§ 4.1.17 - Legge Regionale 25 ottobre 1977, n. 35.
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 20 aprile 1977 relativa all'erogazione dell'assistenza sanitaria alle categorie che ne sono prive.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:25/10/1977
Numero:35


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.17 - Legge Regionale 25 ottobre 1977, n. 35. [1]

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 20 aprile 1977 relativa all'erogazione dell'assistenza sanitaria alle categorie che ne sono prive.

(B.U. n. 20 del 31 ottobre 1977).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2]

     Per l'intero esercizio 1977 l'onere complessivo di Lire 250.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà posto a carico del nuovo capitolo di spesa n. 1465 così denominato:

     "Fondo speciale di solidarietà per l'assistenza sanitaria" da iscriversi nel Bilancio 1977, con uno stanziamento di competenza di L. 250 milioni ed una dotazione di cassa di L. 50 milioni, riducendo di pari importo i relativi stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al capitolo 2596 "Fondo occorrente per fronteggiare provvedimenti legislativi in corso (spese correnti per funzioni normali)".

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

     a) Variazioni in aumento:

     Titolo I - Sezione VI - Rubrica n. 18 - Settore II - Cap. 2596:

     "Fondo occorrente per fronteggiare provvedimenti legislativi in corso (spese correnti per funzioni normali)".

     Stanziamento di competenza in più L. 250.000.000

     Dotazione di cassa in più L. 50.000.000

     b) Variazioni in diminuzione:

     Titolo II - Sezione VI - Rubrica n. 18 - Settore II - Cap. 2600:

     "Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese di investimento per funzioni normali)"

     Stanziamento di competenza in meno L. 250.000.000

     Dotazione di cassa in meno L. 50.000.000

     L'iniziativa legislativa "Assistenza sanitaria ai cittadini non protetti di assicurazioni obbligatorie", viene cancellata dall'elenco n. 2 di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1977, n. 16 e trasferita tra le iniziative descritte nell'elenco n. 1 dello stesso articolo 7.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Sostituisce gli artt. 1 e 8 e sopprime l'art. 7 della L.R. 20 aprile 1977, n. 11.