§ 2.2.19 - L.R. 10 aprile 1997, n. 8.
Costituzione di un fondo straordinario per il finanziamento temporaneo delle attività di tenuta dei libri genealogici e di effettuazione dei controlli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 zootecnia
Data:10/04/1997
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Utilizzo del fondo.
Art. 3.  Procedura.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie.
Art. 5.      1. La presente legge, assoggettata alla procedura di notifica alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, e di compatibilità ai sensi dell'articolo 92 del Trattato che [...]


§ 2.2.19 - L.R. 10 aprile 1997, n. 8.

Costituzione di un fondo straordinario per il finanziamento temporaneo delle attività di tenuta dei libri genealogici e di effettuazione dei controlli funzionali demandate alle Associazioni Provinciali degli Allevatori.

(B.U. n. 8 del 16 aprile 1997).

 

Art. 1. Finalità. [1]

     1. Per garantire una efficace funzionalità delle Associazioni provinciali degli allevatori, la Regione Molise costituisce, presso la Tesoreria regionale, un fondo straordinario al fine di consentire il tempestivo avvio dei programmi annuali, previsti a favore del comparto zootecnico, per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali alle stesse demandate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27 e successive modificazioni.

     2. Il fondo di cui al comma 1 può essere attivato presso la Tesoreria regionale anche tramite apertura, da parte delle Associazioni interessate, di apposito conto corrente vincolato, infruttifero per le stesse e regolato da convenzione tra le parti (Regione, Associazioni degli allevatori e Tesoreria regionale).

     3. Il fondo straordinario di cui al comma 1 ha la durata di dieci anni dall'anno della sua costituzione e rientrerà nelle disponibilità della Regione Molise maggiorato degli interessi maturati presso la Tesoreria regionale, ovvero sul conto corrente vincolato di cui al precedente comma.

 

     Art. 2. Utilizzo del fondo.

     1. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori sono autorizzate, previo nulla-osta dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, al prelevamento dal fondo straordinario, che avverrà all'insorgere delle necessità per far fronte ai pagamenti relativi alle attività di cui all'art. 1, comma 1, a titolo di anticipazione a fronte dei contributi annualmente spettanti a carico del bilancio della Regione Molise.

     2. La Tesoreria Regionale provvederà all'erogazione sulla base di ordini di pagamento emessi dal Legale rappresentante e dal direttore delle Associazioni Provinciali degli Allevatori, senza ulteriori formalità, nei limiti stabiliti dal nulla - osta dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

     3. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori sono le esclusive responsabili della utilizzazione del fondo nel rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1 del presente articolo e di quanto stabilito dal nulla - osta dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 3. Procedura.

     1. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori per poter accedere al fondo straordinario di cui agli articoli 1 e 4, comma 1, devono presentare entro il 30 novembre di ogni anno, successivo a quello di approvazione della presente legge, specifico programma annuale relativo alle attività istituzionali alle stesse demandate per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali.

     2. L'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, in relazione alle previsioni finanziarie contenute nei provvedimenti programmatici statali, emette il nulla - osta al prelevamento dal fondo di cui all'art. 1 della presente legge.

     3. Gli ordini di pagamento emessi dal Legale rappresentante e dal Direttore delle Associazioni Provinciali degli Allevatori, inviati in copia conforme anche al Settore competente dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, dovranno incorporare la causale al fine di comprovarne la destinazione in conformità al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge.

     4. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori, contestualmente alla sopravvenuta disponibilità in Tesoreria Regionale degli ordinari fondi annuali per finanziamento delle attività di cui all'art. 1 della presente legge, deliberati dalla Giunta Regionale, provvederanno a riversare sul fondo straordinario quanto prelevato dalla stessa ripristinandone la disponibilità e dandone conoscenza al Settore competente dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste.

     5. In caso di mancata attuazione del programma annuale, di cui al comma 1 del presente articolo, nel termine da esso previsto, la Regione Molise, provvederà al recupero ed alla restituzione al fondo straordinario delle somme prelevate a titolo di anticipazione con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra le date di prelevamento dal fondo straordinario e la data del recupero.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie.

     1. Il fondo straordinario, quantificato nell'importo di lire settecentomilioni, è determinato nel 50% dell'importo previsto per la Regione Molise ed alla stessa comunicato dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali per l'anno precedente a quello di accesso al fondo stesso.

     2. Annualmente la Regione Molise, in sede di stesura delle leggi di bilancio, verifica la determinazione della capacità del fondo straordinario in relazione a quanto indicato al comma 1° del presente articolo.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con il fondo perequativo assegnato alla Regione Molise mediante istituzione, con legge di bilancio, di apposito capitolo di spesa per l'esercizio 1997, dell'importo di L. 700.000.000, denominato: "Fondo Straordinario per il finanziamento temporaneo delle attività di tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali demandate alle associazioni provinciali degli allevatori".

     4. Per la necessità degli esercizi futuri, di cui al comma 2 del presente articolo, con la stessa legge approvativa dei bilanci, sarà determinato in concreto l'ammontare della spesa annuale da porsi a carico della Regione.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge, assoggettata alla procedura di notifica alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, e di compatibilità ai sensi dell'articolo 92 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 7 giugno 2002, n. 9.