§ 2.9.44 – L.R. 11 novembre 2005, n. 41.
Nuova disciplina a favore della cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:11/11/2005
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituzione e composizione della Commissione.
Art. 3.  Compiti della Commissione.
Art. 4.  Regolamento interno.
Art. 5.  Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi.
Art. 6.  Contributi in favore degli investimenti.
Art. 7.  Piano triennale per la cooperazione.
Art. 8.  Piani annuali di attuazione.
Art. 9.  Sostegno alla nascita di nuove cooperative.
Art. 10.  Interventi sperimentali per lo sviluppo locale.
Art. 11.  Sostegno ai consorzi fidi regionali per la cooperazione.
Art. 12.  Sostegno all'attività delle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative.
Art. 13.  Sussidi per nuove cooperative a prevalenza giovanile e femminile.
Art. 14.  Istituzione dell'albo regionale delle società cooperative e loro consorzi.
Art. 15.  Iscrizione all'albo regionale delle società cooperative e loro consorzi.
Art. 16.  Adempimenti.
Art. 17.  Cancellazione.
Art. 18.  Costituzione del sistema informativo sulla cooperazione regionale – SICR.
Art. 19.  Disposizioni transitorie.
Art. 20.  Disposizioni finali.
Art. 21.  Disposizioni abrogative.
Art. 22.  Disposizioni finanziarie.
Art. 23.  Sospensione dell'efficacia.


§ 2.9.44 – L.R. 11 novembre 2005, n. 41. [1]

Nuova disciplina a favore della cooperazione.

(B.U. 16 novembre 2005, n. 33).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise, in attuazione dei principi costituzionali e statutari nella materia ed in armonia con gli obiettivi della programmazione economica regionale, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione priva-ta, promuove lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione, sostiene l'innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attua interventi a favore delle cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti per l'economia", e dei loro consorzi, iscritti nelle sezioni produzione e lavoro, trasporto, miste e sociali del registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577: "Provvedimenti per la cooperazione", e nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e successive modificazioni.

     3. La Giunta regionale coordina le politiche regionali per la valorizzazione e la diffusione dell'esperienza cooperativa in tutti i settori economici e sociali della real-tà molisana e promuove la concertazione, la coopera-zione istituzionale e il confronto tecnico-operativo tra le strutture competenti.

 

CAPO II

COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

 

     Art. 2. Istituzione e composizione della Commissione.

     1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale della cooperazione.

     2. La Commissione resta in carica per l'intera legislatura regionale nella quale è stata istituita, scade con essa e viene rinnovata a norma delle vigenti disposizioni di legge regionale in materia di designazioni e nomi-ne negli enti ed organismi di interesse della Regione.

     3. La Commissione regionale della cooperazione è composta:

     a) dall'Assessore competente in materia di coopera-zione, o suo delegato, che la presiede;

     b) dal Presidente della Commissione consiliare competente o suo delegato;

     c) da tre esperti nei settori attinenti ai problemi del-la cooperazione, designati dal Consiglio regionale;

     d) da un rappresentante designato da ciascuna del-le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute;

     e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.

     4. Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale designato dal dirigente della struttura regionale competente in materia.

     5. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati esperti esterni e dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie di volta in volta trattate.

     6. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di componente la Commissione, il subentrante è no-minato con le modalità previste al comma 2 e dura in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

     7. Per ogni seduta della Commissione, ai componenti non appartenenti ai ruoli regionali che risiedono in locali-tà diverse dal capoluogo di regione compete la sola indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dirigenti regionali.

     8. I rappresentanti di cui alla lettera d) del comma 3 han-no la facoltà di farsi assistere ciascuno da un esperto di settore nei lavori della Commissione.

 

     Art. 3. Compiti della Commissione.

     1. La Commissione regionale della cooperazione assolve i seguenti compiti:

     a) studia i fenomeni della cooperazione sotto gli a-spetti economici ed istituzionali, promuovendone una più attiva presenza nella comunità regionale;

     b) formula pareri e proposte alla Giunta regionale attinenti agli interventi programmatici, legislativi ed amministrativi della Regione in tema di coopera-zione, volti, in particolare, all'individuazione dei settori di intervento da privilegiare;

     c) esprime pareri motivati sul piano triennale per la cooperazione e sui piani annuali di attuazione, ovvero sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata allo sviluppo della cooperazione, nonché sui criteri di applicazione dei programmi stessi;

     d) assume iniziative, d'intesa con la Giunta regionale, per l'organizzazione di conferenze regionali sui problemi della cooperazione nonché per la partecipazione a conferenze organizzate da altre pubbliche amministrazioni:

     e) propone alla Giunta regionale, annualmente, entro il mese di settembre per l'anno successivo, le seguenti iniziative:

