§ 2.9.19 – L.R. 13 febbraio 1995, n. 6.
Interventi a favore della cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:13/02/1995
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituzione e composizione della commissione.
Art. 3.  Compiti della Commissione.
Art. 4.  Regolamento interno.
Art. 5.  Concessione dei contributi
Art. 6.  Modalità per la concessione dei contributi.
Art. 7.  Criteri di riparto dei contributi.
Art. 8.  Programma.
Art. 9.  Modalità.
Art. 10.  Incentivi ai consorzi.
Art. 11.  Incentivi alle cooperative.
Art. 12.  Incentivi per assunzioni.
Art. 13.  Incentivi alla ricapitalizzazione.
Art. 14.  Incentivi per la costituzione di consorzi.
Art. 15.  Sussidi per nuove cooperative.
Art. 16.  Cooperative giovanili.
Art. 17.  Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione.
Art. 18.  Istituzione dell'Albo Regionale Delle Società Cooperative e loro Consorzi.
Art. 19.  Iscrizione all'Albo regionale delle società cooperative e loro consorzi
Art. 20.  Adempimenti.
Art. 21.  Cancellazione.
Art. 22.  Incentivi zone interne.
Art. 23.  Criteri di priorità.
Art. 24.  Divieto di cumulo.
Art. 25.  Norme transitorie.
Art. 26.  Disposizioni finali.
Art. 27.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 28.  Pubblicazione.


§ 2.9.19 – L.R. 13 febbraio 1995, n. 6. [1]

Interventi a favore della cooperazione.

(B.U. 16 febbraio 1995, n. 3).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, in conformità ai principi espressi dall'art. 45 della Costituzione e dall'art. 4 del proprio Statuto, favorisce lo sviluppo della cooperazione, riconoscendo alla stessa preminente funzione sociale ed un ruolo fondamentale nelle scelte di politica economica regionale e nella relativa attuazione.

     2. A tal fine la Regione acquisisce, limitatamente alle materie comprese nell'art. 117 della Costituzione ed a quelle ad essa eventualmente delegate, elementi conoscitivi relativi al movimento cooperativo e realizza iniziative volte alla promozione, allo sviluppo ed alla qualificazione dell'impresa cooperativa, alla formazione dei quadri, alla divulgazione, alla organizzazione di convegni, congressi, iniziative di studio sulla cooperazione, all'assistenza tecnica ed economica alle organizzazioni cooperative, nonchè alla istituzione della Commissione regionale della Cooperazione ed alla costituzione dell'Albo regionale degli Enti cooperativi e di un Consorzio fidi regionale per la cooperazione.

     3. Le provvidenze regionali dirette a favorire lo sviluppo della cooperazione debbono essere coerenti con le scelte della Regione effettuate ai vari livelli di programmazione, quali la politica dello sviluppo regionale, le azioni programmatiche e la pianificazione per progetti anche speciali.

     4. Il collegamento con la politica di piano deve essere realizzato sia a livello settoriale che territoriale mediante la formulazione di specifici programmi annuali di cui al successivo art. 8.

Capo II

COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

 

     Art. 2. Istituzione e composizione della commissione.

     1. Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa è istituita la Commissione Regionale della Cooperazione.

     2. La Commissione resta in carica per l'intera legislatura regionale, nella quale è stata istituita, scade con essa e viene ricostituita entro sessanta giorni dall'inizio della nuova legislatura.

     3. La Commissione regionale della cooperazione è composta:

     a) dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;

     b) da tre rappresentanti del consiglio regionale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

     c) da un rappresentante designato da ciascuna Organizzazione regionale della cooperazione di cui all'art. 5, o da un rappresentante delegato;

     d) da un rappresentante dell'Ufficio Regionale del Lavoro e M.O.

     4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'assessorato competente di livello non inferiore al VII.

     5. I rappresentanti di cui alla lettera c) comma 3.

     hanno facoltà di farsi assistere ciascuno da un esperto di settore qualora ciò fosse necessario.

     6. In caso di cessazione per qualsiasi causa, dalla carica di componente la Commissione, il successore è nominato con le modalità prima previste e dura in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

     7. Per ogni seduta della Commissione, ai componenti non appartenenti ai ruoli regionali, compete la sola indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

 

     Art. 3. Compiti della Commissione.

