§ 4.1.16 - Legge Regionale 20 aprile 1977, n. 11.
Erogazione in forma diretta e gratuita dell'assistenza sanitaria ai cittadini residenti nel territorio regionale, non protetti da forme di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:20/04/1977
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Prestazioni.
Art. 4.  Ente erogatore dell'assistenza.
Art. 5.  Modalità di ammissione ai benefici.
Art. 6.  Rimborso spese ai Comuni.
Art. 7.  Contributi straordinari alle casse mutue Provinciali di malattia per i lavoratori autonomi.
Art. 8.  Finanziamento.
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.16 - Legge Regionale 20 aprile 1977, n. 11. [1]

Erogazione in forma diretta e gratuita dell'assistenza sanitaria ai cittadini residenti nel territorio regionale, non protetti da forme di assicurazione obbligatoria di malattia e, comunque, non compresi fra i soggetti assistiti dai Comuni ai sensi dell'art. 55 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e concessione dà contributi straordinari alle Casse Mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi.

(B.U. n. 7 del 16 aprile 1977).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Molise, in attuazione dell'art. 3 del proprio Statuto, con effetti dal 1° luglio 1977 e fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria o della organizzazione regionale del servizio con le unità locali indicate dal Consiglio Regionale (ULSS), con la presente legge interviene per assicurare l'assistenza sanitaria in forma diretta e gratuita alle categorie che ne sono prive, purchè caratterizzate da oggettive particolari condizioni sociali ed economiche. [2]

 

     Art. 2. Beneficiari.

     Sono ammessi al godimento dei benefici di cui al successivo articolo 3:

     a) i disoccupati e loro familiari a carico non coperti da protezione assicurativa;

     b) i profughi disoccupati;

     c) gli emigrati rimpatriati e loro familiari a carico non protetti da forme comunitarie e non beneficiari delle provvidenze di cui alla Legge 25 luglio 1975, n. 402 e, comunque, in attesa della pratica attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali;

     d) tutti coloro a cui l'assistenza sanitaria non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo.

     Le prestazioni vengono erogate alle categorie elencate purchè il reddito imponibile del nucleo familiare non superi la somma di lire quattro milioni.

 

     Art. 3. Prestazioni.

     Le prestazioni erogabili ai sensi della presente legge sono:

     1) assistenza medico-generica ambulatoriale e domiciliare;

     2) assistenza specialistica;

     3) assistenza farmaceutica;

     4) assistenza ostetrica.

     L'assistenza ospedaliera resta disciplinata dalle norme vigenti in materia (iscrizione nel ruolo Regionale per l'assistenza ospedaliera).

     Le prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono erogabili esclusivamente in forma diretta.

 

     Art. 4. Ente erogatore dell'assistenza.

     Le prestazioni di cui al precedente art. 3 sono erogate dai Comuni della Regione che vi provvedono con le modalità in atto per l'erogazione dell'assistenza sanitaria in favore degli iscritti negli appositi elenchi Comunali di cui all art. 55 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934.

     Le prestazioni specialistiche, ove non sia possibile utilizzare le strutture ed il personale ospedaliero, possono essere richieste a liberi professionisti, ai quali è corrisposto da parte dei Comuni il relativo compenso con il sistema della "notula" e applicando la tariffa minima stabilita dai competenti Ordini Provinciali.

     L'assistenza farmaceutica è assicurata con la procedura prevista dagli artt. 67 e 68 del R.D. 19 luglio 1906, n. 466 e sulla base del "Prontuario terapeutico nazionale" di cui all'art. 9 della Legge 336/74.

 

     Art. 5. Modalità di ammissione ai benefici.

     Per ottenere i benefici previsti dal precedente art. 3 i soggetti interessati debbono presentare domanda al Comune di residenza insieme alla documentazione che comprovi di trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente Legge.

     La domanda deve essere redatta sull'apposito modulo secondo il fac- simile allegato "A".

     Il Comune rilascia contestualmente l'attestato sul modulo di cui all'allegato "B", costituente titolo valido per ottenere le prestazioni.

     Ciascun soggetto ammesso ai benefici viene iscritto in apposito elenco Comunale con numero d'ordine corrispondente a quello evidenziato sull'attestato.

 

     Art. 6. Rimborso spese ai Comuni.

     Le spese relative all'assistenza sanitaria erogata ai soggetti iscritti nello speciale "elenco" di cui al 4° comma del precedente art. 5 sono a totale carico della Regione che vi provvede mediante rimborso ai Comuni sulla base delle contabilità che i Comuni inviano bimestralmente alla Regione stessa.

     Nella prima fase di attuazione della presente legge ed al fine di assicurare l'immediato avvio del servizio, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento deliberativo, assegnerà a ciascun Comune della Regione una quota a titolo di anticipazione sul fondo e salvo conguaglio da operare in occasione del primo rendiconto bimestrale.

 

     Art. 7. Contributi straordinari alle casse mutue Provinciali di malattia per i lavoratori autonomi. [3]

 

     Art. 8. Finanziamento. [4]

     Al finanziamento della presente legge sarà destinata quota parte del fondo contributo alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Allegato "A"

(Omissis)

 

Allegato "B"

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1, punto 1), della L.R. 25 ottobre 1977, n. 35.

[3] Articolo soppresso dall'art. 1, punto 2), della L.R. 25 ottobre 1977, n. 35.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1, punto 3), della L.R. 25 ottobre 1977, n. 35.