§ 4.2.10 - Legge Regionale 2 maggio 1990, n. 21.
Interventi in favore delle persone anziane.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:02/05/1990
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Gestione dei servizi.
Art. 3.  Destinatari degli interventi e dei servizi.
Art. 4.  Categorie di interventi.
Art. 5.  Concorso al costo delle prestazioni.
Art. 6.  Assistenza economica.
Art. 7.  Assistenza abitativa.
Art. 8.  Assistenza domiciliare integrata.
Art. 9.  Assistenza nella vita di relazione.
Art. 10.  Centri d'incontro.
Art. 11.  Soggiorni climatici e di vacanza.
Art. 12.  Affidamento familiare di anziani.
Art. 13.  Comunità alloggio.
Art. 14.  Residenze sanitarie assistenziali.
Art. 15.  Ricovero degli anziani.
Art. 16.  Regolamenti interni, partecipazione degli utenti.
Art. 17.  L'assistenza privata.
Art. 18.  Volontariato.
Art. 19.  Formazione del personale.
Art. 20.  Determinazione degli standards strutturali ed organizzativi.
Art. 21.  Vincolo di destinazione.
Art. 22.  Destinazione dei fondi.
Art. 23.  Finanziamento delle strutture criteri di riparto.
Art. 24.  Finanziamento dei servizi criteri di riparto.
Art. 25.  Relazioni annuali.
Art. 26.  Consulta per i problemi degli anziani.
Art. 27.  Funzioni della Consulta.
Art. 28.  Fondo regionale.
Art. 29.  Oneri.


§ 4.2.10 - Legge Regionale 2 maggio 1990, n. 21.

Interventi in favore delle persone anziane.

(B.U. n. 9 del 16 maggio 1990).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise, in attuazione dell'art. 6, quinto comma, dello Statuto, nell'ambito di misure tendenti a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale, promuove, con la presente legge, l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione di servizi al fine di assicurare alle persone anziane, mediante la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno e di emarginazione anche inespresse, dignitose condizioni di vita, nonchè la permanenza nell'ambito familiare e sociale.

     2. Per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, si utilizzano prioritariamente i servizi sociali esistenti, coordinati e integrati nel territorio con i servizi sanitari di base, secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale ed assicurino eguaglianza di trattamento riconoscendo alle persone, per i problemi che le coinvolgono direttamente, congrue possibilità di scelta di servizi, di strutture e di prestazioni.

     3. La Regione in particolare:

     - promuove ed agevola la trasformazione dei servizi esistenti in favore degli anziani ed il loro adeguamento a forme d'assistenza aperta;

     - promuove indagini, studi e rilevazioni sistematiche sulla condizione e sui problemi delle persone anziane;

     - promuove e sostiene iniziative dirette a rivalutare la persona anziana nel contesto familiare e sociale ed a prevenirne le alterazioni psicofisiche;

     - promuove e realizza, nell'ambito dei piani per la istruzione professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale da impegnare o impegnato nei servizi in favore degli anziani;

     - promuove interventi di edilizia abitativa a favore degli anziani;

     - promuove forme di sostegno nei confronti di cooperative costituite prevalentemente da anziani sia per la loro utilizzazione in attività sociali sia per favorire la trasmissione della loro professionalità nelle attività produttive.

 

     Art. 2. Gestione dei servizi.

     1. Agli interventi diretti a realizzare le finalità della presente legge provvedono i Comuni avvalendosi prioritariamente dei servizi sociali esistenti nel loro territorio .

     2. I Comuni, qualora ne ravvisino l'opportunità, anche al fine di garantire e migliorare l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi, possono associarsi tra di loro. Possono, altresì, convenzionarsi con cooperative, associazioni o enti pubblici o privati che perseguano compiti di assistenza sociale.

     3. Per le finalità della presente legge i Comuni favoriscono la collaborazione del volontariato ed attuano una politica di incentivi in favore delle iniziative di tipo innovatore e sperimentale.