     1) esecuzione di studi e ricerche intese a favorire la conoscenza e l'approfondimento dei problemi e degli aspetti giuridici, economici e sociali della coopera-zione e dei principi che la informano, anche con ri-guardo alle nuove forme cooperative;

     2) realizzazione e divulgazione di saggi, monografie e pubblicazioni, organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni similari, utili a documentare e diffondere il ruolo ed i valori della cooperazione;

     3) elaborazione e realizzazione, in accordo con gli organi scolastici competenti, di programmi pluriennali per la divulgazione, negli istituti di istruzione, dei principi e delle finalità perseguibili dalla cooperazione;

     4) realizzazione di scambi di esperienze ed attuazione di programmi di comune interesse con altri organismi nazionali ed europei che perseguono finalità analoghe;

     f) esprime pareri sulla classificazione delle imprese cooperative e sulle proposte relative alla concessione di contributi alle organizzazioni regionali del-le cooperative di cui al successivo articolo 12, non-ché sulla concessione di incentivi ed agevolazioni alle imprese cooperative e loro consorzi secondo quanto previsto nei successivi capi.

 

     Art. 4. Regolamento interno.

     1. La Commissione regionale della cooperazione, entro trenta giorni dalla sua costituzione, approva un regolamento disciplinante il proprio funzionamento in relazione alle attività di cui all'articolo 3 della presente legge.

     2. La Commissione regionale della cooperazione si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del supporto tecnico-informativo ed organizzativo dell'assessorato re-gionale competente.

 

CAPO III

INCENTIVI E CONTRIBUTI

 

     Art. 5. Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi.

     1. La Regione favorisce, mediante un apposito fondo di rotazione, la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi attraverso la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale so-ciale versato.

     2. Per le nuove cooperative o loro consorzi costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge il finanziamento è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le cooperative o loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dal soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di finanziamento.

     3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato nell'ambito del piano annuale di attuazione di cui all'articolo 8 ed alla presentazione di idonea fidejussione a favore della Regione a garanzia della restituzione del finanziamento.

     4. Il finanziamento è restituito in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno solare successivo a quel-lo di erogazione.

     5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69, concernente il regime di aiuti di importanza minore “de minimis”).

 

     Art. 6. Contributi in favore degli investimenti.

     1. La Regione, nel rispetto delle normative dell'Unione Europea in materia di regime di aiuti, concede alle im-prese cooperative e loro consorzi un contributo una tantum corrispondente al valore attuale del concorso sugli interessi, nella misura massima del 70% del tasso ufficiale di riferimento relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria di durata non superiore a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali ed immateriali.

     2. La Regione concede inoltre contributi in conto capi-tale in relazione ad investimenti innovativi, individua-ti, con le relative priorità, nei piani annuali di attuazione di cui all'articolo 8.

     3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69, concernente il regime di aiuti di importanza minore ("de minimis").

 

     Art. 7. Piano triennale per la cooperazione.

     1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 2, sottopone al Consiglio regionale, entro il mese di settembre dell'anno precedente il periodo di riferimento, una proposta di piano triennale per la cooperazione, che, in coerenza con il programma economico-sociale regionale generale, indica gli obiettivi strategici che la Regione in-tende perseguire e le relative risorse.

 

     Art. 8. Piani annuali di attuazione.

     1. Il piano triennale per la cooperazione è attuato mediante piani annuali adottati dalla Giunta regionale, entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 2. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che sia stato reso si prescinde dallo stesso.

     2. Il piano annuale determina gli interventi previsti dal-la presente legge da attuare nell'anno e le relative ri-sorse ed in particolare specifica:

     a) gli interventi che la Regione intende attuare direttamente;

     b) gli interventi di cui all'articolo 12 che la Regione intende attuare tramite le Organizzazioni regionali del movimento cooperativo, nonché i criteri e le modalità per il relativo finanziamento;

     c) le risorse destinate ai contributi previsti dalla presente legge, nonché i criteri e le modalità per:

     1) la presentazione delle relative domande,

     2) l'istruttoria amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti;

     3) i criteri per la valutazione dei progetti;

     4) la concessione ed erogazione dei contributi, previa individuazione delle diverse tipologie, delle spese ammissibili e di eventuali importi massimi:

     d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei benefici con altre agevolazioni pubbliche;

     e) i tempi ed i modi di attuazione degli interventi;

     f) le modalità di verifica dello stato di attuazione de-gli interventi, nonché le cause di revoca della con-cessione dei benefici e le procedure per il recupero delle somme erogate.

 

     Art. 9. Sostegno alla nascita di nuove cooperative.

     1. La Regione concede alle nuove imprese cooperative costituite antecedentemente a ciascun piano annuale di attuazione:

     a) un contributo a fondo perduto per gli investimen-ti effettuati, proporzionale al numero dei soci lavoratori e dei dipendenti impiegati;

     b) un contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, con esclusione di quelle riferite al costo del lavoro;

     c) un contributo a fondo perduto per l'assistenza tecnica attraverso un tutor in fase di avvio dell'attività, per un periodo comunque non superiore ad un anno.