     1. La Commissione regionale della cooperazione assolve i seguenti compiti:

     a) Studia i fenomeni della cooperazione sotto gli aspetti economici ed istituzionali, promuovendone una più attiva presenza nella comunità regionale;

     b) Formula pareri e proposte alla Giunta Regionale attinenti gli interventi programmatici, legislativi ed amministrativi della Regione in tema di cooperazione, volti, in particolare, all'individuazione dei settori di intervento da privilegiare;

     c) Esprime pareri motivati sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata allo sviluppo della cooperazione, nonchè sui criteri di applicazione dei programmi stessi;

     d) Assume iniziative, d'intesa con la Giunta Regionale, per l'organizzazione di conferenze regionali sui problemi della cooperazione nonchè per la partecipazione a conferenze organizzate da altre pubbliche amministrazioni;

     e) Promuove e cura la realizzazione di programmi concernenti indagini, ricerche conoscitive e studi relativi ai problemi dello sviluppo della cooperazione nell'ambito regionale;

     f) Esprime pareri sulla classificazione delle imprese cooperative ai sensi del successivo art. 18 sulle proposte relative alla concessione di contributi alle Organizzazioni Regionali delle cooperative di cui al successivo art. 5, nonchè sulla concessione di incentivi ed agevolazioni alle imprese cooperative e loro consorzi secondo quanto previsto ai successivi capi.

 

     Art. 4. Regolamento interno.

     1. La Commissione regionale della cooperazione, entro trenta giorni dalla propria costituzione, formula un Regolamento disciplinante le attività di cui all'art. 3 della presente legge.

     2. La Commissione Regionale della cooperazione si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del supporto tecnico - informativo ed organizzativo dell'assessorato regionale competente.

Capo III

INTERVENTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI

DELLE COOPERATIVE

 

     Art. 5. Concessione dei contributi

     1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale della cooperazione, concede i contributi alle Organizzazioni regionali delle cooperative giuridicamente riconosciute ed operanti in Molise, per lo sviluppo della cooperazione nei diversi settori produttivi.

     2. I contributi devono essere destinati alle iniziative finalizzate:

     a) alla promozione della cooperazione attraverso la costituzione di appositi organismi cooperativi e loro consorzi o al potenziamento di quelli già esistenti;

     b) all'assistenza tecnico amministrativa alle cooperative e loro consorzi che intraprendono opere di potenziamento, ristrutturazione e riconversione aziendale, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti e magazzini, e/o che attuino nuove iniziative sulla base di progetti in armonia con le indicazioni della programmazione regionale;

     c) all'assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria diretta ad agevolare la gestione sociale delle cooperative e loro consorzi;

     d) alla qualificazione dei quadri delle imprese cooperative presso Enti, ovvero organismi in possesso di idonei requisiti, anche mediante l'assegnazione di borse di studio in discipline economiche, giuridiche e tecniche.

 

     Art. 6. Modalità per la concessione dei contributi.

     1. Per ottenere i contributi previsti, le Organizzazioni interessate sono tenute a presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro il trenta settembre di ogni anno, allegando:

     a) programmi di attività ed un preventivo di spesa relativi alle iniziative che si intendono svolgere per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 5 della presente legge;

     b) una relazione dettagliata circa l'utilizzo dei contributi ottenuti precedentemente;

     c) l'elenco delle cooperative attive associate sulle quali le Organizzazioni Regionali esercitano la vigilanza e la tutela con relativo numero dei soci che le compongono, il fatturato dell'anno precedente ed il numero di iscrizione al Registro Prefettizio, nonchè il numero di iscrizione all'Albo Regionale delle imprese cooperative non appena sarà istituito con Deliberazione di Giunta regionale.

     2. L'effettiva partecipazione delle singole cooperative alle Organizzazioni regionali dovrà essere rappresentato da un idoneo contributo anche finanziario alle spese di gestione delle strutture.

     3. Le Organizzazioni cooperative interessate sono tenute a presentare entro il 30 aprile il conto consuntivo relativo all'anno precedente per il quale si richiede il contributo.

 

     Art. 7. Criteri di riparto dei contributi.

