§ 4.1.72 - L.R. 1 aprile 2005, n. 9.
Riordino del Servizio sanitario regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:01/04/2005
Numero:9


Sommario
Art. 1 . Servizio sanitario regionale.
Art. 2 . Indirizzi, verifica e controllo della Regione.
Art. 3 . Azienda sanitaria regionale del Molise - Assetto territoriale
Art. 4 . Organi dell’ASREM.
Art. 4 bis.  Contabilità
Art. 5 . Atto aziendale.
Art. 6 . Dipartimenti
Art. 7 . Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.
Art. 8 . Conferenza dei Sindaci.
Art. 9 . Organismi di partecipazione dei cittadini.
Art. 10 . Conferenza dei servizi.
Art. 11 . Autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.
Art. 12 . Accreditamento istituzionale.
Art. 13 . Norme transitorie.


§ 4.1.72 - L.R. 1 aprile 2005, n. 9.

Riordino del Servizio sanitario regionale.

(B.U. 16 aprile 2005, n. 8).

 

Art. 1. Servizio sanitario regionale.

     1. In attuazione dell'art. 32 ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione la Regione assicura il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza attraverso il Servizio sanitario regionale (SSR), nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite dalla programmazione regionale, con l'obiettivo di favorire il suo sviluppo organico sul territorio, anche mediante l'organizzazione a rete dei servizi.

 

     Art. 2. Indirizzi, verifica e controllo della Regione.

     1. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione, individua gli obiettivi da assegnare al Servizio sanitario regionale, ripartisce le relative risorse e verifica il conseguimento degli obiettivi tramite l'impiego di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario.

     2. Il Consiglio regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, adotta il Piano sanitario regionale, con la definizione degli obiettivi di politica sanitaria, degli indirizzi per la rete dei servizi e presidi e dei criteri per l'allocazione delle risorse.

     3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del Piano sanitario regionale ed approva gli atti di'alta amministrazione adottati dall'Azienda sanitaria regionale del Molise di cui all'art. 3.

     4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'approvazione dell'atto aziendale ed alle eventuali modificazioni dello stesso, nonché alla definizione ed approvazione, sulla base di criteri ed obiettivi approvati dal Consiglio regionale, delle articolazioni del bilancio aziendale.

     5. Per il governo del sistema sanitario e delle sue interrelazioni con gli altri settori di competenza, la Regione si avvale del sistema informativo regionale integrato di cui alla legge regionale n. 3/1999.

     6. La Giunta regionale istituisce nuovo elenco, aggiornato annualmente, nel quale vengono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. Azienda sanitaria regionale del Molise - Assetto territoriale [1]

     1. La Regione assicura i livelli di assistenza attraverso l'Azienda sanitaria regionale del Molise, in sigla A.S.Re.M., corrispondente all'intero territorio regionale.

     2. Per garantire i livelli essenziali di assistenza, la A.S.Re.M. si avvale:

     a) dei propri servizi e presidi;

     b) dei soggetti erogatori operanti nel Molise, di rilievo nazionale e regionale, accreditati dalla Regione e nei limiti dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
     3. La A.S.Re.M., con sede legale in Campobasso, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, provvede:

     a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla programmazione regionale e dalla pianificazione aziendale nonché al loro perseguimento;

     b) alla programmazione organizzativa ed operativa per la gestione delle risorse strumentali ed umane dei servizi sanitari;

     c) al coordinamento dei servizi relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretti, prevenzione);

     d) alla rilevazione, all'orientamento ed alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;

     e) alla distribuzione delle risorse assegnate ed alla corretta utilizzazione delle stesse;

     f) all'integrazione, sia a livello programmatorio che di attuazione, dei servizi sanitari con i servizi sociali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

     g) alla gestione dei rapporti di informazione e di collaborazione con la Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 8;

     h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base di indirizzi aziendali, per le intese e gli accordi.

     4. L'A.S.Re.M. è articolata in distretti che comprendono gli stabilimenti ospedalieri ed i presidi ospedalieri, entrambi a gestione diretta. I compiti dei distretti si esauriscono nelle attività territoriali, mentre l'attività ospedaliera, che costituisce un separato livello assistenziale, fa capo direttamente alla A.S.Re.M..

     5. I distretti, individuati ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, costituiscono il livello in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari e socio-assistenziali. I distretti sono strutture complesse con capacità di organizzare e di gestire l'insieme dei servizi territoriali in funzione dei bisogni di salute dei cittadini, nonché di esercitare il controllo della qualità degli interventi e l'uso appropriato delle risorse. Il Direttore generale dell'A.S.Re.M. nomina il Direttore del distretto, che viene scelto tra il personale dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali, oppure tra il personale medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 229/1999, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria [2].