     4. Nei servizi previsti dalla presente legge potranno pure essere utilizzati obiettori in servizio civile.

     5. I Comuni singoli o le associazioni dei Comuni promuovono la istituzione di comitati consultivi per l'attivazione, l'attuazione ed il controllo dei servizi a favore degli anziani.

     6. Dei Comitati fanno parte:

     - i rappresentanti degli enti locali nel cui territorio sono istituiti detti servizi;

     - un medico designato dalla Unità Sanitaria Locale o dal responsabile sanitario del distretto nel cui territorio è ricompreso il Comune;

     - i rappresentanti dei gestori di tali servizi, ove essi non siano svolti direttamente dagli enti locali;

     - una rappresentanza degli utenti dei servizi.

     7. La composizione dei Comitati, la durata, i compiti ed i modi del loro funzionamento sono fissati con delibere dei Consigli comunali o dell'organo assembleare del Consiglio dei Comuni, nel caso di gestione associata.

     8. I programmi d'intervento dei Comuni, ai fini della necessaria integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e sociali, debbono tener conto delle direttive e delle eventuali proposte formulate dalle unità operative e valutative geriatriche attivate nei presidi ospedalieri, ai sensi del D.M. del 13 settembre 1988 relativo alla "Determinazione degli standards ospedalieri".

 

     Art. 3. Destinatari degli interventi e dei servizi.

     1. Destinatari dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini residenti o che abbiano dimora in uno dei Comuni della Regione, che abbiano raggiunto limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi delle leggi vigenti, o che, a causa di una senescenza precoce, non esercitino e non possano proficuamente e continuamente esercitare attività lavorativa.

     2. Usufruiscono del solo intervento previsto dal successivo art. 6, secondo comma, in via di urgenza e per il tempo necessario a consentire il rientro nella comunità di residenza, tutti i cittadini che si trovino occasionalmente nel Molise.

 

     Art. 4. Categorie di interventi.

     1. La gestione dei servizi socio - assistenziali deve tendere a prevenire la causa di ricovero e a mantenere o reintegrare le persone anziane nel proprio ambiente di vita e di lavoro, garantendo una autonoma e libera scelta fra possibili prestazioni e tra i vari servizi e favorendo la cooperazione delle famiglie e delle formazioni sociali interessate.

     2. I servizi socio - assistenziali comprendono:

     A) - servizi aperti;

     B) - servizi residenziali tutelati;

     3. Sono considerati servizi aperti:

     A1) - l'assistenza economica;

     A2) - l'assistenza abitativa:

     A3) - l'assistenza domiciliare integrata;

     A4) - l'assistenza alla vita di relazione;

     A5) - i centri di incontro;

     A6) - i soggiorni in località di cura e di vacanza;

     A7) - l'affidamento familiare di anziani.

     4. Sono considerati servizi residenziali tutelati:

     B1) - le comunità alloggio;

     B2) - le residenze sanitarie assistenziali.

     5. Le forme di assistenza fondate sui servizi aperti devono, di regola, essere preferite ai servizi residenziali.

     6. Il ricovero presso gli istituti assistenziali pubblici e privati puo essere disposto allorché gli interventi di assistenza aperta risultino meno efficaci o impossibili in relazione allo stato di salute e alla gravità dell'abbandono morale e materiale dell'anziano.

     7. Il mantenimento presso gli istituti si protrae limitatamente al tempo in cui permane tale inefficacia o impossibilità.

     8. Alla scelta dell'istituto di ricovero partecipa la persona interessata.

     9. I soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non devono essere esclusi dagli interventi della presente legge.

 

     Art. 5. Concorso al costo delle prestazioni.

     1. Ai sensi della legislazione nazionale agli utenti e alle persone tenute per legge al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti viene richiesto il concorso al costo di determinate prestazioni, tenendo conto sia delle loro condizioni economiche, sia della rilevanza sociale e del costo dei servizi. In ogni caso deve essere garantita agli utenti dei servizi la conservazione di una quota delle pensioni o di altri redditi, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.

 

     Art. 6. Assistenza economica.

     1. L'assistenza economica tende a garantire agli anziani, privi di mezzi economici sufficienti, il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.

