§ 3.10.9 - R.R. 23 maggio 1997, n. 2.
Regolamento regionale per le aziende agri-turistico-venatorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.10 caccia e pesca
Data:23/05/1997
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Caratteristiche.
Art. 3.  Presentazione delle domande.
Art. 4.  Durata e rinnovo.
Art. 5.  Sospensioni e revoche.
Art. 6.  Obblighi del titolare.
Art. 7.  Allevamento selvaggina.
Art. 8.  Addestramento cani.
Art. 9.  Quagliodromi.
Art. 10.  Immissioni di fauna selvatica.
Art. 11.  Prelievo venatorio.
Art. 12.  Piano annuale di gestione.
Art. 13.  Salvaguardia del patrimonio faunistico.
Art. 14.  Gestione amministrativa.
Art. 15.  Divieti.
Art. 16.  Sanzioni.
Art. 17.  Controlli amministrativi.
Art. 18.  Disposizioni finali.


§ 3.10.9 - R.R. 23 maggio 1997, n. 2.

Regolamento regionale per le aziende agri-turistico-venatorie.

(B.U. n. 11 del 31 maggio 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di recuperare e valorizzare dal punto di vista turistico aree marginali del proprio territorio caratterizzate da scarso rilievo faunistico, favorendo nel contempo un reddito integrativo all'attività agricola, la Regione, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 19/93, sentito l'I.N.F.S. e le Comunità Montane interessate, istituisce Aziende Agri - Turistiche - Venatorie.

     2. Le Aziende Agri - Turistico - Venatorie sono gestite ai fini di impresa agricola e possono essere concesse a imprenditori agricoli, singoli o associati, dei fondi interessati alla costituzione, a cooperative nonchè ai comuni montani per le finalità di cui all'art. 8 della legge 31 gennaio 1994 n. 97.

     4. Le Aziende Agri - Turistico - Venatorie sono soggette alla tassa annuale di concessione regionale e vengono affidate in gestione secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

     5. Nei successivi articoli, le Aziende Agri - Turistiche - venatorie vengono denominate "Aziende".

 

     Art. 2. Caratteristiche.

     1. La superficie da destinare alle Aziende non può superare il 5% del territorio utile venabile di ogni singolo ambito territoriale di caccia.

     2. Le Aziende devono:

     a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

     b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88;

     c) avere un'estensione non inferiore a cinquanta ettari nè superiore a duemila ettari e delimitate da confini possibilmente naturali;

     d) essere situato ad una distanza minima di 500 metri dai centri urbani e da altre aziende o da altri istituti venatori e/o di protezione. Tale distanza minima viene elevata a 1.300 metri per le Aziende che consentono il prelievo venatorio agli ungulati [1].

 

     Art. 3. Presentazione delle domande.

     1. Le istanze, rivolte ad ottenere la concessione e redatte in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato Regionale alla Caccia corredate dai seguenti documenti:

     a) Relazione tecnica redatta da un professionista agronomo o forestale indicante:

     1 - le caratteristiche ambientali del territorio quali l' estensione totale, l'indicazione dei confini, l'altimetria minima e massima, la ripartizione colturale delle aree coltivate l'estensione di eventuali aree boschive, di bacini artificiali o naturali, di aree ad incolto con relativo ettaraggio;

     2 - l'inclusione dell'azienda in aree ad agricoltura svantaggiata o aree dismesse ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/88 e successive modificazioni;

     3 - le strutture produttive o di ambientamento della selvaggina esistenti o da realizzarsi, con indicazione delle specie che si intendono produrre annualmente;

     4 - elenco delle specie, fra quelle consentite, da immettere e prelevare;

     5 - le iniziative complementari all'attività venatoria che si intendono attuare (addestramento cani, quagliodromi, ecc.);

     6 - eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale;

     7 - le eventuali strutture ricettive;

     b) il nominativo con le generalità complete del titolare a cui affidare la concessione dell'azienda;

     c) carta topografica in scala 1:50.000 comprendente la zona per la quale si chiede la concessione;

     d) mappa in scala 1:10.000 o 1:50.000 con l'indicazione dei confini dell'azienda;

     e) certificati catastali dei terreni oggetto della richiesta corredati dalle relative planimetrie;

     f) atti di adesione, con firma autenticata dei proprietari o conduttori dei fondi per i quali è richiesta la concessione.