     6. Il presidio ospedaliero, dotato di autonomia gestionale, assicura la fornitura di prestazioni specialistiche, di ricovero e ambulatoriali, secondo le caratteristiche qualitative previste dalla programmazione regionale.

 

     Art. 4. Organi dell’ASREM.

     1. Sono organi dell'ASREM il Direttore generale ed il Collegio sindacale.

     2. Il Direttore generale, nominato nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, ha la rappresentanza legale dell'ASREM, è responsabile della programmazione e della gestione complessiva dell'azienda stessa ed è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario.

     3. Il Collegio sindacale ha la composizione e svolge le funzioni di cui all'art. 3 ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Partecipano, con funzioni consultive e propositive, al governo dell'ASREM:

     a) il Collegio di direzione aziendale;

     b) i direttori dei dipartimenti funzionali di cui all'art. 6;

     c) [il Collegio dei direttori di zona] [3].

 

          Art. 4 bis. Contabilità [4]

     1. Il Direttore generale dell'A.S.Re.M. adotta tutti i provvedimenti di ordine amministrativo e finanziario per l'adeguamento del sistema di contabilità ed il superamento delle contabilità zonali. Tutte le obbligazioni di qualsiasi tipo facenti capo alle disciolte zone sono assunte dalla A.S.Re.M.

 

     Art. 5. Atto aziendale. [5]

     1. L'A.S.Re.M. disciplina l'organizzazione ed il funzionamento mediante atto aziendale di diritto privato di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il Direttore generale, entro novanta giorni, elabora la proposta di atto aziendale sulla base degli indirizzi e dei criteri formulati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi ed obiettivi fissati dal Consiglio regionale. L'atto aziendale è approvato dalla Giunta regionale.

     3. L'atto aziendale definisce e disciplina:

     a) l'assetto organizzativo dell'A.S.Re.M. in modo da assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

     b) il raccordo delle prestazioni sanitarie con gli altri soggetti erogatori pubblici e privati;

     c) le funzioni accentrate a livello aziendale;

     d) le funzioni decentrate a livello locale;

     e) l'organizzazione delle funzioni amministrative, anche decentrate sul territorio per settori dipartimentali;

     f) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale soggette a rendicontazione analitica.

     4. La Giunta regionale, nel definire i principi ed i criteri direttivi per l'adozione dell'atto aziendale, deve prevedere:

     a) l'esercizio delle funzioni di programmazione e di controllo;

     b) la costituzione dei dipartimenti;

     c) l'esercizio a livello accentrato della gestione delle attività amministrative, ivi comprese quelle connesse all'acquisizione dei fattori produttivi;

     d) l'attivazione di un'unica contabilità generale;

     e) l'attivazione, a fianco della contabilità generale, della contabilità analitica, articolata per distretti e presidi ospedalieri;

     f) l'organizzazione dei presidi ospedalieri ai sensi dell'articolo 3, comma 6;

     g) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina dei Direttori dei distretti da parte del Direttore generale;

     h) il compenso del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo dell'A.S.Re.M.;

     i) le altre disposizioni di organizzazione, di coordinamento, di controllo e finanziarie nel rispetto dei principi della presente legge;

     l) il coordinamento delle attività dei servizi territoriali ed ospedalieri delle disciolte zone con la A.S.Re.M.

 

     Art. 6. Dipartimenti [6]

     1. L'organizzazione e l'articolazione dipartimentale è contenuta e disciplinata nell'atto aziendale sulla base del Piano sanitario regionale.

 

     Art. 7. Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

     1. È istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, costituita da:

     a) il presidente della Conferenza dei Sindaci [7];

     b) i presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;

     c) i presidenti delle Comunità montane o loro delegati;

     d) il Presidente del Tribunale dei diritti del malato [8];

     e) tre rappresentanti designati dalle formazioni sociali private regionali, non aventi scopo di lucro, impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni [9].

     2. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     3. La Conferenza elegge al suo interno il presidente.

     4. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono fissate con apposito regolamento regionale da emanarsi da parte del Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di garantire la partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria regionale. [10]

     5. La Conferenza esprime parere nei confronti della Giunta regionale sui seguenti documenti:

     a) progetto di piano sanitario regionale;

     b) proposte di legge e schemi di regolamento in materia sanitaria;

     c) schemi di atti relativi all'integrazione socio-sanitaria;

     d) accordi con l'Università.

 

     Art. 8. Conferenza dei Sindaci.

     1. La Conferenza dei Sindaci, di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1997, n. 11, svolge compiti consultivi nel settore dell'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali [11].