     2. Essa si attua, inoltre, con contributi finanziari a favore di persone che, in via temporanea o per circostanze eccezionali o urgenti, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno.

     3. Rientrano altresì nell'assistenza economica le provvidenze a favore di famiglie o ambienti para - familiari liberamente scelti

dall'interessato, che ospitano anziani privi di sufficienti mezzi di sussistenza, come corrispettivo del servizio.

 

     Art. 7. Assistenza abitativa.

     L'assistenza abitativa si attua con la predisposizione e attuazione di piani, nell'ambito di interventi di edilizia economica e popolare, per la realizzazione di alloggi e comunità alloggio da destinare alle persone anziane, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, garantendo che nei programmi di edilizia residenziale pubblica, una quota degli alloggi da realizzare sia riservata a detta categoria.

     2. Tali alloggi sono di tre tipi:

     a) per singola persona anziana, di superficie di norma non superiore a 45 mq.;

     b) per coppie di persone anziane, di superficie di norma non superiore a 60 mq.;

     c) per comunità alloggi.

     3. Si attua altresì attraverso il riattamento di alloggi di proprietà comunale, da dare in locazione, o in concorso nel pagamento di canoni di locazione, di alloggi a favore di anziani in disagiate condizioni economiche.

 

     Art. 8. Assistenza domiciliare integrata.

     1. Il servizio di assistenza domiciliare integrata ha per oggetto il complesso delle prestazioni sociali, domestiche e sanitarie tendenti a garantire la permanenza degli anziani nell'ambito del nucleo familiare o comunque nel proprio alloggio e ad assicurare il reinserimento nel normale ambiente di vita e di lavoro.

     2. Esso svolge anche funzioni di prevenzione, mediante la ricerca e la individuazione tempestiva degli anziani a rischio di non autosufficienza.

     3. Ai fini della valutazione unitaria e globale delle esigenze dell'anziano, gli enti che erogano i servizi attuano forme stabili di coordinamento ed integrazione dei servizi socio - assistenziali e sanitari, inserendo l'assistenza domiciliare nella rete dei servizi sanitari ed assistenziali esistenti, adeguatamente potenziati, ove risultano carenti.

     4. Per il servizio di assistenza domiciliare è previsto normalmente il seguente personale, in misura adeguata alle esigenze:

     a) assistenti sociali, con compiti di mantenere e migliorare i rapporti con la famiglia, col vicinato e con le forze di volontariato, di coordinamento di tutti i servizi domiciliari, di assistenza nella vita di relazione dell'anziano;

     b) assistenti sanitari, infermieri professionali e generici, fisioterapisti o altro personale qualificato con il compito di svolgere a domicilio le attività proprie della loro funzione per gli anziani bisognosi di terapie e di assistenza personale a causa di malattia, sotto la guida del medico di famiglia;

     c) assistenti geriatrici;

     d) collaboratori familiari, con il compito di aiutare l'anziano a mantenere una vita autonoma nella propria abitazione, facilitandogli lo svolgimento delle attività personali e domestiche (pulizia ambientale e personale, gestione della casa, acquisti, preparazione dei pasti, lavanderia).

     5. Per l'assistenza sanitaria gli enti che gestiscono i servizi si avvalgono, di norma, della rete territoriale, ambulatoriale ed assistenziale pubblica esistente, con particolare riferimento a quella di distretto sanitario di Comune.

     6. Il medico di famiglia rimane il riferimento primario per l'assistenza sanitaria a domicilio, ma la sua azione deve essere sorretta da una equipe di base e guidata dall'unità valutativa geriatrica.

     7. I gestori del servizio possono convenzionarsi con strutture anche private che erogano prestazioni sanitarie a domicilio, escluse quelle mediche, quando i servizi territoriali pubblici non siano in grado di soddisfare la richiesta di assistenza domiciliare.

     8. Il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani è di norma attuato unitamente con gli altri servizi domiciliari resi nel territorio e può essere svolto direttamente dai Comuni oppure mediante convenzioni con cooperative e associazioni di volontariato, enti assistenziali pubblici o privati.