     2. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell'Azienda vinicola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione.

     3. In caso di gestione consorziale l'adesione può risultare dalla copia autentica dell'atto costitutivo recante l'indicazione della durata, degli scopi e del legale rappresentante del consorzio stesso.

 

     Art. 4. Durata e rinnovo.

     1. L'Azienda ha una durata di anni 10 rinnovabile per un uguale periodo.

     La data di scadenza del provvedimento deve coincidere con il termine di un'annata venatoria.

     2. L'autorizzazione può essere rinnovata, sentiti gli enti di cui all'art. 1.

     Alla domanda di rinnovo, da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza, devono essere allegati i documenti di cui all'art. 3.

 

     Art. 5. Sospensioni e revoche.

     1. L'attività nell'azienda è sospesa:

     a) per quindici giorni nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

     b) per una stagione venatoria nel caso di recidiva.

     2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui il titolare violi il provvedimento sospensivo.

     3. In caso di revoca della concessione o di rinuncia della stessa, le tabelle devono essere rimosse a cura del titolare entro trenta giorni.

     4. Nel caso di ricorso avverso il provvedimento di revoca da concessione il relativo territorio dell'azienda rimane precluso alla caccia fino alla definizione del ricorso stesso.

 

     Art. 6. Obblighi del titolare.

     1. Il Titolare dell'azienda è tenuto all'osservanza dei seguenti obblighi:

     a) pagamento della tassa di concessione regionale, pari al 50% dell'importo della tassa prevista dal D.Lgs. n. 230 del 22 giugno 1991 e successive modificazioni, per le aziende faunistico-venatorie;

     b) delimitazione del perimetro dell'azienda con apposite tabelle, disposte ad una distanza non inferiore a m. 100 tra di loro e in modo tale che da ognuna di esse siano visibili le due contigue, dalle dimensioni minime di cm. 30 x 25, sulle quali, oltre alla denominazione dell'azienda, è apposta la seguente scritta "AZIENDA AGRI TURISTICO - VENATORIA - ACCESSO CONSENTITO AI SOLI AUTORIZZATI - (Art. 26 legge regionale n. 19/1993)".

     Le tabelle, ai fini di una loro chiara lettura, devono essere sostituite ogni qualvolta si renda necessario.

 

     Art. 7. Allevamento selvaggina.

     Le aziende, previa segnalazione all'Amministrazione Provinciale, possono detenere ed allevare selvaggina esclusivamente per il proprio fabbisogno, dotandosi di adeguate strutture.

 

     Art. 8. Addestramento cani.

     Nell'azienda potranno essere effettuate gare e prove cinofile, nonchè l'addestramento dei cani, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento regionale.

 

          Art. 9. Quagliodromi. [2]

     1. All'interno dell'Azienda, al fine di ampliare l'offerta di servizi turistico-venatori, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 2, punto 1 e 8, punto 2 del Regolamento Regionale per i Quagliodromi n. 1 del 15 gennaio 1996, su richiesta del responsabile dell'Azienda, l'Assessorato regionale alla Caccia può autorizzare su una superficie massima del 15% dell'area dell'Azienda stessa l'istituzione di un quagliodromo, dove l'attività di Caccia e/o l'addestramento dei cani possono essere esercitate anche durante la stagione venatoria. Detta autorizzazione viene notificata all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

     2. L'attività all'interno del quagliodromo deve svolgersi secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento Regionale n. 1/1996.

     3. Il territorio di cui sopra non viene computato ai fini del calcolo della superficie, di cui al 2° comma dell'art. 2 del succitato regolamento.

 

          Art. 10. Immissioni di fauna selvatica.

     1. Nell'azienda è sempre possibile immettere fauna selvatica proveniente esclusivamente da allevamenti artificiali, certificata sanitariamente, ed appartenente solo alle specie di cui è consentito il prelievo venatorio.

 

     Art. 11. Prelievo venatorio.

     Il prelievo nell'azienda è consentito per tutta la stagione venatoria, ad eccezione del martedì e venerdì solo alla fauna selvatica di allevamento, ed appartenente esclusivamente alle seguenti specie e nei periodi a fianco indicati:

     - starna, pernice rossa, lepre dal 1° settembre al 31 dicembre;

     - fagiano - dal 1° settembre al 31 gennaio;

     - anatidi - dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

     - quaglia - dal 15 ottobre al 31 gennaio;

     - ungulati - dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio.

