§ 4.3.42 - L.R. 22 gennaio 2014, n. 1.
Modifiche alla disciplina concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle Pro-Loco.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:22/01/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1 . (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20)
Art.  2. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20)
Art. 3 . (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 31)
Art. 4 . (Entrata in vigore)


§ 4.3.42 - L.R. 22 gennaio 2014, n. 1.

Modifiche alla disciplina concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle Pro-Loco.

(B.U. 31 gennaio 2014, n. 2)

 

     Art. 1. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20)

1. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20 (Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle Pro-Loco) sono aggiunte in fine le parole "o con scrittura privata registrata".

 

          Art. 2. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20)

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 20/1977 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera a) del primo comma è sostituita dalla seguente: "a) la partecipazione con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Sindaco o di un suo delegato" ;

 

b) alla lettera d) del primo comma le parole "per tutti i cittadini residenti nel Comune" sono sostituite dalle parole "aperta a chiunque ne faccia richiesta";

 

c) la lettera e) del primo comma è sostituita dalla seguente: "e) che, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione il patrimonio residuo sia devoluto a fini di utilità sociale e i soli beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici siano destinati ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l'Associazione ha sede e, in ogni caso, con vincolo di destinazione e comunque a fini di utilità sociale;";

 

d) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "1-bis. Le Pro-Loco che intendono modificare lo statuto, secondo la normativa vigente, possono procedere con registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.".

 

          Art. 3. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 31)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 31 (Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale) sono soppresse le parole "L.R. n. 20/1977 (PRO LOCO) e".

 

          Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.