 

     Art. 9. Assistenza nella vita di relazione.

     1. L'assistenza nella vita di relazione tende ad evitare l'isolamento sociale dell'anziano e consiste in agevolazioni per la partecipazione ad attività ricreative e culturali, per l'uso di mezzi di trasporto pubblici, per altre iniziative o attività ritenute idonee per lo scopo.

     2. Agli anziani non autosufficienti che vivono soli potranno essere concessi contributi alle spese per l'installazione e l'uso del telefono.

     3. La concessione delle agevolazioni previste ai precedenti commi, è rivolta agli anziani in condizioni di bisogno.

     4. L'assistenza nella vita relazionale deve tendere, altresì a promuovere l'inserimento degli anziani in attività occupazionali, a tempo parziale, socialmente utili.

     5. Nei consultori familiari della Regione devono prevedersi, da parte delle USL competenti, ore di consulenza per un medico geriatra, la cui funzione è rivolta alla vita affettiva degli anziani.

 

     Art. 10. Centri d'incontro.

     1. I centri d'incontro sono luoghi di incontro sociale e forniscono servizi ed attività di animazione sociale, culturale e di tempo libero, nonchè di controllo e proposta sui servizi socio - assistenziali.

 

     Art. 11. Soggiorni climatici e di vacanza.

     1. I soggiorni in località climatiche particolarmente idonee hanno lo scopo di offrire agli anziani l'occasione di svago e la possibilità di recupero fisico e psichico, nonchè di nuovi contatti e rapporti sociali.

     2. Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non possono costituire motivi d'esclusione dal soggiorno e da gite effettuate in forma comunitaria.

     3. A tal fine gli enti gestori di servizi possono avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di centri di vacanza, debitamente autorizzati ed in possesso dei prescritti requisiti.

 

     Art. 12. Affidamento familiare di anziani.

     1. L'affidamento presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare può avvenire previo parere del servizio di assistenza domiciliare, anche nel caso di anziani i quali non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza, purchè vi sia il consenso dell'interessato.

     Se l'anziano è in condizioni di bisogno, gli oneri dell'affidamento sono coperti attraverso le forme di contribuzione previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

 

     Art. 13. Comunità alloggio.

     1. La comunità alloggio è un complesso di appartamenti minimi dotati di servizi generali interni.

     2. Le comunità alloggio sono destinate ad ospitare un ristretto numero di soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti, i quali non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare nè possono essere affidati a famiglie o comunità di tipo familiare.

     3. Le comunità alloggio sono insediate in strutture abitative ubicate in zone che consentono l'agevole accesso ai servizi ricreativi, culturali e socio sanitari presenti nel territorio.

     4. Al fine di favorire l'inserimento degli utenti, la struttura deve essere funzionale e priva di barriere architettoniche.

     5. Le comunità alloggio gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria, ma non sono provviste d'autonomi servizi sanitari e sociali al fine di assicurare adeguata assistenza ai propri ospiti.

     6. La progettazione e la realizzazione delle comunità alloggio è affidata ai Comuni, che possono avvalersi degli I.A.C.P competenti per territorio.

     7. Per la realizzazione di comunità alloggio i Comuni potranno anche acquistare o locare unità abitative di immobili privati residenziali, con preferenza per quelli siti nei centri storici, o in subordine; in zone ampiamente dotate di servizi.

     8. I sussidi tecnici e le attrezzature, se trattasi di beni durevoli, possono essere forniti e messi a disposizione degli utenti a titolo di comodato.

 

     Art. 14. Residenze sanitarie assistenziali.

     1. La residenza sanitaria assistenziale è una struttura extraospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero, a persone anziane prevalentemente non autosufficienti, per le quali sia stata comprovata la mancanza di un idoneo supporto familiare che consenta di erogare a domicilio i trattamenti sanitari ordinari e l'assistenza necessaria.

