§ 3.2.5 - Legge Regionale 30 giugno 1994, n. 8.
Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1989, n. 24.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 pianificazione territoriale
Data:30/06/1994
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. La data di comunicazione di cui all'art. 8 della L.R. 10 dicembre 1989, n. 24, 3° comma, a partire dalla quale è obbligatoria l'applicazione delle misure di salvaguardia, dei Piani [...]


§ 3.2.5 - Legge Regionale 30 giugno 1994, n. 8.

Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1989, n. 24.

(B.U. n. 14 del 16 luglio 1994).

 

Art. 1.

     1. La data di comunicazione di cui all'art. 8 della L.R. 10 dicembre 1989, n. 24, 3° comma, a partire dalla quale è obbligatoria l'applicazione delle misure di salvaguardia, dei Piani Paesistici, è quella in cui i comuni interessati provvedono a depositare gli atti in pubblica visione, ai sensi dell'art. 7 stessa legge, così come modificato dalla legge regionale n. 12/92.

     2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.