§ 3.1.18 - Legge Regionale 9 dicembre 1991, n. 23.
Proroga termine di cui alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 15, art. 5. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:09/12/1991
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 15 dell'8 settembre 1986, relativo all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, già prorogato [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.1.18 - Legge Regionale 9 dicembre 1991, n. 23. [1]

Proroga termine di cui alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 15, art. 5. [2]

(B.U. n. 35 del 16 dicembre 1991).

 

Art. 1.

     Il termine di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 15 dell'8 settembre 1986, relativo all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, già prorogato con la legge regionale n. 15 del 20 giugno 1988 al 30 giugno 1991 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1992.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] La L.R. 8 settembre 1986, n. 15 è stata abrogata, con disposizioni particolari riguardanti i progetti presentati in base alla legge abrogata, dall'art. 15 della L.R. 6 giugno 1996, n. 20.