     2. Sul piano delle tipologie le residenze sanitarie assistenziali si suddividono in:

     a) nuclei elementari singoli (fino a venti posti) che beneficiano dei servizi sanitari di distretto e di quelli sociali organizzati dai Comuni per l'assistenza domiciliare;

     b) sistemi di più nuclei che di norma non vanno oltre i 60 posti residenziali, dotati di propri servizi sanitari e sociali secondo la composizione degli ospiti e le connessioni con i servizi sanitari e sociali esistenti sul territorio.

     3. In zone di alta densità abitativa ed urbana, la ricettività delle residenze può essere accresciuta fino a 120 posti, comunque organizzati in nuclei di 20 persone.

     4. Per quanto altro riguarda le tipologie costruttive ed il dimensionamento delle strutture residenziali per anziani e per soggetti non autosufficienti, da realizzare nell'ambito del finanziamento disposto con l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si fa riferimento agli atti di indirizzo e coordinamento del Governo.

 

     Art. 15. Ricovero degli anziani.

     1. Le persone anziane, prive di autosufficienza, che non convivono con parenti o famiglie in grado di assisterle, ricevono assistenza e cura in residenze sanitarie assistenziali. La condizione di non autosufficienza è certificata dal medico di fiducia dell'assistito.

     2. Il ricovero viene attuato su proposta del medico del servizio di assistenza domiciliare integrata o di altri, col consenso dell'anziano, previo accertamento delle condizioni sociali ed economiche dell'utente.

 

     Art. 16. Regolamenti interni, partecipazione degli utenti.

     1. I regolamenti interni delle comunità alloggio, delle residenze sanitarie assistenziali e dei centri d'incontro che godono delle agevolazioni contemplate dalla presente legge devono prevedere la partecipazione degli utenti alla organizzazione della vita comune, consentire la massima libertà compatibile con le esigenze di vita comunitaria e agevolare l'accesso ai visitatori.

     2. I regolamenti di cui al comma precedente debbono essere sottoposti all'approvazione dei Consigli dei Comuni, nei quali le predette strutture sono ubicate.

 

     Art. 17. L'assistenza privata. [1]

     1. I soggetti privati che intendono stabilire rapporti di collaborazione con i Comuni singoli od associati al fine di concorrere a realizzare gli obiettivi della presente legge, debbono conseguire l'iscrizione nell'apposito registro, tenuto dall'assessorato regionale competente in materia.

     2. L'iscrizione nel registro delle istituzioni private, dotate o meno di personalità giuridica, è disposto, entro novanta giorni dalla richiesta, dalla Giunta Regionale, previo parere del Comune nel cui territorio l'istituzione è ubicata e in seguito all'accertamento dei seguenti requisiti:

     1) legale rappresentanza nel territorio regionale;

     2) assenza di fini di lucro;

     3) livelli di prestazione, di qualificazione del personale e di efficienza organizzativa ed operativa, secondo gli standards regionali dei servizi sociali fissati dall'art. 20 della presente legge.

     3. Le forme di collaborazione fra i soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni socio assistenziali e le associazioni, fondazioni o istituzioni private, anche di carattere cooperativo, che perseguono finalità di assistenza o di servizio sociale nell'ambito del territorio regionale, regolarmente iscritte nell'apposito registro, dovranno essere regolate sulla base di un'apposita convenzione predisposta tenendo conto dello schema-tipo del provvedimento di cui all'art. 20.

     4. La convenzione deve in ogni caso prevedere:

     a) livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia ed ai parametri ed agli standards individuati con atti regionali d'indirizzo e coordinamento;

     b) impiego di personale avente i requisiti e i titoli richiesti per le diverse prestazioni;

     c) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali collettive in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie o di prestazioni derivanti da convenzioni stipulate con congregazioni religiose;

     d) durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione.

 

     Art. 18. Volontariato.

     1. E' riconosciuta la funzione di utilità sociale delle associazioni e delle altre istituzioni di volontariato dotate o non di personalità giuridica, liberamente costituite, fondate in prevalenza su prestazioni volontarie e personali dei soci che concorrano al conseguimento dei fini dell'assistenza sociale.

     2. I comuni, singoli o associati, possono stipulare con gli organismi di cui al primo comma convenzioni per la loro utilizzazione al fine di perseguire le finalità della presente legge.

