§ 55.3.17 – L. 26 giugno 1980, n. 281.
Provvedimenti urgenti per l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1979.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:26/06/1980
Numero:281


Sommario
Art. 1.      E’ conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1979, la somma di lire 2.268 miliardi
Art. 2.      Il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ai sensi del precedente articolo, quanto alla somma di lire 930 miliardi ha luogo mediante attribuzione all'Istituto [...]
Art. 3.      Il Ministro delle partecipazioni statali riferisce al Parlamento, entro il 1980, sull'impiego da parte dell'IRI e delle società controllate delle somme erogate per [...]
Art. 4.      All'onere complessivo di L. 2.282.130.475.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede quanto a L. 1.352.130.475.000, mediante imputazione [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 55.3.17 – L. 26 giugno 1980, n. 281. [1]

Provvedimenti urgenti per l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1979.

(G.U. 27 giugno 1980, n. 175).

 

     Art. 1.

     E’ conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1979, la somma di lire 2.268 miliardi.

     E’, altresì, conferita al fondo di dotazione dell'IRI, per l'anno 1979, la somma di L. 14.130.475.000 per la copertura degli oneri di sottoscrizione - proporzionalmente alla attuale partecipazione dell'IRI nella Società gestione azioni Montedison - SOGAM S.p.a. - dell'aumento di capitale deliberato dalla società stessa.

 

          Art. 2.

     Il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ai sensi del precedente articolo, quanto alla somma di lire 930 miliardi ha luogo mediante attribuzione all'Istituto stesso di titoli del Tesoro, dall'IRI destinati a riduzione, di pari ammontare, del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate.

     Detti titoli sono consegnati per conto e su indicazione dell'IRI alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi, per un ammontare di pari importo.

 

          Art. 3.

     Il Ministro delle partecipazioni statali riferisce al Parlamento, entro il 1980, sull'impiego da parte dell'IRI e delle società controllate delle somme erogate per effetto della presente legge e sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 1979, secondo le indicazioni dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

 

          Art. 4.

     All'onere complessivo di L. 2.282.130.475.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede quanto a L. 1.352.130.475.000, mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, n. III), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, e quanto a lire 930 miliardi mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4677 (lire 110 miliardi), 5940 (lire 170 miliardi), 7790 (lire 150 miliardi) e 9001 (lire 500 miliardi, utilizzando le voci "Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL"; "Utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia" e "Attuazione della politica mineraria") dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.