     1. La Giunta regionale accertato il possesso dei requisiti da parte delle Organizzazioni cooperative richiedenti, sentito il parere della Commissione Regionale di cui all'art. 2, approva il riparto dei fondi stanziati in base ai seguenti criteri:

     a) 1/3 della somma disponibile viene assegnata in parti uguali alle Organizzazioni regionali delle cooperative di cui al precedente art. 5;

     b) i restanti 2/3 della somma disponibile vengono assegnati alle Organizzazioni regionali delle cooperative in misura direttamente proporzionali al numero delle cooperative attive associate a ciascuna di esse, al numero dei soci, alle entità del fatturato, quali risultano dall'elenco delle cooperative alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente.

     2. L'erogazione viene disposta entro e non oltre il 28 febbraio.

     3. La Giunta regionale può disporre in ogni momento, tramite propri funzionari, controlli e vigilare in ordine all'attuazione del programma finanziato.

     4. Nell'ipotesi di gravi inadempienze la Giunta regionale può disporre la revoca dei contributi concessi.

Capo IV

PROGRAMMA REGIONALE A FAVORE DELLE

IMPRESE COOPERATIVE E DEI CONSORZI

FRA LE IMPRESE COOPERATIVE

 

     Art. 8. Programma.

     1. La Giunta regionale predispone, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, entro il 31 ottobre di ogni anno, un programma di sostegno e sviluppo della cooperazione nei vari settori produttivi dell'economia molisana, da presentarsi al Consiglio Regionale che lo approva contestualmente al bilancio della regione.

     2. Il programma, tenuto conto del ruolo assegnato alle imprese cooperative dai diversi piani settoriali e generali della Regione, indica gli obiettivi e fissa le misure di finanziamento ed i criteri di concessione di contributi ed agevolazioni volti a:

     a) favorire iniziative di integrazione intercooperativa e la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e di servizi dei consorzi fra le imprese cooperative di seguito denominati consorzi;

     b) incoraggiare l'introduzione di innovazioni tecnologiche, l'ammodernamento funzionale e produttivo, la specializzazione tecnico professionale delle imprese cooperative, la promozione commerciale e supporto all'esportazione, il marketing, la tutela e controllo della qualità delle produzioni;

     c) favorire l'avviamento e la capitalizzazione di imprese cooperative, la crescita della imprenditorialità cooperativa giovanile e femminile, l'assistenza e consulenza finanziaria;

     d) sostenere le iniziative e le attività di promozione, assistenza, sviluppo e tutela della cooperazione svolte dalle Organizzazioni regionali delle cooperative di cui al precedente capo III.

 

     Art. 9. Modalità.

     1. Salvo quanto ulteriormente e specificatamente disposto dalle leggi regionali di settore, i consorzi e le imprese cooperative, nel richiedere gli incentivi, devono esibire, ai fini della valutazione della rispondenza dei singoli progetti di sviluppo rispetto alla programmazione regionale, anche la seguente documentazione:

     a) lo Statuto vigente alla data della domanda;

     b) l'iscrizione all'Albo regionale dei consorzi e delle imprese cooperative di cui al successivo art. 18;

     c) l'ultimo bilancio consuntivo di esercizio, con allegato il verbale di approvazione dell'assemblea dei soci e i documenti di accompagnamento, se costituita da oltre un anno;

     d) una relazione tecnico contabile sulle modalità di utilizzazione degli incentivi regionali pregressi;

     e) idonea documentazione di revisione ai sensi della legislazione vigente;

     f) eventuale certificato di adesione ad una delle organizzazioni di cui al precedente art. 5.

Capo V

INCENTIVI REGIONALI PER I CONSORZI

E PER LE IMPRESE COOPERATIVE

 

     Art. 10. Incentivi ai consorzi.

     1. Ai consorzi delle imprese cooperative di tutti i settori che presentano progetti volti a prendere in fitto o leasing macchinari, attrezzature necessarie alle proprie attività di gestione di servizi utili alle cooperative ad essi aderenti, nonchè per migliorare la distribuzione e la commercializzazione di prodotti, per incrementare la ricerca, acquisire servizi reali ed introdurre innovazioni tecnologiche, la Giunta regionale, sulla base del programma di cui all'art. 8 della presente legge, concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile o un contributo annuale in conto interesse per la durata di dieci anni sui mutui contratti per la stessa iniziativa in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico dei consorzi fra imprese cooperative non superi il limite massimo stabilito dal programma annuale di cui al precedente art. 8, comma 2.

