| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti | 
| Data: | 27/12/1976 | 
| Numero: | 41 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27, sono estese a tutte le opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti Locali, facenti carico [...] | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. Le norme di cui all'art. 11 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25 sono estese a tutti i lavori di competenza degli Enti Locali che si eseguono con contributo in conto capitale della [...] | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. Le norme di cui agli articoli 5, comma 4°, e 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25, sono estese a tutte le opere di edilizia scolastica, sanitaria ed assistenziale. | 
| Art. 6. | 
| Art. 7. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge saranno previsti in appositi stanziamenti dei bilanci di previsione degli esercizi futuri, e saranno coperti con i [...] | 
| Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...] | 
§ 3.9.9 - Legge Regionale 27 dicembre 1976, n. 41.
Norme integrative per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti Locali.
(B.U. n. 24 del 31 dicembre 1976).
     Le norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della 
L'importo previsto alle lettera a) e b) del precedente art. 4 - comma 2° - è elevato a L. 200.000.000.
     Le norme di cui all'art. 11 della 
     In aggiunta ai precedenti acconti potranno essere corrisposte le ulteriori somme eventualmente necessarie per far fronte agli oneri di cui all'art. 1 della 
     Nelle procedure per la liquidazione degli stati di avanzamento si applicano le norme di cui all'art. 5 comma 4° della 
     Le norme di cui agli articoli 5, comma 4°, e 13 della 
     I maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge saranno previsti in appositi stanziamenti dei bilanci di previsione degli esercizi futuri, e saranno coperti con i fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Sostituisce il primo comma dell'art. 2 della 
[2] Aggiunge la lettera m) all'art. 2 della 
[3] Sostituisce l'art. 4 della 
[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della