività di formazione professionale.

     1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione professionale i competenti organi regionali prevedono strumenti atti a favorire:

     a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

     b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate e finanziate mediante il ricorso al Fondo Sociale Europeo ed altre provvidenze comunitarie;

     c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività formative svolte in forma consorziata.

     2. In relazione a quanto previsto al comma 1 le strutture di formazione professionale prevedono negli organi di gestione la presenza di rappresentanti delle cooperative sociali.

 

     Art. 7. Raccordo con le politiche attive del lavoro.

     1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate:

     a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio- sanitari ed educativi;

     b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.

     2. Nell'ambito della normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991.

 

TITOLO IV

CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI

E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

 

     Art. 8. Convenzioni.

     1. L'individuazione delle cooperative e dei consorzi con i quali possono essere stipulate convenzioni di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è effettuata tenendo conto:

     a) della capacità di progettazione e gestione della cooperativa o del consorzio;

     b) dell'affidabilità organizzativa ed economico-finanziaria;

     c) dei titoli e dell'esperienza degli operatori;

     d) della capacità di rispettare gli standards minimi qualitativi dei servizi.

     2. La Giunta regionale, nella considerazione che i servizi vanno espletati da cooperative sociali e loro consorzi, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, adotta con delibera schemi di convenzione-tipo rispettivamente per:

     a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

     b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo i principi formulati dalla presente legge.

     3. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ex art. 22 della legge n. 142/1990.

     4. Per stipulare le convenzioni, di cui alla presente legge, le cooperative ed i loro consorzi debbono essere iscritti all'albo regionale, di cui all'art. 18 della legge regionale n. 6/1995, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 9. Convenzioni tipo con Cooperative iscritte alla sezione A).

     1. Le convenzioni tipo, per la gestione di servizi da parte di cooperative iscritte alla sezione A), prevedono:

     a) l'indicazione della durata della convenzione, nonché il regime delle proroghe;

     b) il regime delle reciproche inadempienze, le modalità ed i tempi di disdetta e le fattispecie risolutive;

     c) il numero degli addetti, con l'indicazione dei relativi requisiti di professionalità e le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;

     d) l'eventuale partecipazione ad attività formative e relative modalità;

     e) il ruolo dei volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto stabilito all'art. 2 della legge n. 381/1991;

     f) l'indicazione delle norme contrattuali applicate alla generalità dei lavoratori;

     g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;

     h) le modalità di verifica e vigilanza con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni ed alla tutela degli utenti;

     i) l'obbligo e le modalità assicurative e previdenziali del personale;

     l) le modalità di raccordo con gli uffici competenti;

     m) nel caso di gestione di attività a ciclo diurno e/o residenziale, le caratteristiche strutturali e funzionali dei presidi e la loro conformità alla vigente normativa.

 

     Art. 10. Convenzioni con Cooperative iscritte alla sezione B).

     1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 5 della legge n. 381/1991, gli Enti pubblici prevedono la destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 5.

     2. Le convenzioni tipo, relative alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, oltre a quanto previsto al precedente art. 9, indicano il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura ed il relativo monte ore di lavoro mensile.

     3. Al fine di poter valutare che l'attività convenzionanda sia effettivamente finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, i criteri per determinarne il numero sono stabiliti sia in relazione all'entità e alla natura della fornitura, sia al grado di produttività e fabbisogno formativo e di supporto. Per ogni persona svantaggiata è adottato uno specifico progetto.

     4. Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta fra più offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli Enti pubblici appaltanti valutano secondo i seguenti criteri di priorità:

     a) la continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;

     b) la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

     c) il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito di intervento della cooperativa.

     5. Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni di cui al presente articolo si dà atto del rispetto dei criteri di priorità indicati ai commi precedenti.

     6. I consorzi, iscritti alla sezione C) dell'albo regionale, che abbiano stipulato una convenzione, ai sensi del presente articolo, affidano l'esecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a cooperative iscritte alla sezione B).

 

     Art. 11. Forme di controllo e di tutela dell'utenza.

     1. Nelle convenzioni le cooperative e i loro consorzi devono esplicitare le forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.