     3. In tal caso il personale volontario è a tutti gli effetti responsabile dell'attività prestata ed è tenuto al rispetto di tutte le norme che ne regolano l'attività.

     4. Potranno essere rimborsate le sole spese effettivamente documentate dell'attività svolta.

 

     Art. 19. Formazione del personale.

     1. Il personale a qualsiasi titolo addetto all'assistenza ed ai servizi per le persone anziane deve essere in possesso del titolo di preparazione professionale attinente al servizio da prestare.

     2. La Regione Molise attua le iniziative formative per il personale destinato a svolgere attività professionale nei servizi previsti dalla presente legge direttamente, attraverso le scuole per il personale paramedico dipendenti dalle USL ovvero utilizzando centri o enti convenzionati.

 

     Art. 20. Determinazione degli standards strutturali ed organizzativi.

     1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilirà:

     - i criteri generali per la determinazione della misura della partecipazione al costo delle prestazioni, di cui all'art. 5;

     - le fasce di reddito e di disagio cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica di cui all'art. 6;

     - i requisiti strutturali e organizzativi delle comunità alloggio;

     - lo schema delle convenzioni di cui agli artt. 17 e 18;

     - gli standards di cui all'art 17, quarto comma, lettera a);

     - quanto altro previsto dalla presente legge.

 

     Art. 21. Vincolo di destinazione.

     1. Sugli immobili costruiti, riattati, ampliati di proprietà o acquistati con contributi pubblici è costituito vincolo ventennale di destinazione.

     2. Per quelli locati il vincolo non è superiore alla durata di nove anni.

     3. Il vincolo è trascritto a cura e spese dell'ente beneficiario del contributo nei registri immobiliari.

     4. La Giunta Regionale, su richiesta dei comuni territorialmente interessati, può autorizzare lo svincolo quando ciò sia richiesto da motivi di pubblico interesse.

     5. La diversa destinazione dell'immobile, salvi i casi previsti nel comma precedente, prima che scadano i termini di cui al primo comma, comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 22. Destinazione dei fondi.

     1. Nell'ambito delle categorie d'interventi attivabili ai sensi dell'art. 4 della presente legge, i Comuni utilizzeranno i fondi ordinari e correnti ad essi assegnati destinandoli ai relativi servizi, di regola secondo il seguente ordine prioritario:

     1) assistenza domiciliare;

     2) affidamento familiare d'anziani;

     3) comunità alloggio;

     4) assistenza nella vita di relazione;

     5) residenze sanitarie assistenziali;

     6) altri servizi.

 

     Art. 23. Finanziamento delle strutture criteri di riparto.

     1. I criteri di riparto dei fondi destinati alla realizzazione delle strutture dei servizi residenziali tutelati devono favorire le zone carenti di servizi, in rapporto alla popolazione anziana residente.

     2. I suddetti criteri possono essere derogati per le zone di alta densità abitativa, dotate di strutture non adeguate, in presenza di un elevato numero di anziani, prevalentemente non autosufficienti.

     3. I fondi disponibili sono annualmente ripartiti fra gli enti stessi in base ai programmi di intervento presentati entro il 30 giugno di ogni anno.

     4. La Giunta Regionale formula e presenta entro il 30 settembre il piano delle opere da realizzare che è approvato dal Consiglio Regionale.

 

     Art. 24. Finanziamento dei servizi criteri di riparto.

     1. Il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 4 della presente legge è assicurato, oltreché dalle risorse comunali e da quelle provenienti dall'art. 5, mediante riparto annuale dei fondi stanziati in appositi capitoli di bilancio, con le seguenti modalità e criteri:

     a) per il 60% in base ai piani di attività proposti, tenendo conto delle priorità fissate nel precedente articolo 22;

     b) per il 30% in proporzione diretta alla popolazione anziana residente nel territorio di rispettiva competenza;

     c) per il 10% in proporzione diretta ai coefficienti di emigrazione relativi all'ultimo periodo intercensuario.