     2. Il limite massimo dei contributi in conto capitale o dei contributi in conto interesse deve comunque essere conforme a quello stabilito da leggi statali e/o dalle direttive comunitarie in materia di finanziamento alle imprese.

 

     Art. 11. Incentivi alle cooperative.

     1. I benefici previsti dal precedente art. 10 sono concessi anche alle imprese cooperative di tutti i settori con le stesse modalità e per le stesse iniziative.

     2. Il contributo in conto capitale viene ridotto, nella misura massima, al 60% della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 12. Incentivi per assunzioni.

     1. Ai consorzi ed alle imprese cooperative di tutti i settori, che presentino progetti volti ad assumere e/o specializzare personale tecnico ed amministrativo, di eta compresa tra 18 e 35 anni e dotato di adeguato titolo di studio, la Giunta regionale concede un contributo nelle seguenti misure:

     a) ai consorzi tra cooperative, nel primo anno di impiego, il 50% del costo complessivo riferito ai relativi contratti nazionali di categoria, ivi compresi gli oneri riflessi, nel secondo anno il 35%, nel terzo il 20%.

     b) alle imprese cooperative per il primo anno di impiego il 45% del costo complessivo riferito ai relativi contratti di categoria, ivi compresi gli oneri riflessi, nel secondo il 30%, nel terzo il 15%.

     2. Il contributo previsto nel precedente comma è aumentato del 20% per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano compiuto il 35 anno di età ed appartenenti alle seguenti categorie:

     a) lavoratori ammessi all'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni da più di 12 mesi o lavoratori ammessi a rotazione all'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni da più di 24 mesi, conteggiati a partire dal primo provvedimento di ammissione;

     b) lavoratori iscritti da più di 12 mesi nella prima classe delle liste di collocamento;

     c) lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modifiche, concernente "estensione in favore dei lavoratori, degli interventi della C.I.G. della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiare e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati".

     3. La Giunta regionale concede altresì ai consorzi ed alle imprese cooperative di tutti i settori, un contributo non cumulabile con quelli previsti nei commi precedenti pari al 50% del costo complessivo del lavoro, ivi compresi gli oneri riflessi, per un periodo di tre anni, per l'assunzione di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

     a) portatori di handicaps fisici con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 72%, o portatori di handicaps di natura psichica con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 33%, collocati su richiesta del consorzio o dell'impresa cooperativa;

     b) tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero concordato con i competenti servizi delle USL;

     c) detenuti ammessi a lavoro esterno e soggetti sottoposti a provvedimenti amministrativi dell'autorità giudiziaria minorile.

     4. La Giunta regionale dispone la revoca del contributo concesso qualora il rapporto di lavoro venga risolto dal consorzio o dall'impresa cooperativa prima dello scadere del terzo anno, senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

     5. Nella concessione dei contributi viene data priorità alle richieste relative a soggetti che hanno frequentato corsi di formazione professionale promossi o attuati dalla Regione ai sensi delle leggi regionali vigenti.

     6. Il numero di unità di cui sopra, ammissibile a contributo, è rapportato a programma di attività del consorzio e della impresa cooperativa.

 

     Art. 13. Incentivi alla ricapitalizzazione.

     1. La Giunta regionale può concedere ai consorzi ed alle imprese cooperative che formulano programmi di ricapitalizzazione, un contributo in conto capitale nella misura pari alle quote sociali sottoscritte e versate dai soci per l'aumento del capitale.

 

     Art. 14. Incentivi per la costituzione di consorzi.

     1. Per favorire la costituzione di consorzi, la Giunta regionale concede un contributo in conto capitale nella misura pari alle quote sociali sottoscritte e versate ai consorzi dalle cooperative aderenti.

Capo VI

AGEVOLAZIONI PER NUOVE FORME COOPERATIVE

E COOPERAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE

 

     Art. 15. Sussidi per nuove cooperative.

     1. La Giunta Regionale, previo parere della Commissione regionale di cui al precedente art. 2, può concedere incentivi per favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove forme cooperative al fine di diffondere i principi di mutualità e di solidarietà e di sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile.

