Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 08/02/1977 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le [...] |
Art. 2. Le proroghe dei termini di prescrizione e decadenza stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 dall'articolo 1 del [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 95.15.1A - Legge 8 febbraio 1977, n. 16.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari
(G.U. 9 febbraio 1977, n. 37)
È convertito in legge il
All'articolo 1, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1977 i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre 1976 all'11 dicembre 1976 in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e nelle materie indicate nell'ultimo comma del presente articolo, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, nonché alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni.
Le proroghe dei termini di prescrizione e decadenza stabilite dall'articolo 1 del
Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione non è stato notificato avviso di pagamento della pena pecuniaria per le violazioni di cui al quarto comma dell'articolo 58 del
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.