Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.8 assetto idrogeologico |
Data: | 20/06/1988 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione concede ai Comuni contributi una tantum in conto capitale per l'esecuzione di studi geologici con relative indagini geologiche - geotecniche in attuazione del titolo primo della [...] |
Art. 2. 1. Il contributo è fissato nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile dalla Regione, è comunque nella misura non superiore al contributo massimo determinato con le allegate [...] |
Art. 3. 1. Alla liquidazione dei contributi previsti nell'art. 1 della presente legge provvede con decreto il Presidente della Giunta Regionale previa proposta del Settore Edilizia Residenziale in [...] |
Art. 4. 1. Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con successiva legge di variazione al bilancio regionale ai sensi e per gli effetti del [...] |
Art. 5. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.8.2 - Legge Regionale 20 giugno 1988, n. 15.
Contributi in favore dei Comuni per l'esecuzione delle indagini geologiche - geotecniche preordinate alla formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti.
(B.U. n. 12 del 1 luglio 1988).
1. La Regione concede ai Comuni contributi una tantum in conto capitale per l'esecuzione di studi geologici con relative indagini geologiche - geotecniche in attuazione del titolo primo della
2. Il termine previsto nel 1° comma dell'art. 5 della
1. Il contributo è fissato nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile dalla Regione, è comunque nella misura non superiore al contributo massimo determinato con le allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante della presente legge, previo esame preventivo da parte del Settore Edilizia Residenziale - Sezione Comuni Sismici competenti per territorio - sul programma di indagini che i Comuni, competenti alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti, predisporranno [2].
2. Il programma delle indagini deve essere formulato in base alla prevedibile costituzione del sottosuolo rilevabile da un preventivo studio condotto sul territorio interessato dallo strumento urbanistico e contenente informazioni atte a definire le caratteristiche topografiche e geomorfologiche.
1. Alla liquidazione dei contributi previsti nell'art. 1 della presente legge provvede con decreto il Presidente della Giunta Regionale previa proposta del Settore Edilizia Residenziale in ordine alle spese effettivamente sostenute e documentate.
1. Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con successiva legge di variazione al bilancio regionale ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 33 della
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
(Si omettono le tabelle A e B)
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] L'art. 2 della