 

     Art. 16. Cooperative giovanili.

     1. La Giunta regionale concede contributi per la costituzione e lo sviluppo di imprese cooperative i cui soci siano per almeno il 70% giovani tra i 18 ed i 35 anni di età.

     2. Per accedere a detti benefici le cooperative richiedenti devono presentare un progetto di sviluppo triennale.

     3. Tale progetto deve:

     a) prevedere obiettivi produttivi ed occupazionali;

     b) individuare, attraverso una corretta analisi, gli spazi di mercato che si vuole coprire;

     c) contenere un piano finanziario che assicuri, con criteri di efficienza ed economicità, una ragionevole stabilità di bilancio e di remunerazione del lavoro;

     e) individuare un piano di investimenti per il triennio considerato.

     4. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di cui al precedente art. 2, concede:

     a) un contributo in conto capitale in misura non superiore al 70% delle spese ritenute ammissibili, nella misura massima di lire 200.000.000, per l'acquisizione di beni immobili ed attrezzature e per le spese di avviamento connesse alla realizzazione del progetto o un contributo in conto interessi sui mutui contratti a tasso di riferimento per la realizzazione del progetto;

     b) nel primo anno di attività un contributo fino al 60% delle spese di gestione; nel secondo anno un contributo fino al 40% delle spese di gestione, nel terzo anno un contributo fino al 20% delle spese di gestione.

     5. I progetti presentati da cooperative formate per almeno il 50% da donne, sono istruiti e finanziati con priorità e preferenza.

     6. Costituisce ulteriore elemento di priorità e preferenza l'adesione di tali cooperative alle Organizzazioni di cui al precedente art. 5.

Capo VII

CONSORZIO FIDI

 

     Art. 17. Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione.

     1. La Regione Molise promuove la creazione di un Consorzio fidi regionale tra le imprese cooperative.

     2. Il Consorzio, oltre la prestazione di garanzie fidejussorie, svolge le attività di consulenza ed assistenza in materia finanziaria previste dalla presente legge e promuove la stipulazione di convenzioni con il sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative. Il Consorzio interviene per favorire programmi di investimento per lo sviluppo delle cooperative.

     3. La Regione Molise contribuisce alla formazione del fondo consortile.

     4. Il Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Commissione regionale della cooperazione, approva lo Statuto del Consorzio, la composizione del Consiglio di Amministrazione e determina i criteri per l'individuazione dei destinatari dei servizi del Consorzio, le modalità di concessione e i vincoli di destinazione del contributo al fondo.

     5. Il Consiglio regionale nomina il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio contestualmente alla delibera di cui al comma precedente.

Capo VIII

ALBO REGIONALE DEI CONSORZI

E DELLE IMPRESE COOPERATIVE

 

     Art. 18. Istituzione dell'Albo Regionale Delle Società Cooperative e loro Consorzi.

     1. Allo scopo di programmare ogni intervento di iniziativa regionale in campo cooperativistico è istituito presso la Giunta regionale "l'Albo Regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi".

     2. L'iscrizione all'Albo è un requisito essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni o incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione.

     3. Possono chiedere ed ottenere l'iscrizione all'Albo le società cooperative e loro consorzi, a maggioranza di soci residenti nel Molise, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione Molise e che siano in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

     4. L'Albo è ripartito nelle seguenti sezioni:

     a) Cooperazione di consumo

     b) Cooperazione di produzione e lavoro

     c) Cooperazione agricola

     d) Cooperazione di abitazione

     e) Cooperazione di trasporto

     f) Cooperazione della pesca

     g) Cooperazione mista

     h) Cooperazione sociale

     i) Cooperazione mutualistica.

     5. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle cooperative iscritte all'Albo, identiche per finalità sociali, si provvederà alla realizzazione dell'anagrafe meccanizzata dei soci delle cooperative iscritte all'Albo.

     6. Il Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione, di cui al precedente art. 2 determina la classificazione delle imprese cooperative nelle varie sezioni.