     2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69, concernente il regime di aiuti di importanza minore ("de minimis').

 

     Art. 10. Interventi sperimentali per lo sviluppo locale.

     1. In attuazione degli indirizzi e delle modalità fissate nei piani annuali di attuazione di cui all'articolo 8, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative di cui alla lettera d) del com-ma 3 dell'articolo 2, realizza interventi sperimentali per lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle im-prese cooperative nelle aree del territorio regionale che presentano particolari condizioni di svantaggio socio-economico o in zone rurali.

 

     Art. 11. Sostegno ai consorzi fidi regionali per la cooperazione.

     1. La Regione sostiene l'attività del Consorzio fidi regionale per la cooperazione - Cooperfidi Molise, costituito ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 6, nonché degli altri consorzi fidi regionali, costituiti da cooperative e dalle organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute, aventi sede legale ed operativa nella Regione, mediante la concessione di contributi ad integrazione del fondo rischi e per la ricapitalizzazione.

     2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al com-ma 1, gli statuti dei consorzi devono prevedere in particolare:

     a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanzia-menti bancari a favore dei propri soci;

     b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente al-la prestazione di garanzie;

     c) la mancanza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci.

     3. L'importo massimo delle operazioni di credito per ogni cooperativa o consorzio ammesso a beneficio e le modalità di applicazione del regime di aiuto sono stabilite dal piano annuale di attuazione di cui alParticolo8.

     4. I consorzi presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione, il bilancio nonché la documentazione da cui risultino distintamente l'utilizzo dei fondi assegnati e le operazioni garantite.

 

     Art. 12. Sostegno all'attività delle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative.

     1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione, concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative riconosciute con decreto ministeriale, di cui alla lettere ci) del comma 3 dell'articolo 2:

     a) per la realizzazione di attività e progetti di informazione e promozione della cultura cooperativa rivolti alle cooperative associate:

     b) per attività di ricerca, studi e centri di documentazione per la cooperazione;

     c) per progetti intercooperativi per la qualità e servizi alle imprese cooperative.

     2. La Regione può intervenire altresì, su proposta della Commissione regionale della cooperazione, a favore delle seguenti iniziative:

     a) programmazione e patrocinio di corsi documentaristici e di formazione, volti a perfezionare lo spirito e l'educazione cooperativa;

     b) erogazione di borse di studio da concedere a ri-cercatori operanti presso istituti, università ed organismi equipollenti, con l'obbligo per gli assegna-tari di mettere a disposizione della Regione i risultati delle ricerche esperite su temi storici, giuridici, sociali ed economici interessanti la cooperazione;

     c) istituzione e funzionamento di organismi aventi per scopo lo studio dei problemi cooperativistici.

     3. I contributi vengono concessi alle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative proporzionalmente alla rappresentatività di ciascuna, determinata dal numero delle cooperative attive aderenti a ciascuna di esse, al numero dei soci, all'entità del fatturato, mentre all'effettiva partecipazione delle singole cooperative alle organizzazioni regionali dovrà corrispondere un'idonea ed effettiva contribuzione finanziaria alle spese di gestione delle strutture.

 

     Art. 13. Sussidi per nuove cooperative a prevalenza giovanile e femminile.

     1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale di cui all'articolo 2, può concedere incentivi per favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove forme cooperative al fine di diffondere i principi di mutualità e di solidarietà e di sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile.

     2. Le percentuali degli incentivi e le modalità di concessione sono identiche a quelle fissate dalla legge nazionale 25 febbraio 1992, n. 215, recante: 'Azioni positive per l'imprenditorialità femminile".

 

CAPO IV

ALBO REGIONALE

 

     Art. 14. Istituzione dell'albo regionale delle società cooperative e loro consorzi.

     1. Allo scopo di programmare ogni Intervento di iniziativa regionale in campo cooperativistico è istituito presso il competente assessorato regionale l'albo regionale delle società cooperative e loro consorzi.

     2. L'iscrizione all'albo è requisito essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni od incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione.

     3. Possono chiedere ed ottenere l'iscrizione all'albo le società cooperative e loro consorzi, a maggioranza di so-ci residenti in Molise, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione Molise e che siano in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive integrazioni e modificazioni.

     4. L'albo è ripartito nelle seguenti sezioni:

     a) cooperazione di consumo;

     b) cooperazione di produzione e lavoro;

     c) cooperazione agricola;

     d) cooperazione di abitazione;

     e) cooperazione di trasporto;

     f) cooperazione della pesca;

     g) cooperazione mista;

     j) cooperazione sociale;

     i) cooperazione mutualistica.

     Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella com-pagine sociale delle cooperative iscritte all'albo, identiche per finalità sociali, si adotterà l'anagrafe meccanizzata dei soci.

     6. La direzione generale regionale competente alla cooperazione, previo parere della Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 2, determina la classificazione delle imprese cooperative nelle varie sezioni.

 

     Art. 15. Iscrizione all'albo regionale delle società cooperative e loro consorzi.

     1. Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale, le società cooperative e loro consorzi devono rivolgere doman-da alla direzione generale regionale competente alla cooperazione. Alla domanda devono essere allegati:

     a) atto costitutivo, statuto ed eventuali modificazioni successive unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute tutte le formalità prescritte dalla legge e dai regolamenti vigenti, nonché l'elenco autenticato dei soci;

     b) dichiarazione del presidente della cooperativa o del consorzio comprovante che i soci possiedono i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto;

     c) scheda informativa sottoscritta dal presidente del-la cooperativa relativa agli amministratori e sindaci in carica;

     d) copia dell'ultimo bilancio, se la cooperativa è costituita da oltre un anno;

     e) copia dell'ultimo verbale di revisione ordinaria, qualora esista;

     f) relazione sull'attività svolta e sui programmi da realizzare;

     g) iscrizione all'albo delle società cooperative istituito con decreto del 23 giugno 2004 emanato dal Ministero delle attività produttive.

     3. È inibita l'iscrizione all'albo delle cooperative che abbiano contemporaneamente soci aderenti a più cooperative aventi finalità concorrenti.

     4. L'iscrizione o il diniego di iscrizione all'albo sono di-sposti dal direttore generale regionale competente al-la cooperazione.

 

     Art. 16. Adempimenti.

     1. Le cooperative ed i loro consorzi iscritti all'albo sono tenuti a comunicare alla competente direzione generale regionale:

     a) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'articolo 15;

     b) il bilancio di ciascun esercizio, con i seguenti al-legati:

     1) relazione del consiglio di amministrazione e verba-le di approvazione dell'assemblea dei soci;

     2) idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuta revisione ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

     Art. 17. Cancellazione.

     1. La cancellazione dall'albo regionale delle società cooperative e loro consorzi è disposta dal direttore generale regionale competente alla cooperazione, previo parere della Commissione regionale della cooperazione:

     a) in caso di cessazione per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione;

     b) quando siano venuti meno i requisiti che ne han-no determinato l'iscrizione all'albo, ai sensi della presente legge;

     c) quando le cooperative e loro consorzi non abbia-no ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 16.

 

     Art. 18. Costituzione del sistema informativo sulla cooperazione regionale – SICR.

     1. Il sistema informativo sulla cooperazione raccoglie ed elabora i dati sulla cooperazione regionale.

     2. Il SICR è costituito nell'ambito della direzione genera-le regionale competente in materia di cooperazione ed opera in raccordo con le organizzazioni regionali del-le associazioni di cooperative di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2, con le quali può sviluppare apposita convenzione per acquisire tutte le informazioni utili ai fini della conoscenza del fenomeno cooperativo.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie.

     1. La Commissione di cui all'articolo 2 è costituita entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presen-te legge.

     2. Nelle more dell'adozione del piano triennale per la cooperazione, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, oltre che alla individuazione degli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e delle relative risorse, alla determinazione degli interventi attraverso un piano annuale che specifichi quanto previsto dall'articolo 8, com-ma 2.

 

     Art. 20. Disposizioni finali.

     1. L'albo regionale delle società cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 6, conserva la sua validità e viene integrato con l'albo istituito con la presente legge.

     2. Per la sezione dell'albo relativa alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, la materia è disciplina-ta con legge regionale 22 marzo 2000, n. 17.

 

     Art. 21. Disposizioni abrogative.

     1. La legge regionale 13 febbraio 1995, n. 6, è abrogata, fatta eccezione per l'articolo 17.

     2. I benefici concessi e gli impegni assunti ai sensi della legge regionale di cui al comma 1 sono mantenuti e liquidati con le modalità di cui alla legge medesima.

 

     Art. 22. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2005, mediante l'impiego delle somme che si rendono disponibili, in conseguenza dell'abrogazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 13 febbraio 1995, n. 6, nella U.P.B. n. 295.

     2. Relativamente agli oneri per gli esercizi finanziari 2006 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione di bilancio.

 

     Art. 23. Sospensione dell'efficacia.

     1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge concernenti regimi di aiuti è sospesa sino alla pubblica-zione nel Bollettino Ufficiale della Regione del comunicato annunciante l'esito positivo del procedimento di notifica alla Commissione europea.

     2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è sospesa l'efficacia degli atti attuativi della presente legge contenenti regimi di aiuti.


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 5 maggio 2009, n. 16.