     2. In particolare la Conferenza:

     a) promuove l'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali [12];

     b) [esprime pareri consultivi sui piani di attività zonali] [13];

     c) esprime pareri sul programma delle attività distrettuali.

 

     Art. 9. Organismi di partecipazione dei cittadini.

     1. La Regione promuove la partecipazione al sistema sanitario dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato ed a quelle di tutela dei diritti.

     2. Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni di cui al precedente comma, la ASREM favorisce la loro presenza presso la struttura centrale [14].

 

     Art. 10. Conferenza dei servizi.

     1. Il Direttore generale organizza, almeno una volta l'anno, la Conferenza dei servizi sanitari, la cui seduta è pubblica, per presentare la programmazione dell'attività sanitaria aziendale; alla Conferenza partecipano, di diritto, i componenti della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di cui all'art. 7 e gli organismi di partecipazione dei cittadini di cui all'art. 9.

 

     Art. 11. Autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.

     1. In attuazione dell'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

     a) i requisiti minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

     b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

 

     Art. 12. Accreditamento istituzionale.

     1. In attuazione dell'art. 8 quater del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

     a) i criteri per il calcolo del fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie per le quali può essere rilasciato l'accreditamento;

     b) i requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private;

     c) le procedure per il rilascio dell'accreditamento.

     2. Il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie è definito periodicamente dalla Giunta regionale, in base agli indirizzi della pianificazione sanitaria, in rapporto a specifici settori di attività e ambiti territoriali.

 

     Art. 13. Norme transitorie.

     1. [La costituzione dell'ASREM è disposta dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi delle attuali Aziende sanitarie decadono dalla data di entrata in funzione dell'ASREM] [15].

     2. [Le attuali Aziende sanitarie vengono poste in liquidazione alla data di entrata in funzione dell'ASREM. La Giunta regionale, contestualmente alla nomina del Direttore generale dell'ASREM, nomina i Commissari liquidatori delle attuali Aziende sanitarie. L'incarico dei Commissari liquidatori è fissato in mesi 12; al termine di tale periodo l'eventuale residua gestione liquidatoria, che può essere prorogata per un periodo non superiore ad altri 12 mesi, viene assunta direttamente dalla Regione] [16].

     3. [La ASREM subentra nella titolarità dei beni patrimoniali e nei rapporti di lavoro e contrattuali in essere a decorrere dalla data della sua costituzione. Nessun rapporto derivante dalle gestioni delle attuali Aziende sanitarie può essere posto a carico dell'ASREM] [17].

     4. [I crediti ed i debiti delle attuali Aziende sanitarie restano in capo alla gestione liquidatoria] [18].

     5. [I commissari liquidatori:

     a) adottano gli atti necessari per il trasferimento della titolarità dei beni mobili ed immobili, dei rapporti di lavoro e contrattuali ih essere in capo alla ASREM;

     b) curano la gestione dei rapporti di credito e di debito emersi dalla gestione fino alla data del trasferimento della gestione sanitaria in capo all'ASREM] [19].

     6. La Giunta regionale, di concerto con la ASREM, promuove l'avvio delle attività connesse alla costituenda Facoltà di medicina e chirurgia da parte dell'Università del Molise, valorizzando in particolare le competenze pubbliche presenti nel territorio nel rispetto delle specifiche modalità di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, d'intesa con l'Università del Molise, può [20]:

     a) determinare la costituzione di una Azienda ospedaliero-universitaria con autonomia giuridica, in conformità della normativa statale di settore [21];

     b) promuovere la costituzione di dipartimenti misti ASREM– Università del Molise - Centro Università "Sacro Cuore"– I.R.C.S.S., già ricadenti nell'ambito della Regione, finalizzata al più alto grado di soddisfacimento dell'utenza;

     c) promuovere, unitamente all' Università del Molise– I.R.C.S.S., forme di coinvolgimento della realtà scientifica e professionale presente nel Molise;

     d) istituire apposita fondazione il cui atto costitutivo dovrà comprendere possibilmente 1' Università del Molise, il Centro Università "Sacro Cuore" e gli I.R.C.S.S. del territorio molisano.

     7. La Giunta regionale è delegata a modificare l'organizzazione della direzione regionale competente, rendendola funzionale al nuovo assetto istituzionale della sanità molisana.

     8. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[2] Comma così modificato dall'art. 67 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2013, n. 228, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[3] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[5] Articolo modificato dall'art. 19 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[7] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[10] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[11] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[12] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[13] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[14] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[15] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[16] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[17] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[18] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[19] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[20] Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.

[21] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 26 novembre 2008, n. 34.