     2. Per ogni giornata di caccia, il numero dei capi da prelevare, sarà stabilito dal titolare dell'azienda.

     3. La caccia agli ungulati si può praticare esclusivamente in aree adeguatamente recintate dell'estensione minima non inferiore a 50 ettari.

 

     Art. 12. Piano annuale di gestione.

     1. Il Titolare dell'azienda, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a presentare all'Assessorato Regionale alla Caccia il Piano di gestione per l'annata venatoria successiva contenente:

     - gli interventi ambientali e faunistici che si intendono realizzare;

     - il regolamento per la partecipazione ai prelievi venatori;

     - il numero dei cacciatori ed i prelievi effettuati sulle singole specie nella precedente stagione;

     - le attività collaterali svolte e da svolgere nell'azienda stessa.

 

     Art. 13. Salvaguardia del patrimonio faunistico.

     1. L'Assessorato Regionale alla Caccia, per comprovate ragioni di protezione della fauna immessa nell'azienda, legate ad una eccessiva proliferazione di volpi e/o corvidi nonchè di animali domestici inselvatichiti, su richiesta del titolare, può autorizzare specifici prelievi selettivi.

 

     Art. 14. Gestione amministrativa.

     1. Il numero dei cacciatori presenti nell'azienda non può essere superiore a quello derivante dal rapporto di un cacciatore ogni dieci ettari.

     2. L'attività venatoria all'interno dell'azienda è subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dal titolare della concessione.

     Detto permesso è personale, non trasferibile e valido per un periodo di tempo definito.

     Esso è costituito da una scheda duplice sulla quale risulti:

     il numero d'ordine ed il periodo di validità, il nome, cognome e gli estremi del porto d'armi, del tesserino regionale e della polizza assicurativa della persona autorizzata, nonchè specie e numero di capi che possono essere abbattuti.

     La prima parte rimane al titolare dell'azienda.

     La seconda, da consegnare all'interessato, deve riportare il numero dei capi abbattuti ed essere trattenuta dallo stesso a dimostrazione, fuori dall'azienda, della legittimità del possesso della selvaggina prelevata che, comunque, non va indicata sul tesserino regionale.

     3. Il titolare dell'azienda deve conservare tutte le schede dei permessi rilasciati, nonchè quelle eventualmente annullate, per esibirla richiesta del personale dell'Assessorato Regionale alla Caccia, per almeno un anno successivo a quello di riferimento.

     4. Il rilascio dei permessi avviene su moduli approvati dalla Regione.

     Dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti, il titolare deve tenere apposito registro, vidimato dall'Assessorato Regionale alla Caccia, debitamente aggiornato, la cui validità scade con la validità della concessione.

 

     Art. 15. Divieti.

     1. Nelle aziende è sempre vietato:

     a) immettere selvaggina non consentita;

     b) cacciare specie diverse da quella indicate all'art. 11;

     c) caccia selvaggina migratoria;

     d) cacciare senza la prevista autorizzazione del titolare;

     2. Per motivi di sicurezza, nei giorni in cui è consentita la caccia, è vietato svolgere attività di raccolta funghi, tartufi, tuberi, fiori, frutti del sottobosco, lumache e qualsiasi tipo di flora spontanea.

     3. Il titolare dell'azienda non può cedere o affidare la gestione a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione.

     Il titolare può essere sostituito solo dietro autorizzazione dell'Assessorato Regionale alla Caccia.

 

     Art. 16. Sanzioni.

     1. L'inosservanza dei divieti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo comporta, nei confronti del concessionario quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento, e nei confronti dei trasgressori l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30 lettera h) della legge 157/92.

 

     Art. 17. Controlli amministrativi.

     1. Le Aziende sono sottoposte a ispezioni e verifiche tecniche - amministrative da parte del personale del competente settore dell'Assessorato Regionale alla Caccia.

     Il concessionario è obbligato ad esibire, al personale di cui sopra, tutta la documentazione che gli viene richiesta, pena la immediata revoca della concessione.

 

     Art. 18. Disposizioni finali.

     1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vigono le norme di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157, alla legge regionale 10 agosto 1993 n. 19, nonchè le disposizioni emanate annualmente con il Calendario Venatorio della Regione Molise.

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. unico del R.R. 20 febbraio 2002, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 del R.R. 24 marzo 2004, n. 3.