     2. Le somme di cui alle lett. b) e c) del precedente comma sono ripartite fra gli enti interessati, con delibera della Giunta Regionale, e, di norma, liquidate in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

     3. I piani di attività di cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo sono redatti e presentati al competente assessorato regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

     4. La Giunta Regionale formula e presenta al Consiglio la proposta di ripartizione dei fondi entro il successivo 30 giugno.

     5. Il piano di ripartizione è approvato dal Consiglio Regionale.

     6. La Giunta Regionale, decorso il primo semestre dell'anno cui si riferisce il piano, è comunque autorizzata a concedere anticipazioni agli enti titolari dei servizi, fino all'80% degli importi risultanti dalla proposta di ripartizione dei fondi da essa adottata con riferimento alla lett. a) del primo comma del presente articolo.

 

     Art. 25. Relazioni annuali.

     1. Gli enti titolari degli interventi e dei servizi previsti dalla presente legge trasmettono annualmente all'assessorato competente, entro il 31 marzo, una relazione sui risultati raggiunti, nonchè un prospetto dimostrativo delle spese sostenute, articolato secondo la tipologia dei servizi contemplati dall'art. 4 della presente legge.

     2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre, unitamente alla proposta di riparto dei fondi per spese correnti e di investimento, una relazione contenente i dati informativi, contabili e statistici sugli interventi e servizi svolti dagli enti predetti.

     3. Gli enti che non adempiano a quanto prescritto dal primo comma, sono esclusi dal riparto dei fondi.

 

     Art. 26. Consulta per i problemi degli anziani.

     1. E' istituita presso l'assessorato regionale alla Sicurezza sociale la Consulta per i problemi degli anziani così composta:

     a) assessore alla sicurezza sociale o un dirigente regionale, suo delegato;

     b) assessore alla Sanità o un dirigente regionale, suo delegato;

     c) tre esperti eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due;

     d) un rappresentante della sede regionale I.N. P.S;

     e) da cinque rappresentanti designati dall'A.N.C.I e della Lega delle Autonomie, di cui due in rappresentanza delle USL.;

     f) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative su scala regionale;

     g) da due rappresentanti delle centrali cooperative individuati fra gli operatori delle cooperative del settore dei servizi sociali;

     h) da quattro rappresentanti delle associazioni di volontariato;

     i) dai responsabili delle unità operative geriatriche dei presidi ospedalieri.

     2. La Consulta è convocata dall'assessore alla Sicurezza Sociale ed è presieduta dal medesimo o, in caso di sua assenza dall'assessore alla Sanità.

     3. Svolge funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato alla Sicurezza Sociale.

     4. La Consulta è costituita con deliberazione della Giunta Regionale.

     5. La Consulta si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

     6. Ai componenti della Consulta spettano i compensi nella misura prevista dall'art. 2 della legge 1 marzo 1983 n. 7 e successive modifiche.

 

     Art. 27. Funzioni della Consulta.

     1. La Consulta di cui all'articolo precedente assolve ai seguenti compiti:

     a) svolge funzioni di consulenza tecnica e di proposta in materia di assistenza agli anziani;

     b) esprime parere sulla collaborazione richiesta ad istituti scientifici e di ricerca, anche universitari, per lo sviluppo della conoscenza scientifica delle problematiche sugli anziani e per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori del settore;

     c) si esprime su ogni altro argomento inerente i servizi di assistenza alle persone anziane e sull'organizzazione e gestione degli stessi.

 

     Art. 28. Fondo regionale.

     1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio annuale e pluriennale della Regione è istituito un fondo per il finanziamento delle attività socio assistenziali a favore degli anziani suddivise in distinti capitoli concernenti rispettivamente:

     a) somme per spese correnti;

     b) somme per spese di investimento per la realizzazione delle strutture residenziali;

     c) somme per iniziative di carattere sperimentale e di ricerca.

 

     Art. 29. Oneri.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970 n. 281, nonchè con eventuali ulteriori fondi a destinazione vincolata assegnati alla Regione per la specifica materia.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Per l'abrogazione del registro di cui al presente articolo, vedi l'art. 20 della L.R. 22 marzo 2000, n. 17.