§ 3.9.9 - Legge Regionale 27 dicembre 1976, n. 41.
Norme integrative per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:27/12/1976
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Le norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27, sono estese a tutte le opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti Locali, facenti carico [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Le norme di cui all'art. 11 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25 sono estese a tutti i lavori di competenza degli Enti Locali che si eseguono con contributo in conto capitale della [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Le norme di cui agli articoli 5, comma 4°, e 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25, sono estese a tutte le opere di edilizia scolastica, sanitaria ed assistenziale.
Art. 6. 
Art. 7.      I maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge saranno previsti in appositi stanziamenti dei bilanci di previsione degli esercizi futuri, e saranno coperti con i [...]
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...]


§ 3.9.9 - Legge Regionale 27 dicembre 1976, n. 41.

Norme integrative per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti Locali.

(B.U. n. 24 del 31 dicembre 1976).

 

Art. 1.

     Le norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27, sono estese a tutte le opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti Locali, facenti carico in tutto o in parte sul bilancio regionale dell'anno 1976 e successivi.

     L'importo previsto alle lettera a) e b) del precedente art. 4 - comma 2° - è elevato a L. 200.000.000.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     Le norme di cui all'art. 11 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25 sono estese a tutti i lavori di competenza degli Enti Locali che si eseguono con contributo in conto capitale della Regione; qualora tale contributo sia inferiore al 100% le aliquote percentuali degli acconti, specificate alle lettere a), b), c) del citato articolo sono proporzionalmente ridotte.

     In aggiunta ai precedenti acconti potranno essere corrisposte le ulteriori somme eventualmente necessarie per far fronte agli oneri di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8.

     Nelle procedure per la liquidazione degli stati di avanzamento si applicano le norme di cui all'art. 5 comma 4° della legge 1° giugno 1971, n. 291.

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5.

     Le norme di cui agli articoli 5, comma 4°, e 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25, sono estese a tutte le opere di edilizia scolastica, sanitaria ed assistenziale.

 

     Art. 6. [3]

 

     Art. 7.

     I maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge saranno previsti in appositi stanziamenti dei bilanci di previsione degli esercizi futuri, e saranno coperti con i fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 [4].

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Sostituisce il primo comma dell'art. 2 della L.R. 4 aprile 1975, n. 27.

[2] Aggiunge la lettera m) all'art. 2 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 10.

[3] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 17 gennaio 1975, n. 7.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1976, n. 42.