 

     Art. 19. Iscrizione all'Albo regionale delle società cooperative e loro consorzi

     1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale, le società cooperative e loro consorzi devono rivolgere domanda al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati:

     a) atto costitutivo, statuto ed eventuali modificazioni successive unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute tutte le formalità prescritte dalla legge e dai regolamenti vigenti, nonchè copia autenticata del libro dei soci;

     b) attestato del presidente della cooperativa e del Collegio Sindacale comprovante che i soci possiedono i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto;

     c) scheda informativa relativa ad amministratori e sindaci in carica con la indicazione dei soggetti che hanno la rappresentanza dell'Ente, la certificazione dell'inesistenza di casi di ineleggibilità e di incompatibilità, casellario giudiziale e certificato antimafia;

     d) copia dell'ultimo bilancio, se costituita da oltre un anno;

     e) copia dell'ultimo verbale di ispezione ordinaria, qualora esista;

     f) relazione sull'attività svolta e/o su programmi da realizzare;

     g) certificato di iscrizione al registro Prefettizio.

     2. In relazione ai criteri, di cui al penultimo comma del precedente articolo, è inibita l'iscrizione all'Albo, di quelle cooperative che abbiano contemporaneamente soci aderenti a più cooperative aventi finalità concorrenti.

     3. L'iscrizione o la non iscrizione all'Albo è disposta, con proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria formale dell'Assessorato regionale competente.

 

     Art. 20. Adempimenti.

     1. Le cooperative ed i loro consorzi iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare alla regione:

     a) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 19 della presente legge;

     b) il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, con i seguenti allegati:

     1) relazione del Consiglio d'Amministrazione, verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, relazione del Collegio sindacale;

     2) idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuta revisione ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

     Art. 21. Cancellazione.

     1. La cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative e loro consorzi è disposta con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione:

     a) In caso di cessazione per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione;

     b) Quando siano venuti meno i requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione all'Albo, ai sensi della presente legge;

     c) Quando le cooperative e loro consorzi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 20.

Capo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 22. Incentivi zone interne.

     1. Ai consorzi ed alle imprese cooperative di tutti i settori operanti nelle zone ricomprese negli ambiti delle Comunità Montane, è concesso un ulteriore contributo dell'importo del 10% in aggiunta all'entità dei contributi previsti nei precedenti artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e/o un contributo annuale in conto interesse sui mutui previsti dalla presente legge in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico dei consorzi e delle imprese cooperative sia inferiore di un punto percentuale al limite stabilito dal primo comma del precedente art. 12.

 

     Art. 23. Criteri di priorità.

     1. I criteri di priorità del programma annuale di cui al precedente art. 8, nell'ordine, sono i seguenti:

     a) Progetti presentati da consorzi e cooperative di cui al precedente art. 22;

     b) Progetti presentati da consorzi e cooperative aderenti alle Organizzazioni indicate al precedente art. 5, per il cui tramite possono essere presentati i singoli progetti;

     c) Progetti presentati da consorzi e cooperative operanti in ambiti intercomunali.

 

     Art. 24. Divieto di cumulo.

     1. Le agevolazioni previste dalla presente legge per i Consorzi e le Cooperative non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.

 

     Art. 25. Norme transitorie.

     1. Nella fase di prima applicazione della presente legge si prescinde dai termini in cui agli artt. 6 (comma 1 e 3), 7 (comma 2) e 8 (comma 1).

     2. Il Conto consuntivo di cui al comma 3 dell'art. 6 dovrà essere presentato a partire dal secondo anno di applicazione della presente legge.

     3. Il termine della presentazione delle domande e/o dei progetti verrà indicato alla Giunta regionale con apposito avviso pubblico.

 

     Art. 26. Disposizioni finali.

     1. La prescrizione, di cui al secondo comma dell'art. 18, vale a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e, comunque, per le cooperative e loro consorzi già operanti nell'ambito regionale, dal giorno successivo a quello dell'effettiva realizzazione ed entrata in vigore dell'Albo regionale delle cooperative e loro consorzi.

     2. Per la sezione dell'Albo relativa alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, la materia sarà disciplinata con apposita legge regionale.

 

     Art. 27. Autorizzazioni di spesa.

     1. Gli oneri finanziari, pari a L. 5 miliardi per il 1995, relativi all'attuazione della presente legge, graveranno su appositi capitoli istituiti con legge di bilancio.

 

     Art. 28. Pubblicazione.

     1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Legge abrogata dall’art. 21 della L.R. 11 novembre 2005, n. 41.