 

     Art. 12. Durata delle convenzioni.

     1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno durata triennale.

 

     Art. 13. Determinazione dei corrispettivi.

     1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:

     a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:

     - nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della Regione vengono approvate, su proposta degli Assessori competenti, dalla Giunta Regionale e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private;

     - nel caso di servizi innovativi o non standardizzati, i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;

     b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle Camere di Commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali.

 

TITOLO V

NORME DI INCENTIVAZIONE

 

     Art. 14. Sostegno della cooperazione sociale.

     1. Al fine di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali di cui alla presente legge, in aggiunta alle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 6/1995 la Regione interviene con contributi così articolati:

     a) per le cooperative ed i loro consorzi di nuova costituzione contributi per la copertura totale delle spese di costituzione e di primo impianto, nel limite massimo di lire 10 milioni;

     b) contributi per spese di locazione di immobili destinati alle attività di impresa, nei limiti del 50% della spesa prevista, limitatamente al primo anno di attività, nel limite massimo di 20 milioni, rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT;

     c) costituzione di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti ad un tasso agevolato pari ad 1/4 del tasso di riferimento, in misura non superiore all'80% delle spese previste e comunque non superiore al "de minimis". La durata massima del finanziamento è di dieci anni.

     2. I finanziamenti di cui alla lettera c) del precedente comma 1 possono riguardare:

     a) spese per attività di formazione, e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse correlate;

     b) oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari, automezzi, arredi, brevetti software, studi e ricerche per nuovi prodotti, acquisizioni di altri beni immateriali;

     c) spese relative alla formazione di scorte in linea con le vigenti disposizioni e nei limiti del trenta per cento dell'investimento;

     d) spese relative alla realizzazione di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative.

     3. La Regione può intervenire con servizi finanziari, quali i fondi di garanzia, fino ad un massimo del 50% di finanziamento bancario, la cui gestione è affidata alla "FINMOLISE - S.p.A.".

     4. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.

     5. La gestione del fondo di rotazione è affidata, sulla base di apposita convenzione, alla "FINMOLISE - S.p.A.".

     6. Le agevolazioni richieste da consorzi, cooperative di tipo B) e cooperative intercomunali hanno titolo di priorità.

 

     Art. 15. Modalità di accesso ai benefici.

     1. Per quanto riguarda le modalità di accesso ai benefici previsti dalla presente legge si rinvia a quanto stabilito all'art. n. 9 della legge regionale n. 6/1995.

 

TITOLO VI

COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

 

     Art. 16. Integrazioni.

     1. Per la trattazione di argomenti attinenti alla materia disciplinata dalla presente legge, la Commissione regionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 6/1995, viene integrata da:

     a) Assessore regionale alla "Sicurezza sociale" o suo delegato, che la presiede;

     b) Responsabile del Servizio "Sicurezza sociale";

     c) tre esperti in materia di cooperazione sociale, designati dalle Organizzazioni regionali della Cooperazione, proporzionalmente alla rappresentatività settoriale, nominati secondo quanto previsto all'art. 2, della legge regionale n. 6/1995.

 

     Art. 17. Compiti della Commissione.

     1. La Commissione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/1995, come integrata all'art. 16 della presente legge, esprime, altresì, parere sullo schema di convenzione tipo di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 - e sui criteri relativi alla concessione dei contributi di cui all'art. 14, che sarà oggetto di regolamentazione da parte della Giunta regionale - della presente legge.

 

TITOLO VII

NORME FINALI

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati con la legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 19. Relazione annuale.

     1. L'assessorato alla Cooperazione, di concerto con il Servizio "Sicurezza sociale", predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge, da presentare alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.

     2. A tal fine:

     - analizza la tipologia e le caratteristiche delle cooperative sociali;

     - individua le possibili attività ed azioni da porre in essere per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali e per il soddisfacimento dei bisogni formativi e di aggiornamento dei soci.

 

     Art. 20. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati il Registro regionale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 21 del 2 maggio 1990 ed il preesistente Albo regionale delle cooperative sociali già istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 370 del 10 marzo 1993.

 

     Art. 21. Pubblicazione.

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 5 maggio 2009, n. 16.