Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 26/06/1980 |
Numero: | 281 |
Sommario |
Art. 1. E’ conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1979, la somma di lire 2.268 miliardi |
Art. 2. Il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ai sensi del precedente articolo, quanto alla somma di lire 930 miliardi ha luogo mediante attribuzione all'Istituto [...] |
Art. 3. Il Ministro delle partecipazioni statali riferisce al Parlamento, entro il 1980, sull'impiego da parte dell'IRI e delle società controllate delle somme erogate per [...] |
Art. 4. All'onere complessivo di L. 2.282.130.475.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede quanto a L. 1.352.130.475.000, mediante imputazione [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 55.3.17 – L. 26 giugno 1980, n. 281. [1]
Provvedimenti urgenti per l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1979.
(G.U. 27 giugno 1980, n. 175).
E’ conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1979, la somma di lire 2.268 miliardi.
E’, altresì, conferita al fondo di dotazione dell'IRI, per l'anno 1979, la somma di L. 14.130.475.000 per la copertura degli oneri di sottoscrizione - proporzionalmente alla attuale partecipazione dell'IRI nella Società gestione azioni Montedison - SOGAM S.p.a. - dell'aumento di capitale deliberato dalla società stessa.
Il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ai sensi del precedente articolo, quanto alla somma di lire 930 miliardi ha luogo mediante attribuzione all'Istituto stesso di titoli del Tesoro, dall'IRI destinati a riduzione, di pari ammontare, del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate.
Detti titoli sono consegnati per conto e su indicazione dell'IRI alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi, per un ammontare di pari importo.
Il Ministro delle partecipazioni statali riferisce al Parlamento, entro il 1980, sull'impiego da parte dell'IRI e delle società controllate delle somme erogate per effetto della presente legge e sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 1979, secondo le indicazioni dell'articolo 12 della
All'onere complessivo di L. 2.282.130.475.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede quanto a L. 1.352.130.475.000, mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, n. III), della
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del